Decisione UE In vigore

Decisione UE 2066/2025

Decisione (UE) 2025/2066 del Consiglio, del 29 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE, Consiglio dei ministri Africa-UE, Consiglio dei ministri Caraibi-UE, Consiglio dei ministri Pacifico-UE, Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), comitato misto Africa-UE, comitato misto Caraibi-UE e comitato misto Pacifico-UE per quanto riguarda l’adozione dei propri regolamenti interni

Pubblicato: 29/09/2025 In vigore dal: 29/09/2025 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2025/2066 e quali istituzioni congiunte riguarda?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/2066 del 29 settembre 2025 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso otto istituzioni congiunte create dall'accordo di partenariato tra l'UE e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP). Le istituzioni interessate sono: il Consiglio dei ministri OSACP-UE, i tre consigli dei ministri regionali (Africa, Caraibi e Pacifico), il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE e i tre comitati misti regionali. La decisione autorizza i rappresentanti dell'UE a votare l'adozione dei regolamenti interni di queste istituzioni durante le loro prime riunioni, sulla base dei progetti di decisione allegati. Questo è necessario perché le decisioni di tali istituzioni saranno vincolanti per l'Unione e i suoi Stati membri. La decisione prevede inoltre che l'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri presida il Consiglio dei ministri OSACP-UE e i tre consigli regionali, e riconosce il diritto degli Stati membri di coinvolgere le loro regioni ultraperiferiche nei lavori di queste istituzioni.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2066 del Consiglio, del 29 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE, Consiglio dei ministri Africa-UE, Consiglio dei ministri Caraibi-UE, Consiglio dei ministri Pacifico-UE, Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), comitato misto Africa-UE, comitato misto Caraibi-UE e comitato misto Pacifico-UE per quanto riguarda l’adozione dei propri regolamenti interni EN: Council Decision (EU) 2025/2066 of 29 September 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the OACPS-EU Council of Ministers, the Africa-EU Council of Ministers, the Caribbean-EU Council of Ministers, the Pacific-EU Council of Ministers, the OACPS-EU Ambassadorial Level Senior Officials Committee, the Africa-EU Joint Committee, the Caribbean-EU Joint Committee and the Pacific-EU Joint Committee as regards the adoption of their Rules of Procedure

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2066 10.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2066 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE, Consiglio dei ministri Africa-UE, Consiglio dei ministri Caraibi-UE, Consiglio dei ministri Pacifico-UE, Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), comitato misto Africa-UE, comitato misto Caraibi-UE e comitato misto Pacifico-UE per quanto riguarda l’adozione dei propri regolamenti interni IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall’altra ( 1 ) («accordo»), è stato firmato il 15 novembre 2023 dall’Unione, dai suoi Stati membri e dai membri dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («membri dell’OSACP») ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 1 o gennaio 2024 ( 2 ) . (2) L’accordo, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, dello stesso, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’Unione e i suoi Stati membri e almeno due terzi dei membri dell’OSACP hanno espletato le rispettive procedure interne a tal fine e hanno depositato i rispettivi strumenti per esprimere il proprio consenso a essere vincolati. (3) Le funzioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE, di ciascun consiglio dei ministri regionale, del Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE, e di ciascun comitato misto regionale («istituzioni congiunte») sono stabilite rispettivamente all’articolo 88, paragrafo 4, all’articolo 92, paragrafo 2, all’articolo 89, paragrafo 2, e all’articolo 93, paragrafo 3, dell’accordo. (4) Per quanto riguarda l’Unione, è opportuno che il Consiglio dei ministri OSACP-UE e ciascun consiglio dei ministri regionale siano presieduti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. (5) L’articolo 3, paragrafo 7, del protocollo regionale Africa prevede che le parti incoraggino la cooperazione regionale con le regioni elencate all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («regioni ultraperiferiche»). (6) L’articolo 6, paragrafo 1, del protocollo regionale Caraibi prevede che le parti rafforzino i legami economici, culturali e interpersonali storicamente stretti tra i membri dell’OSACP dei Caraibi e le regioni ultraperiferiche. L’articolo 51, paragrafo 2, di tale protocollo prevede che le parti portino avanti un dialogo aperto per promuovere la mobilità e i soggiorni di breve durata al fine di intensificare gli scambi. Tali scambi tengono conto anche della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, in considerazione della loro vicinanza fisica, dei loro legami economici e culturali e di altri settori di cooperazione. (7) Spetta agli Stati membri coinvolgere, nella misura in cui lo ritengano opportuno e conformemente al loro diritto interno, le rispettive regioni ultraperiferiche nei lavori delle istituzioni congiunte. Tale coinvolgimento include l’informazione delle loro regioni ultraperiferiche in merito alla convocazione delle riunioni delle istituzioni congiunte, distribuendo alle rispettive regioni ultraperiferiche informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato delle rispettive istituzioni congiunte e invitando rappresentanti delle loro regioni ultraperiferiche, nell’ambito delle rispettive delegazioni, alle riunioni delle istituzioni congiunte. Spetta inoltre agli Stati membri coinvolgere, nella misura in cui lo ritengano opportuno e conformemente al loro diritto interno, le rispettive regioni diverse dalle loro regioni ultraperiferiche nei lavori delle istituzioni congiunte. (8) Conformemente all’accordo, è opportuno che ciascuna istituzione congiunta, nel corso della sua prima riunione, adotti il proprio regolamento interno. (9) È opportuno che l’Unione determini la posizione da adottare in sede di ciascuna delle istituzioni congiunte in merito all’adozione del proprio regolamento interno, in quanto le loro decisioni saranno vincolanti per l’Unione. (10) La posizione dell’Unione in sede di ciascuna delle istituzioni congiunte per quanto riguarda l’adozione del proprio regolamento interno dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE, Consiglio dei ministri Africa-UE, Consiglio dei ministri Caraibi-UE, Consiglio dei ministri Pacifico-UE, Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE, comitato misto Africa-UE, comitato misto Caraibi-UE e comitato misto Pacifico-UE («istituzioni congiunte»), per quanto riguarda l’adozione rei rispettivi regolamenti interni è basata sui progetti di decisioni acclusi alla presente decisione. 2.   Previa consultazione dell’organo preparatorio del Consiglio competente, i rappresentanti dell’Unione in seno alle rispettive istituzioni congiunte possono concordare correzioni tecniche di minore entità dei diversi progetti di decisioni, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Nessuna disposizione della presente decisione o del regolamento interno delle rispettive istituzioni congiunte pregiudica il diritto degli Stati membri di decidere in merito alla composizione della propria delegazione presso ciascuna istituzione congiunta, compreso il diritto di far sì che i rappresentanti delle loro regioni o regioni ultraperiferiche facciano parte delle loro delegazioni. Articolo 3 Per quanto riguarda l’Unione, il Consiglio dei ministri OSACP-UE e ciascun consiglio dei ministri regionale sono presieduti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BØDSKOV ( 1 ) GU L, 2023/2862, del 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2023/2861 del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall’altra ( GU L, 2023/2861, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2861/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2066/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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