Decisione UE In vigore

Decisione UE 2050/2023

Decisione (UE) 2023/2050 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 della Commissione relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 25/09/2023 In vigore dal: 25/09/2023 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta la Decisione UE 2023/2050 al sistema EDES e chi rappresenta la Commissione europea in questa istanza?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2050 modifica il regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del Regolamento finanziario UE 2018/1046, rafforzando il ruolo della Commissione nel sistema EDES (Early Detection and Exclusion System). Il sistema EDES è uno strumento di individuazione precoce e esclusione di operatori economici che presentano rischi di frode o irregolarità nel ciclo di vita dei finanziamenti europei. La modifica principale riguarda la rappresentanza della Commissione: il Consigliere principale "Questioni finanziarie e giuridiche, Stato di diritto, prevenzione delle frodi ed EDES" della Direzione Generale del Bilancio (DG BUDG) diventa uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione nell'istanza, garantendo così una rappresentanza di alto livello specializzata in materia antifrode e protezione del bilancio. La decisione prevede inoltre che il Direttore generale della DG BUDG designi un funzionario di livello almeno "capounità" per garantire la supplenza del membro permanente, assicurando continuità operativa.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2050 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 della Commissione relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Decision (EU) 2023/2050 of 25 September 2023 amending Commission Decision (EU) 2018/1220 on the rules of procedure of the panel referred to in Article 143 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

26.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 236/24 DECISIONE (UE) 2023/2050 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2023 recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 della Commissione relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 143, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è stato adottato con decisione (UE) 2018/1220 della Commissione ( 2 ) . Al fine di rafforzare la coerenza e l’efficacia del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) di cui la Commissione è proprietaria, è opportuno garantire che la Commissione sia rappresentata nel sistema di individuazione precoce e di esclusione da funzionari di alto livello specializzati in materia antifrode e di protezione del bilancio. (2) A tal fine, a seguito della decisione del Collegio dell’11 luglio 2023 che istituisce la funzione temporanea di consigliere principale BUDG.PA02 «Questioni finanziarie e giuridiche, Stato di diritto, prevenzione delle frodi ed EDES» ( 3 ) , è opportuno che il titolare di tale funzione sia essere uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2018/1220. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2018/1220, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il consigliere principale “Questioni finanziarie e giuridiche, Stato di diritto, prevenzione delle frodi ed EDES” della direzione generale del Bilancio (DG BUDG) è uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione in seno all’istanza, in applicazione dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario che ricopra almeno la posizione di “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ( 2 ) Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7 ). ( 3 ) Punto 8, secondo trattino, delle decisioni amministrative e di bilancio adottate dalla Commissione nella 2 464 a riunione dell’11 luglio 2023.

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La Decisione UE 2023/2050 è rilevante per chi opera nel sistema EDES, nel controllo antifrode e nella protezione del bilancio UE. Consulenti, revisori e responsabili compliance devono conoscere il ruolo della Commissione nel sistema di esclusione precoce, le procedure di segnalazione di irregolarità e frodi, e le modalità di rappresentanza negli organi decisionali dell'istanza EDES per garantire conformità ai finanziamenti europei.

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