Decisione UE In vigore

Decisione UE 2068/2020

Decisione (UE) 2020/2068 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazion

Pubblicato: 07/12/2020 In vigore dal: 07/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2068 riguardo alla modifica dell'accordo di stabilizzazione e associazione con il Kosovo in materia di norme di origine?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2068 del Consiglio del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare il Protocollo III dell'accordo di stabilizzazione e associazione con il Kosovo, che disciplina la definizione di "prodotti originari" negli scambi commerciali. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il protocollo si adegui automaticamente alle versioni aggiornate della convenzione stessa. In attesa dell'entrata in vigore della convenzione modificata, l'UE e il Kosovo hanno concordato di applicare "norme transitorie" alternative, basate sulle nuove disposizioni modernizzate e più flessibili, utilizzabili bilateralmente come norme di origine alternative. La decisione mantiene inoltre la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine nella zona di cumulo costituita da Stati EFTA, Isole Faerøer, UE, Turchia, partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione, Moldova, Georgia e Ucraina, in deroga alle disposizioni sulla circolazione EUR-MED.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2068 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.), dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» EN: Council Decision (EU) 2020/2068 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part,

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 424/39 DECISIONE (UE) 2020/2068 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo ( * ) , dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione (UE) 2016/342 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo ( * ) , dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o aprile 2016. (2) L’accordo comprende il protocollo III relativo la nozione di «prodotti originari» («protocollo III»). A norma dell’articolo 4 del protocollo III, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 126 dell’accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo III. (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo III («decisione»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo III, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore. (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e il Kosovo ( * ) hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie. (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti. (9) È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo ( * ) , dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( * ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( 1 ) Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo * , dall’altra ( GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( * ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( 3 ) Cfr. documento ST 11096/20 suhttp://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione UE 2020/2068 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale e nelle norme di origine preferenziali, in particolare per quanto riguarda cumulo diagonale, certificati EUR.1 e EUR-MED, e accordi di libero scambio bilaterali. Esportatori, doganieri e consulenti commerciali la consultano per comprendere le regole di determinazione dell'origine delle merci, la zona paneuromediterranea e l'applicazione delle norme transitorie negli scambi con il Kosovo.

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