Decisione UE In vigore

Decisione UE 2055/2020

Decisione (UE) 2020/2055 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Pubblicato: 07/12/2020 In vigore dal: 07/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2055 riguardo alla modifica dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e le Isole Færøer?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2055 del 7 dicembre 2020 autorizza l'Unione europea ad adottare una posizione negoziale presso il comitato misto istituito dall'accordo commerciale con la Danimarca e le Isole Færøer. L'obiettivo principale è modificare il Protocollo n. 3 dell'accordo, che disciplina la definizione dei "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra le parti. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che l'accordo si adegui automaticamente alle versioni aggiornate della convenzione stessa. Inoltre, prevede l'applicazione di "norme transitorie" alternative, basate su regole di origine modernizzate e più flessibili, in attesa della conclusione formale della modifica della convenzione. La decisione rimane in vigore fino al 31 dicembre 2023, data entro la quale il comitato misto dovrà adottare la decisione di modifica dell'accordo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2055 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2020/2055 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 3 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 424/13 DECISIONE (UE) 2020/2055 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 97/126/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o gennaio 1997. (2) L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall’articolo 31 dell’accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3. (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3 in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore. (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e le Isole Færøer hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà le norme transitorie. (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti, (9) È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra ( GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Cfr. documento ST 10257/20 su http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione riguarda le norme di origine preferenziali, il cumulo diagonale tra zone EFTA e paesi partner, e i certificati di circolazione EUR.1 ed EUR-MED utilizzati nelle transazioni commerciali internazionali. È rilevante per operatori economici che commerciano con le Isole Færøer, doganieri e consulenti commerciali che devono verificare l'origine delle merci e applicare correttamente le regole di preferenza tariffaria negli accordi bilaterali di libero scambio.

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