Decisione UE In vigore

Decisione UE 2093/2025

Decisione (UE) 2025/2093 del Consiglio, del 10 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale, in occasione della sua seconda sessione straordinaria, in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL)

Pubblicato: 10/10/2025 In vigore dal: 10/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2025/2093 e quale posizione deve assumere l'Unione europea presso l'IMO sulla convenzione MARPOL?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/2093 del Consiglio stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere durante la seconda sessione straordinaria del Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), prevista per ottobre 2025. L'obiettivo principale è ottenere l'adozione di modifiche alla convenzione MARPOL, lo strumento internazionale che regola la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. La decisione riguarda principalmente le compagnie di navigazione, gli armatori e gli operatori portuali, nonché le autorità ambientali e marittime degli Stati membri.

In concreto, l'UE si impegna a sostenere tre categorie di modifiche: primo, la designazione dell'Atlantico nord-orientale come nuova zona di controllo delle emissioni (ECA) per ridurre gli inquinanti atmosferici; secondo, il miglioramento dell'accessibilità della banca dati IMO sul consumo di combustibile delle navi (IMO DCS); terzo, l'introduzione di un nuovo quadro per l'azzeramento delle emissioni nette nel trasporto marittimo. Queste modifiche sono strettamente collegate a normative UE già vigenti, come il regolamento sulla monitoraggio delle emissioni di gas serra nel trasporto marittimo (MRV) e le direttive sulla qualità dei combustibili.

La decisione è rilevante perché l'UE non è membro dell'IMO, quindi autorizza gli Stati membri, che sono tutti iscritti all'organizzazione, a esprimere congiuntamente la posizione dell'Unione. Ciò garantisce coerenza tra gli impegni internazionali e la normativa europea sulla sostenibilità ambientale nel settore marittimo, evitando conflitti normativi e assicurando che le modifiche MARPOL si allineino con gli obiettivi climatici europei.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2093 del Consiglio, del 10 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale, in occasione della sua seconda sessione straordinaria, in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) EN: Council Decision (EU) 2025/2093 of 10 October 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Maritime Organization’s Marine Environment Protection Committee at its second extraordinary session as regards the adoption of amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2093 16.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2093 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale, in occasione della sua seconda sessione straordinaria, in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) Nella seconda sessione straordinaria che si terrà dal 14 al 17 ottobre 2025 (MEPC/ES.2), il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale ( International Maritime Organization – IMO) è chiamato ad adottare modifiche dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) per quanto riguarda la designazione dell’Atlantico nord-orientale come nuova zona di controllo delle emissioni (regole 13 e 14 e appendice VII dell’allegato VI della convenzione MARPOL), l’accessibilità della banca dati dell’IMO sul consumo di combustibile delle navi (IMO DCS) e la clausola di revisione della misura a breve termine di riduzione dei gas a effetto serra (regole 20, 25, 27 e 28 dell’allegato VI della convenzione MARPOL), nonché il quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette (nuovo capitolo 5 dell’allegato VI della convenzione MARPOL). (3) I regolamenti (UE) 2015/757 ( 1 ) e (UE) 2023/1805 ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) includono clausole di revisione che sono subordinate all’adozione di modifiche dell’allegato VI della convenzione MARPOL. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MEPC/ES.2, in quanto alcune delle modifiche previste alla convenzione MARPOL sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , sul regolamento (UE) 2015/757, sulla direttiva (UE) 2023/959 e sul regolamento (UE) 2023/1805. (5) L’Unione dovrebbe sostenere le modifiche delle regole 13 e 14 e dell’appendice VII dell’allegato VI della convenzione MARPOL, in quanto contribuiranno a prevenire, ridurre e controllare le emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dalle navi, al fine di conseguire i relativi benefici sanitari, ambientali ed economici. (6) L’Unione dovrebbe inoltre sostenere le modifiche della regola 27 dell’allegato VI della convenzione MARPOL, in quanto miglioreranno ulteriormente l’accessibilità dell’IMO DCS. (7) L’Unione dovrebbe sostenere le modifiche delle regole 20, 25, 27 e 28 dell’allegato VI della convenzione MARPOL, dal momento che tali modifiche sono conseguenti all’adozione della strategia dell’IMO del 2023 sui gas a effetto serra e al completamento della revisione delle misure a breve termine da parte dell’IMO e consentono un’ulteriore revisione di tali regole. (8) L’Unione dovrebbe inoltre sostenere l’introduzione del nuovo capitolo 5 dell’allegato VI della convenzione MARPOL, in quanto ciò contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. (9) L’Unione non è né membro dell’IMO né parte contraente della convenzione MARPOL. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in occasione della MEPC/ES.2. (10) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della sua seconda sessione straordinaria è di acconsentire all’adozione delle proposte seguenti: a) modifiche delle regole 13 e 14 e dell’appendice VII dell’allegato VI della convenzione MARPOL per quanto riguarda la designazione dell’Atlantico nord-orientale come nuova zona di controllo delle emissioni (ECA); b) modifiche delle regole 20, 25, 27 e 28 dell’allegato VI della convenzione MARPOL riguardanti l’accessibilità della banca dati dell’IMO sul consumo di combustibile delle navi (IMO DCS); e c) introduzione del nuovo capitolo 5 dell’allegato VI della convenzione MARPOL relativo al quadro dell’IMO per l’azzeramento delle emissioni nette, che figurano nell’allegato del documento MEPC/ES.2/2 dell’IMO. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 riguarda le modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente S. LOSE ( 1 ) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE ( GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi ( GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/802/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2093/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/2093 è il riferimento per chi opera nel trasporto marittimo e deve comprendere gli obblighi internazionali dell'UE su emissioni navali, zone di controllo delle emissioni (ECA) e monitoraggio del consumo di combustibile. Armatori, operatori portuali e consulenti ambientali la consultano per allinearsi alle modifiche MARPOL, alle clausole di revisione del regolamento MRV (2015/757), al regolamento FuelEU Maritime (2023/1805) e alla direttiva ETS marittima (2023/959), nonché per comprendere gli standard internazionali su riduzione delle emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici nel settore navale.

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