Decisione UE In vigore

Decisione UE 2050/2022

Decisione (UE) 2022/2050 del Consiglio del 18 ottobre 2022 relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica d’Austria

Pubblicato: 18/10/2022 In vigore dal: 18/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure per la nomina dei membri del Comitato delle regioni proposti dagli Stati membri?

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La Decisione UE 2022/2050 disciplina la nomina di rappresentanti al Comitato delle regioni, l'organo consultivo dell'Unione europea composto da esponenti delle collettività regionali e locali. La decisione si applica specificamente alle nomine proposte dalla Repubblica d'Austria e riguarda sia i membri effettivi che i supplenti. In pratica, gli Stati membri propongono candidati che devono essere titolari di un mandato elettorale in ambito regionale o locale, oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. La procedura prevede che il Consiglio dell'UE adotti formalmente la decisione di nomina sulla base delle proposte governative, con validità fino alla scadenza naturale del mandato (in questo caso fino al 25 gennaio 2025). Aspetto rilevante è che le nomine colmano vacanze derivanti da dimissioni o da promozioni di altri membri, garantendo la continuità della rappresentanza territoriale nell'organo consultivo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2050 del Consiglio del 18 ottobre 2022 relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica d’Austria EN: Council Decision (EU) 2022/2050 of 18 October 2022 appointing a member and an alternate member, proposed by the Republic of Austria, of the Committee of the Regions

Testo normativo

25.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 275/70 DECISIONE (UE) 2022/2050 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2022 relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica d’Austria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305, vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ( 1 ) , viste le proposte del governo austriaco, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. (2) Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/235 ( 2 ) , relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d’Austria. Il 21 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/1000 ( 3 ) , relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d’Austria. (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Christopher DREXLER. (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alla nomina del sig. Hannes WENINGER a membro del Comitato delle regioni. (5) Il governo austriaco ha proposto il sig. Werner AMON, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale Landesrat, Steiermärkische Landesregierung (membro del governo del Land Stiria) quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025. (6) Il governo austriaco ha proposto il sig. Thomas STEINER, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Mitglied des Gemeinderats von Eisenstadt (consigliere comunale di Eisenstadt), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale: a) quale membro: — il sig. Werner AMON, Landesrat, Steiermärkische Landesregierung (membro del governo del Land Stiria), e b) quale supplente: — il sig. Thomas STEINER, Mitglied des Gemeinderats von Eisenstadt (consigliere comunale di Eisenstadt). Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente M. BEK ( 1 ) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13 . ( 2 ) Decisione (UE) 2020/235 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d’Austria ( GU L 47I del 20.2.2020, pag. 7 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2022/1000 del Consiglio, del 21 giugno 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d’Austria ( GU L 168 del 27.6.2022, pag. 78 ).

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La nomina al Comitato delle regioni richiede il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la rappresentanza di collettività regionali e locali. I candidati devono possedere un mandato elettorale o responsabilità politica diretta, secondo quanto disciplinato dalla Decisione (UE) 2019/852 sulla composizione dell'organo. Le procedure di nomina seguono il principio della proposta statale e dell'approvazione consiliare, con particolare attenzione alla rappresentanza equilibrata tra membri effettivi e supplenti.

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