Decisione UE In vigore

Decisione UE 2090/2020

Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea del 4 dicembre 2020 che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60)

Pubblicato: 04/12/2020 In vigore dal: 04/12/2020 Documento ufficiale

Quali sono le regole sulla riproduzione delle banconote in euro secondo la Decisione BCE 2020/2090 e quali riproduzioni sono considerate lecite?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2090 della Banca Centrale Europea del 4 dicembre 2020 modifica la normativa sulla riproduzione delle banconote in euro per contrastare la diffusione illegale di copie confondibili con le banconote autentiche, soprattutto attraverso canali online. La norma si applica a chiunque produca, possieda, trasporti, diffonda, venda o promuova riproduzioni di banconote in euro, incluse quelle ritirate dalla circolazione. In pratica, sono vietate tutte le riproduzioni che potrebbero confondere il pubblico generico con banconote autentiche, a meno che non rispettino specifici criteri di sicurezza. Le riproduzioni lecite includono: quelle su un solo lato con dimensioni superiori al 125% o inferiori al 75% rispetto all'originale; quelle su entrambi i lati con dimensioni superiori al 200% o inferiori al 50%; riproduzioni di singoli elementi figurativi senza sfondo simile alla banconota; parti inferiori a un terzo della banconota; materiali chiaramente diversi dalla carta; e riproduzioni digitali con la scritta "SPECIMEN" diagonale in caratteri specifici e risoluzione massima di 72 dpi. La BCE e le Banche Centrali Nazionali possono concedere esenzioni eccezionali per riproduzioni che non rispettano questi criteri se ritengono che non possano essere confuse con banconote autentiche.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea del 4 dicembre 2020 che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) EN: Decision (EU) 2020/2090 of the European Central Bank of 4 December 2020 amending Decision ECB/2013/10 on the denominations, specifications, reproduction, exchange and withdrawal of euro banknotes (ECB/2020/60)

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 423/62 DECISIONE (UE) 2020/2090 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 dicembre 2020 che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16, considerando quanto segue: (1) Si è verificato un aumento del numero di riproduzioni di banconote in euro ritirate dalla circolazione confondibili dalla generalità del pubblico con le banconote in euro originali, nonostante alcune di tali riproduzioni riportino limitate o non facilmente identificabili indicazioni circa la loro natura di «copie», «senza corso legale», oppure «per uso scenico», poiché hanno l’aspetto visivo delle banconote in euro e imitano certe caratteristiche di sicurezza delle banconote. Tali riproduzioni sono offerte e acquistate principalmente tramite negozi online o siti Internet. Le riproduzioni confondibili dalla generalità del pubblico con le banconote in euro originali sono illegali ai sensi della decisione BCE/2013/10 ( 1 ) . Pertanto, è importante adottare misure per ridurre ed eventualmente bloccare ogni loro ulteriore diffusione. In particolare, un più chiaro divieto delle attività illecite aumenta la certezza del diritto. Allo stesso tempo, è importante avere la possibilità di esentare attività relative a certe riproduzioni, se l’Eurosistema ritiene che il pubblico non possa confonderle con le banconote in euro autentiche. (2) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2013/10 di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifica L’articolo 2 della decisione BCE/2013/10 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Regole sulla riproduzione delle banconote in euro 1.   Per “riproduzione” si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell’articolo 1, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l’impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente da: a) la dimensione dell’immagine; o b) il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o c) se siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli. 2.   Salvo che la BCE o una BCN non approvi un’esenzione ai sensi del paragrafo 5, le riproduzioni non conformi ai criteri di cui al paragrafo 3 sono ritenute illecite e ne sono proibiti la produzione, il possesso, il trasporto, la diffusione, la vendita, la promozione, l’importazione nell’Unione e l’utilizzo o il tentato utilizzo per effettuare operazioni. 3.   Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte della generalità del pubblico con banconote in euro autentiche: a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritto nell’articolo 1, a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75 % sia in lunghezza che in larghezza rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’articolo 1; o b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come specificato dall’articolo 1, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50 % sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’articolo 1; o c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell’articolo 1, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro, a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell’originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell’articolo 1; o e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti individualmente, a condizione che: — la parola SPECIMEN (campione) (ovvero un suo equivalente in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea) sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere, e — la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100 % non ecceda i 72 dpi. — la lunghezza della parola SPECIMEN (ovvero del suo equivalente in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea) sia pari almeno al 75 % della lunghezza della riproduzione, e — la lunghezza della parola SPECIMEN (ovvero del suo equivalente in un altra lingua ufficiale dell’Unione europea) sia pari almeno al 15 % della lunghezza della riproduzione, e — la parola SPECIMEN (ovvero il suo equivalente in un altra lingua ufficiale dell’Unione europea) compaia in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell’articolo 1. 5.   Eccezionalmente, la BCE o la BCN competente, se del caso, su ricevimento di richiesta scritta, possono consentire l’esenzione di una riproduzione che non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 3 dal divieto di cui al paragrafo 2, nel caso in cui la BCE o la BCN competente ritengano che la riproduzione non possa essere confusa dalla generalità del pubblico con una banconota in euro autentica come specificato all’articolo 1. Se una riproduzione viene prodotta nel territorio di un solo Stato membro la cui moneta è l’euro, tali richieste di esenzione sono indirizzate alla BCN di tale Stato membro. In ogni altro caso, tali richieste devono essere indirizzate alla BCE. 6.   Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale ai sensi della presente decisione.». Articolo 2 Disposizioni finali La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2020. La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) Decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro ( GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37 ).

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La Decisione BCE 2020/2090 riguarda la disciplina delle riproduzioni di banconote in euro, contraffazione di moneta, sicurezza della circolazione monetaria e protezione del corso legale. Operatori di e-commerce, stamperie, editori e produttori di materiale didattico devono verificare la conformità ai criteri di liceità per evire violazioni relative a riproduzione illecita, diffusione e vendita di copie confondibili. La normativa si applica anche alle banconote ritirate e prevede procedure di esenzione presso le BCN competenti e la BCE.

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