Decisione UE In vigore

Decisione UE 2026/2020

Decisione (UE) 2020/2026 del Consiglio del 4 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio riguardo all’adozione di una decisione che esoneri dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari

Pubblicato: 04/12/2020 In vigore dal: 04/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2026 riguardo alle restrizioni all'esportazione di prodotti alimentari durante le crisi umanitarie?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2026 del Consiglio del 4 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per esonerare dai divieti e dalle restrizioni all'esportazione i prodotti alimentari acquistati dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite per scopi umanitari non commerciali. La normativa si applica agli acquisti effettuati per finalità di assistenza umanitaria, in particolare durante situazioni di crisi come la pandemia di COVID-19, quando i Paesi membri dell'OMC potrebbero aver implementato misure restrittive alle esportazioni per affrontare carenze di generi alimentari. La decisione riconosce che il Programma alimentare mondiale svolge un ruolo cruciale nel fornire aiuti umanitari e che questi acquisti non dovrebbero essere ostacolati da barriere commerciali nazionali. L'Unione si impegna a sostenere all'unanimità presso il Consiglio generale dell'OMC l'adozione di una decisione che garantisca questa esenzione, rendendo tale posizione vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2026 del Consiglio del 4 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio riguardo all’adozione di una decisione che esoneri dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari EN: Council Decision (EU) 2020/2026 of 4 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization as regards the adoption of a decision exempting certain purchases of foodstuffs from application of export prohibitions or restrictions

Testo normativo

11.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 419/16 DECISIONE (UE) 2020/2026 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio riguardo all’adozione di una decisione che esoneri dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di Marrakech del 1994, che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), è stato concluso dall’Unione mediante la decisione 94/800/CE del Consiglio ( 1 ) il 22 dicembre 1994 ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 1995. (2) A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell’OMC è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un membro. (3) A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale dell’OMC. (4) A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC si attiene, ove possibile, alla prassi delle decisioni adottate all’unanimità. (5) Nella riunione del dicembre 2020 o in una riunione successiva nel 2021 il Consiglio generale dell’OMC potrebbe essere invitato a esaminare e adottare una proposta volta a esonerare dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni prodotti alimentari acquistati dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (ONU) per scopi umanitari non commerciali. (6) L’articolo XI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1947 (GATT 1947) consente ai membri dell’OMC di applicare temporaneamente divieti o restrizioni all’esportazione, in circostanze specifiche, per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti per loro essenziali. L’articolo 12 dell’accordo OMC sull’agricoltura, che rientra nel GATT 1994, specifica altre condizioni che i membri dell’OMC devono rispettare in tali casi. Durante la pandemia di COVID-19 i membri dell’OMC sono ricorsi a tali misure restrittive, che possono anche incidere sui prodotti alimentari acquistati per scopi umanitari non commerciali. (7) Gli acquisti umanitari del Programma alimentare mondiale dell’ONU dovrebbero essere esentati da divieti e restrizioni all’esportazione in considerazione dell’urgente necessità del sostegno umanitario offerto dal Programma alimentare mondiale dell’ONU, che è diventato ancora più cruciale durante la pandemia di COVID-19. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione all’apposita futura riunione del Consiglio generale dell’OMC riguardo all’adozione di una decisione relativa alla proposta di esonerare dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari per scopi umanitari non commerciali ad opera del Programma alimentare mondiale dell’ONU, poiché tale decisione sarebbe vincolante per l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione del dicembre 2020 o in una riunione successiva nel 2021 del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») è di aderire all’unanimità, ove questa sia raggiunta dai membri dell’OMC, riguardo alla decisione di esonerare dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni prodotti alimentari acquistati dal Programma alimentare mondiale per scopi umanitari non commerciali Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) ( GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1 ).

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La Decisione UE 2020/2026 riguarda l'applicazione dell'articolo XI del GATT 1947 e dell'articolo 12 dell'Accordo OMC sull'agricoltura, che disciplinano i divieti e le restrizioni all'esportazione di prodotti alimentari. Professionisti del commercio internazionale e esperti di diritto doganale consultano questa normativa per comprendere le eccezioni umanitarie alle misure protezionistiche, le deroghe alle restrizioni commerciali e il ruolo dell'OMC nella governance del commercio multilaterale durante emergenze sanitarie.

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