Decisione (UE) 2020/2029 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituen
Cosa prevede la Decisione UE 2020/2029 riguardo alla modifica dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2029 del Consiglio del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso il comitato misto dell'accordo euromediterraneo con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), al fine di modificare il Protocollo n. 3 dell'accordo relativo alle norme di origine dei prodotti e alla cooperazione amministrativa. Si applica ai rapporti commerciali e agli scambi di merci tra l'UE e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, riguardando principalmente operatori economici, importatori ed esportatori che operano in questo ambito. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il protocollo rimandi sempre all'ultima versione vigente della convenzione stessa. Inoltre, prevede l'applicazione di "norme transitorie" alternative, basate su regole di origine modernizzate e più flessibili, in attesa della conclusione della modifica della convenzione, permettendo così un'applicazione bilaterale anticipata di standard più aggiornati per la determinazione dell'origine delle merci.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2029 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2020/2029 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestinian Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestini
Testo normativo
11.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 419/22
DECISIONE (UE) 2020/2029 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 97/430/CE del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1
o
luglio 1997.
(2)
L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall’articolo 63 dell’accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
(3)
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.
(7)
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
(8)
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (
GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Cfr. documento ST 11125/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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La Decisione UE 2020/2029 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale con i territori palestinesi, in particolare per questioni di norme di origine preferenziali, certificazione di provenienza delle merci e cooperazione amministrativa doganale. Consulenti commerciali e operatori del settore import-export devono considerare i riferimenti dinamici alla convenzione paneuromediterranea, le norme transitorie alternative e i criteri di determinazione dell'origine per beneficiare dei regimi preferenziali previsti dall'accordo euromediterraneo.
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