Decisione UE In vigore

Decisione UE 2050/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2050 della Commissione del 10 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni notificata con il numero C(2020) 8595 (I testi in lingua croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, ma

Pubblicato: 10/12/2020 In vigore dal: 10/12/2020 Documento ufficiale

Quali deroghe concede la Decisione UE 2020/2050 agli Stati membri per l'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1700 sulle statistiche europee?

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La Decisione di esecuzione (UE) 2020/2050 della Commissione europea del 10 dicembre 2020 concede deroghe temporanee a 16 Stati membri (Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia) per l'adeguamento ai nuovi obblighi statistici europei. Le deroghe riguardano principalmente quattro ambiti: forze di lavoro, reddito e condizioni di vita, salute, istruzione e formazione, e uso del tempo. Gli Stati membri ricevono proroghe nei termini di trasmissione dei dati (da 1 a 3 anni), esenzioni o allentamenti nei requisiti di precisione degli indicatori statistici, e flessibilità negli schemi di rotazione campionaria. Queste misure sono state concesse per consentire ai Paesi di apportare gli adeguamenti necessari ai loro sistemi amministrativi e statistici nazionali, riconoscendo le difficoltà tecniche e organizzative nell'implementazione del nuovo quadro normativo europeo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2050 della Commissione del 10 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni [notificata con il numero C(2020) 8595] (I testi in lingua croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2050 of 10 December 2020 granting derogations to certain Member States from the application of Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for European statistics relating to persons and households, based on data at individual level collected from samples (notified under document C(2020) 859

Testo normativo

14.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 420/23 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2050 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni [notificata con il numero C(2020) 8595] (I testi in lingua croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di deroga di Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia di cui all’allegato sono giustificate dalla necessità di apportare importanti adeguamenti ai sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2019/1700. (2) È opportuno accordare le deroghe richieste a Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia. (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le deroghe al regolamento (UE) 2019/1700 di cui all’allegato sono concesse agli Stati membri ivi elencati. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1 . ALLEGATO Deroghe al regolamento (UE) 2019/1700 Dominio: Forze di lavoro Articolo/Allegato interessato Stato membro Periodo di deroga concesso Contenuto della deroga concessa Articolo 5 — Popolazioni statistiche e unità di osservazione Francia 3 anni (2021-2023) L’indagine non riguarda il dipartimento francese di Mayotte. Allegato II — Requisiti di precisione Grecia 3 anni (2021-2023) I requisiti di precisione per il rapporto trimestrale disoccupati/popolazione di età 15-74 anni potrebbero non essere soddisfatti per alcune regioni NUTS 2. Paesi Bassi 1 anno (2021) Oltre ai microdati basati su un’esigua dimensione del campione da completare gradualmente per soddisfare tutti i requisiti di precisione, sono trasmessi gli indicatori principali modellizzati e le suddivisioni di tali indicatori. Ove richiesto, sono forniti ulteriori indicatori dettagliati, comprese le suddivisioni. Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati Grecia, Italia 1 anno (2021) I microdati trimestrali pre-controllati senza identificazione diretta sono trasmessi entro 12 settimane dalla fine del periodo di riferimento. Italia 3 anni (2021-2023) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta per la tematica specifica «redditi da lavoro» sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento. Dominio: Reddito e condizioni di vita Articolo/Allegato interessato Stato membro Periodo di deroga concesso Contenuto della deroga concessa Articolo 13, paragrafo 5, Qualità Lituania 3 anni (2021-2023) I metadati e le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, sono trasmessi entro la fine di settembre 2022 per la rilevazione dei dati del 2021, entro la fine di luglio 2023 per la rilevazione dei dati del 2022, ed entro la fine di maggio 2024 per la rilevazione dei dati del 2023. Allegato II — Requisiti di precisione Germania 2 anni (2021-2022) L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione. Irlanda 3 anni (2021-2023) Per il valore massimo dell’errore standard dell’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale», i valori dei parametri a e b sono: a = 900 e b = 700 per la rilevazione dei dati del 2021; a = 900 e b = 1175 per la rilevazione dei dati del 2022; a = 900 e b = 1650 per la rilevazione dei dati del 2023. L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione. L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2» è esentato dai requisiti di precisione. Francia 2 anni (2021-2022) L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione. Italia 3 anni (2021-2023) Il requisito di precisione per l’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2» si applica in ogni regione NUTS 1 anziché in ciascuna regione NUTS 2. Finlandia 3 anni (2021-2023) L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione. Allegato III — Caratteristiche dei campioni Germania 2 anni (2021-2022) Il campione deve adottare uno schema di rotazione di 2 anni per la rilevazione dei dati del 2021 e uno schema di rotazione di 3 anni per la rilevazione dei dati del 2022. Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati Germania 3 anni (2021-2023) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di febbraio dell’anno N+1. Irlanda 1 anno (2021) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro la fine di marzo 2022. Grecia 3 anni (2021-2023) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro la fine di aprile 2022, entro la fine di marzo 2023 ed entro la fine di febbraio 2024. Spagna 2 anni (2021-2022) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023. Francia 3 anni (2021-2023) Per quanto riguarda le variabili per il reddito, i microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di marzo dell’anno N+1. Croazia 2 anni (2021-2022) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023. Italia 3 anni (2021-2023) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro il 15 giugno 2022, entro la fine di aprile 2023 ed entro la fine di marzo 2024. Cipro 3 anni (2021-2023) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro il 15 giugno dell’anno N+1. Lituania 3 anni (2021-2023) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro la fine di aprile 2022, entro la fine di marzo 2023 ed entro la fine di febbraio 2024. Lussemburgo 3 anni (2021-2023) Per quanto riguarda le variabili per il reddito, i microdati provvisori pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di aprile dell’anno N+1 e i dati revisionati entro la fine di maggio dell’anno N+1. Malta 3 anni (2021-2023) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di aprile dell’anno N+1. Polonia 2 anni (2021-2022) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023. Romania 3 anni (2021-2023) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi a tutte le variabili finali della rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di febbraio dell’anno N+1. Slovenia 1 anno (2021) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022. Dominio: Salute Articolo/Allegato interessato Stato membro Periodo di deroga concesso Contenuto della deroga concessa Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati Romania 1 anno (primo anno di attuazione) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale. Dominio: Istruzione e formazione Articolo/Allegato interessato Stato membro Periodo di deroga concesso Contenuto della deroga concessa Allegato II — Requisiti di precisione Finlandia 3 anni (2021-2023) Il requisito di precisione per l’indicatore «Tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione formale (popolazione di età 18-24 anni)» potrebbe non essere soddisfatto. Dominio: Uso del tempo Articolo/Allegato interessato Stato membro Periodo di deroga concesso Contenuto della deroga concessa Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati Romania 1 anno (primo anno di attuazione) I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati sono trasmessi entro 20 mesi da quando è terminata la rilevazione sul campo.

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