Decisione UE In vigore

Decisione UE 2072/2025

Decisione (PESC) 2025/2072 del Consiglio, del 13 ottobre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Pubblicato: 13/10/2025 In vigore dal: 13/10/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2025/2072 riguardo alle misure restrittive contro le armi chimiche?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2025/2072 del Consiglio dell'Unione Europea modifica e prolunga le misure restrittive già in vigore contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. In particolare, estende l'applicazione delle sanzioni previste dalla Decisione (PESC) 2018/1544 fino al 16 ottobre 2026, anziché farle scadere il 16 ottobre 2025. Le misure restrittive si applicano a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi specificamente elencati nell'allegato della decisione originaria, colpendo chi è coinvolto nella proliferazione o nell'uso di armi chimiche. La decisione prevede inoltre un riesame costante delle misure, permettendo aggiornamenti periodici della lista dei soggetti sanzionati in base all'evoluzione della situazione internazionale. L'entrata in vigore è immediata, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2025/2072 del Consiglio, del 13 ottobre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche EN: Council Decision (CFSP) 2025/2072 of 13 October 2025 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2072 14.10.2025 DECISIONE (PESC) 2025/2072 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2025 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 ( 1 ) . (2) Le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 si applicano fino al 16 ottobre 2025. In esito al riesame dell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544 risulta opportuno prorogare fino all’16 ottobre 2026 le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale decisione in relazione alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi elencati in tale allegato. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente: «1.   La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2026. La presente decisione è costantemente riesaminata.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente P. HUMMELGAARD ( 1 ) Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche ( GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2072/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/2072 riguarda sanzioni internazionali, misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), proliferazione di armi chimiche e compliance normativa per imprese. Operatori economici, importatori-esportatori e consulenti legali devono verificare le liste di soggetti sanzionati per evitare violazioni delle restrizioni commerciali e finanziarie, nonché per adeguarsi agli obblighi di due diligence e segnalazione previsti dalla normativa UE su sanzioni e embarghi.

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