Decisione (UE) 2020/2070 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti origi
Cosa prevede la Decisione UE 2020/2070 riguardo alla modifica dell'accordo di stabilizzazione e associazione con la Macedonia del Nord in materia di norme di origine?
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La Decisione UE 2020/2070 del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare per modificare il Protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e associazione con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ora Repubblica di Macedonia del Nord), relativo alla definizione dei "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il protocollo si adegui automaticamente alle versioni aggiornate della convenzione stessa. In attesa della conclusione della modifica della convenzione, l'Unione e la Macedonia del Nord hanno concordato di applicare "norme transitorie" alternative, basate sulle nuove regole modernizzate, che possono essere utilizzate bilateralmente come norme di origine alternative. La decisione mantiene inoltre la possibilità di utilizzare certificati EUR.1 o dichiarazioni di origine nella zona di cumulo costituita da EFTA, Isole Faerøer, Unione, Turchia, partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione, Moldova, Georgia e Ucraina, in deroga alle disposizioni della convenzione in caso di cumulo diagonale.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2070 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2020/2070 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 thereto concerning
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 424/43
DECISIONE (UE) 2020/2070 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari»
e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1
o
aprile 2004.
(2)
L’accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 4, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 108 dell’accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
(3)
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.
(7)
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Repubblica di Macedonia del Nord hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
(8)
Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione in caso di cumulo diagonale tra tali partecipanti,
(9)
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee ei loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Decisione 2004/239/CE del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (
GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Cfr. documento ST 11113/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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La Decisione UE 2020/2070 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale e nelle certificazioni di origine preferenziale, in particolare per quanto riguarda le norme di origine, i certificati EUR.1 e EUR-MED, il cumulo diagonale e gli accordi di libero scambio. Esportatori, doganieri e consulenti commerciali la consultano per comprendere i requisiti di origine delle merci, l'applicazione delle norme transitorie e la cooperazione amministrativa tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali.
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