Decisione (UE) 2021/2102 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Cosa prevede la Decisione UE 2021/2102 riguardo all'accordo sullo spazio aereo comune con l'Armenia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/2102 del Consiglio del 28 giugno 2021 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea (con i suoi Stati membri) e la Repubblica d'Armenia. L'accordo era stato negoziato a partire dal 2016 e siglato il 24 novembre 2017, con l'obiettivo di liberalizzare i servizi aerei tra le parti. La decisione si applica all'ambito del trasporto aereo e riguarda sia le istituzioni europee che gli Stati membri dell'UE, nonché la Repubblica d'Armenia come controparte. In pratica, la norma consente l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa del completamento delle procedure di ratifica necessarie per l'entrata in vigore definitiva, evitando così vuoti normativi nel settore dell'aviazione civile. La Commissione europea è autorizzata ad adottare le posizioni dell'Unione nelle decisioni del comitato misto istituito dall'accordo, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento della legislazione dell'Unione negli allegati tecnici.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/2102 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
EN: Council Decision (EU) 2021/2102 of 28 June 2021 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part
Testo normativo
1.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 429/15
DECISIONE (UE) 2021/2102 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2021
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 1
o
dicembre 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia per un accordo su uno spazio aereo comune. I negoziati si sono conclusi positivamente il 24 novembre 2017 con la siglatura dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo»).
(2)
La firma dell’accordo a nome dell’Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, laddove tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.
(3)
È opportuno firmare e applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(4)
È opportuno stabilire la procedura da seguire relativamente alla posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 7, dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato II dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con riserva della sua conclusione
(
1
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo è applicato dall’Unione a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 30, paragrafi 4 e 5, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La Commissione è autorizzata ad adottare, previa consultazione con sufficiente anticipo del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio, la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 7, dell’accordo concernenti la revisione dell’allegato II dell’accordo, nella misura in cui essa riguardi l’inclusione della legislazione dell’Unione in tale allegato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
M. do C. ANTUNES
(
1
)
Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
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La Decisione UE 2021/2102 rappresenta un accordo internazionale nel settore del trasporto aereo e dello spazio aereo comune, disciplinando la competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri. Professionisti del diritto aeronautico e consulenti di imprese di trasporto aereo consultano questa normativa per comprendere l'applicazione provvisoria di accordi bilaterali, le procedure del comitato misto e l'armonizzazione della legislazione aeronautica secondo gli standard europei.
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