Decisione (UE) 2020/2073 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Cosa prevede la Decisione UE 2020/2073 riguardo alle norme di origine dei prodotti negli scambi commerciali tra l'Unione europea e la Turchia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2073 del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare l'accordo commerciale con la Turchia, in particolare sostituendo il Protocollo n. 3 relativo alla definizione dei "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. Questa modifica si applica agli scambi di prodotti agricoli tra l'UE e la Turchia, disciplinando quali prodotti possono beneficiare del regime preferenziale di libero scambio. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che le norme rimangono sempre aggiornate all'ultima versione in vigore. Inoltre, prevede l'applicazione di "norme transitorie" alternative, basate su regole modernizzate e più flessibili, in attesa della conclusione della modifica della convenzione stessa. La decisione mantiene anche la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 nella zona di cumulo che include UE, Turchia, Stati EFTA e altri paesi, derogando alle disposizioni standard sulla circolazione EUR-MED.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2073 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2020/2073 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-Turkey Association Council as regards the amendment of Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council on the trade regime for agricultural products by replacing Protocol 3 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 424/49
DECISIONE (UE) 2020/2073 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 98/223/CE del Consiglio l’Unione ha concluso la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
(
1
)
(«decisione»), entrata in vigore il 1
o
gennaio 1998.
(2)
La decisione comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). La decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia ha sostituito il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo
(
2
)
. A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
(3)
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
3
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.
(7)
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Repubblica di Turchia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
(8)
Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
(9)
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia pertanto basata sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione
(
4
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1
.
(
2
)
Decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 19 dicembre 2006, che modifica il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (cfr. doc. CE-TR 108/05 su http://register.consilium.europa.eu).
(
3
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
4
)
Cfr. documento ST 11128/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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La Decisione 2020/2073 è il riferimento normativo per le norme di origine preferenziali negli scambi UE-Turchia, disciplinando cumulo diagonale, certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, e cooperazione amministrativa doganale. Importatori, esportatori e consulenti doganali la consultano per verificare l'origine dei prodotti agricoli, l'applicabilità delle norme transitorie e i requisiti di documentazione per accedere ai regimi preferenziali di libero scambio.
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