Decisione UE In vigore

Decisione UE 2023/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2023 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno

Pubblicato: 17/12/2018 In vigore dal: 17/12/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione di esecuzione (UE) 2018/2023 riguardo ai valori di riferimento per i produttori e importatori di idrofluorocarburi nel Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/2023 del 17 dicembre 2018 modifica i valori di riferimento per il calcolo delle quote di idrofluorocarburi (HFC) destinati ai produttori e importatori stabiliti nel Regno Unito. Questa modifica è necessaria a causa della notifica del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, che ha effetto dal 30 marzo 2019. La normativa si applica al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che prevede limiti quantitativi per l'immissione in commercio di HFC al fine di garantire una graduale riduzione di questi gas inquinanti. I valori di riferimento vengono ricalcolati per distinguere gli idrofluorocarburi immessi sul mercato nel Regno Unito da quelli immessi nell'Unione di 27 Stati membri, utilizzando dati verificati forniti dalle aziende interessate. Per il periodo dal 1° gennaio al 29 marzo 2019 rimangono in vigore i valori precedenti, mentre dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 si applicano i nuovi valori ricalcolati. La decisione riguarda 37 aziende specifiche, elencate nell'allegato, tra cui produttori e importatori di refrigeranti, sistemi antincendio e altre applicazioni che utilizzano HFC.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2023 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento [notificata con il numero C(2018) 8801] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/2023 of 17 December 2018 on amending Implementing Decision (EU) 2017/1984 determining, pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases, reference values as regards reference values for the period from 30

Testo normativo

19.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323/32 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2023 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2018 relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1 o gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento [notificata con il numero C(2018) 8801] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ( 1 ) , in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi («HFC») sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio, all'anno, di almeno 100 tonnellate di CO 2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi. (2) A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 i limiti quantitativi – quote – sono calcolati utilizzando i valori di riferimento determinati dalla Commissione sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1 o gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all'allegato V di detto regolamento. (3) A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 le quote di idrofluorocarburi sono assegnate ai produttori o importatori, come indicato nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione ( 2 ) , che sono stabiliti nell'Unione o agli importatori da paesi terzi che hanno designato un rappresentante esclusivo con sede nell'Unione, quali indicati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984. (4) Alla luce della notifica ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea da parte del Regno Unito, e al fine di garantire che i valori di riferimento e le quote per i produttori e gli importatori stabiliti nel Regno Unito tengano conto dell'immissione legittima sul mercato di idrofluorocarburi nell'Unione di 27 Stati membri dopo il recesso del Regno Unito, è opportuno ricalcolare i valori di riferimento per il 2019 per le società in questione in relazione al periodo successivo a tale recesso (a decorrere dal 30 marzo 2019). (5) Per il periodo dal 1 o gennaio al 29 marzo 2019 i valori di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 dovrebbero rimanere in vigore e applicabili. Al fine di determinare le quote per i produttori e gli importatori stabiliti nel Regno Unito, i valori di riferimento per il periodo fino al 29 marzo compreso e per il periodo successivo saranno ponderati sulla base dei giorni in cui il Regno Unito sarà uno Stato membro dell'Unione nel 2019. (6) Per le società stabilite nel Regno Unito i nuovi valori di riferimento, ricalcolati come stabilito nella presente decisione, si basano su ulteriori dati verificati forniti da tali società alla Commissione e che integrano quelli precedentemente comunicati a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, differenziando gli idrofluorocarburi immessi sul mercato nel Regno Unito e nell'Unione di 27 Stati membri. Per le società che non hanno presentato dati supplementari si deve presumere che tutti gli idrofluorocarburi siano stati immessi sul mercato del Regno Unito e non è quindi necessario determinare valori di riferimento. (7) I valori di riferimento ricalcolati sono stabiliti nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito il 30 marzo 2019. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per le società destinatarie della presente decisione, e a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito, i rispettivi valori di riferimento di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 sono sostituiti da quelli di cui all'allegato della presente decisione, oppure la società è eliminata dall'allegato, come specificato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione è destinata alle seguenti imprese: ID Portale Gas F Impresa 9401 A-Gas (UK) Ltd Banyard Road, Portbury West Bristol BS20 7XH United Kingdom 16310 A-Gas Electronic Materials Limited Unit 3, IO Center Rugby CV21 1TW Regno Unito 9590 AGC Chemicals Europe York House Hillhouse International Thornton Cleveleys FY5 4QD Regno Unito 9605 American Pacific Corporation Rappresentata da: Envigo Consulting Limited Woolley Road Alconbury, Cambridgeshire PE28 4HS Regno Unito 13985 Apollo Scientific Ltd Whitefield Road Stockport SK6 2QR Regno Unito 9418 BOC Ltd UK The Surrey Research Park, 10 Priestley Road Guildford, Surrey GU2 7XY Regno Unito 9676 Coulstock & Plaice Ltd Questor House 191 Hawley Road Dartford Kent DA1 1PU Regno Unito 9692 Daikin Airconditioning UK Ltd The Heights — Brooklands Weybridge — Surrey KT13 0NY Regno Unito 9711 Dean & Wood Limited 15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate Morley, Leeds LS27 0LL Regno Unito 9761 EUROCHEM (SE) LTDS. 40 Southernwood Rise Folkstone, Kent CT20 3NW Regno Unito 9763 Fenix Fluor Limited Rocksavage Site Runcorn, Cheshire WA7 4JE Regno Unito 9769 Fireboy Xintex Ltd 10 Holton Road Holton Heath Ind. EstatePoole, Dorset BH16 6LT Regno Unito 14063 Firetec Systems Ltd Business Centre, Molly millars Lane 6 Wokingham RG412QZ Regno Unito 9789 Fujitsu General Limited Rappresentata da: Fujitsu General (U.K.) CO. Limited Unit 330 Centennial Park Centennial Avenue Elstree, Herts Regno Unito 9791 FX FIRE AND SAFETY SOLUTIONS LTD Unit 3 Belvedere Business park Crabtree Manorway South Belvedere Da17 6ah Regno Unito 9797 Gaspack Services Limited Unit H1Gellihirion Industrial Estate Pontypridd CF37 5SX Regno Unito 16319 General Traffic Ltd Rutland Mill Adelaide Street Bolton Bolton BL3 3NY Regno Unito 9810 Halon and Refrigerant Services Limited Factory Road, Sandycroft Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ Regno Unito 9545 Harp International Limited GELLIHIRION INDUSTRIAL ESTATE Pontypridd, Rhondda Cynon Taff CF37 5SX Regno Unito 13586 H K Wentworth Ltd Coalfield Way Ashby de la Zouch LE65 1JR Regno Unito 9829 IDS Refrigeration Ltd Green Court, Kings Weston Lane Avonmouth, Bristol BS11 8AZ Regno Unito 9840 J & E Hall Limited Questor House, 191 Hawley Road Dartford Kent DA1 1PU Regno Unito 9842 J Reid Trading Limited Factory Road, Sandycroft Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ Regno Unito 16356 K.P.PAPWORTH & SONS Hall Farm, Conington Cambridge CB23 4LR Regno Unito 9857 Kidde Products Ltd Mathisen Way ColnbrookSlough SL3 0HB Regno Unito 9550 Macron Safety Systems (UK) Ltd Burlingham House, Hewett Road Gt Yarmouth NR31ONN Regno Unito 9475 Mexichem UK Limited The Heath Business & Technical Park Runcorn, Cheshire WA7 4QX Regno Unito 9916 Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd Nettlehill Road Livingston EH54 5EQ Regno Unito 9478 National Refrigerants Ltd 6 Stanley Street Liverpool L1 6AF Regno Unito 9967 Refrigerant Sales Ltd 6 Stanley Street Liverpool L1 6AF Regno Unito 9558 Refrigerant Solutions Limited 8 Murieston Road, Hale Altrincham, Cheshire WA15 9ST Regno Unito 9976 RPL Holdings Limited 8 Murieston Road Hale, Altrincham WA15 9ST Regno Unito 9996 Sea-Fire Europe Ltd Unity 2 Discovery Voyager Park Portfield Road Portsmouth PO2 5FN Regno Unito 10061 URW Refrigeration Wholesale Limited 15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate Morley, Leeds LS27 0LL Regno Unito 10063 VACS Europe Limited Budbrooke Point No 2 Budbrooke Industrial Estate Budbrooke Road Warwick CV34 5XH Regno Unito 15946 Waste Mixtures Limited Murieston Road 8 Altrincham WA159ST Regno Unito Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018 Per la Commissione Miguel ARIAS CAÑETE Membro della Commissione ( 1 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 287 del 4.11.2017, pag. 4 ). ALLEGATO Produttori o importatori 1) per i quali i valori di riferimento ( 1 ) per il periodo dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 sono sostituiti e i rispettivi valori di riferimento ricalcolati oppure 2) che sono rimossi ( 1 ) Informazioni commerciali sensibili – riservate – non destinate alla pubblicazione.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2023/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione (UE) 2018/2023 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei gas fluorurati a effetto serra, in particolare per il calcolo delle quote di idrofluorocarburi (HFC) e i valori di riferimento secondo il regolamento (UE) n. 517/2014. Aziende produttrici e importatrici di refrigeranti, consulenti ambientali e compliance officer la consultano per comprendere gli obblighi di comunicazione, i limiti quantitativi di immissione in commercio e le modalità di assegnazione delle quote nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 296845 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →