Decisione UE In vigore

Decisione UE 2015/2025

Decisione (UE) 2025/2015 della Banca centrale europea, del 23 settembre 2025, in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Bulgaria (BCE/2025/33)

Pubblicato: 23/09/2025 In vigore dal: 23/09/2025 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni transitorie per l'applicazione delle riserve minime in seguito all'introduzione dell'euro in Bulgaria il 1° gennaio 2026?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2025/2015 della BCE stabilisce le regole transitorie che consentiranno alle istituzioni creditizie bulgare di integrarsi gradualmente nel sistema di riserve minime dell'Eurosistema. A partire dal 1° gennaio 2026, quando la Bulgaria adotterà l'euro, le banche bulgare dovranno rispettare gli obblighi di riserva minima secondo il regolamento (UE) 2021/378, ma con un periodo di transizione dal 1° gennaio al 10 febbraio 2026 per facilitare questa integrazione. Durante questo periodo transitorio, l'aggregato soggetto a riserva per le istituzioni bulgare sarà calcolato sulla base del bilancio al 31 ottobre 2025 (o al 30 settembre 2025 per gli enti nella coda), evitando così oneri sproporzionati. La normativa prevede anche che le istituzioni bulgare e la Banca nazionale di Bulgaria calcolino congiuntamente le riserve minime, con un processo di verifica e conferma entro il 19 dicembre 2025. Inoltre, le istituzioni creditizie degli altri Stati membri dell'eurozona potranno detrarre dal proprio aggregato soggetto a riserva le passività verso istituzioni bulgare durante i periodi di mantenimento compresi tra il 23 dicembre 2025 e il 24 marzo 2026, anche se le banche bulgare non saranno ancora formalmente nella lista delle istituzioni soggette a riserva minima.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2015 della Banca centrale europea, del 23 settembre 2025, in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Bulgaria (BCE/2025/33) EN: Decision (EU) 2025/2015 of the European Central Bank of 23 September 2025 on transitional provisions for the application of minimum reserves by the European Central Bank following the introduction of the euro in Bulgaria (ECB/2025/33)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2015 13.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2015 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 23 settembre 2025 in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Bulgaria (BCE/2025/33) IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 46.2, visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ( 1 ) , visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ( 2 ) , visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ( 3 ) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4, visto il regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) ( 4 ) , visto il regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) ( 5 ) , considerando quanto segue: (1) L’introduzione dell’euro in Bulgaria il 1 o gennaio 2026 comporta che, a partire da tale data, le istituzioni situate in Bulgaria saranno soggette agli obblighi di riserve minime in conformità al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). (2) L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall’Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare la loro agevole integrazione, senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro, ivi compresa la Bulgaria. (3) L’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea implica che la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccolga le informazioni statistiche necessarie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli agenti economici anche per assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro da parte di uno Stato membro, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione: a) si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1); b) per «ente nella coda» si intende un ente nella coda secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Articolo 2 Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Bulgaria 1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), per le istituzioni situate in Bulgaria è stabilito un periodo di mantenimento transitorio dal 1 o gennaio al 10 febbraio 2026. 2.   L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Bulgaria, esclusi gli enti nella coda, per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del suo bilancio al 31 ottobre 2025. La Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) è tenuta a richiedere alle istituzioni situate in Bulgaria di segnalare il proprio aggregato soggetto a riserva in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). 3.   L’aggregato soggetto a riserva di ciascun ente nella coda situato in Bulgaria è definito in relazione al suo bilancio al 30 settembre 2025. La Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) è tenuta a richiedere agli enti nella coda situati in Bulgaria di calcolare l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base dei loro bilanci al 30 settembre 2025. 4.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, un’istituzione situata in Bulgaria o, in alternativa la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria), calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all’altra parte lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 19 dicembre 2025. Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve minime entro il 19 dicembre 2025, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l’ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio. 5.   Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, si applicano, mutatis mutandis, alle istituzioni situate in Bulgaria così che esse possano, per i loro periodi di mantenimento iniziali, detrarre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate in Bulgaria, sebbene al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Articolo 3 Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro 1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro, conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), non risente dell’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Bulgaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. 2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro possono decidere di detrarre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 23 dicembre 2025 e il 10 febbraio 2026 e quello compreso tra l’11 febbraio e il 24 marzo 2026, qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Bulgaria, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non sono ancora presenti nella lista di istituzioni soggette agli obblighi di riserve minime di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). 3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che decidono di detrarre passività nei confronti delle istituzioni situate in Bulgaria ai sensi del paragrafo 2 calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 23 dicembre 2025 e il 10 febbraio 2026 e quello compreso tra l’11 febbraio e il 24 marzo 2026, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2025 e al 31 dicembre 2025 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Bulgaria come già soggette al sistema di riserve minime della BCE. Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Bulgaria ancora come banche situate nel «Resto del mondo». Le tabelle sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). 4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2025 e febbraio 2026, gli enti nella coda situati in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che decidono di detrarre passività nei confronti di istituzioni situate in Bulgaria ai sensi del paragrafo 2 calcolano le loro riserve minime sulla base del loro bilancio al 30 settembre 2025 e segnalano informazioni statistiche conformemente alla parte 1 dall’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Bulgaria già soggette al sistema di riserve minime della BCE. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in marzo e maggio 2026, gli enti nella coda situati in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che decidono di detrarre passività nei confronti di istituzioni situate in Bulgaria ai sensi del paragrafo 2 calcolano le loro riserve minime sulla base del loro bilancio al 31 dicembre 2025 e segnalano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Bulgaria già soggette al sistema di riserva minima della BCE. Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 nella parte 2 dell’allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Bulgaria ancora come banche situate nel «Resto del mondo». Le informazioni statistiche sono segnalate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Articolo 4 Disposizioni finali 1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari. 2.   Si applica a decorrere dal 1 o novembre 2025. 3.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nella presente decisione, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) e (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Articolo 5 Destinatari La presente decisione è indirizzata alla Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria), alle istituzioni situate in Bulgaria e alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro. Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 2025 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/oj . ( 2 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2532/oj . ( 3 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj . ( 4 ) GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj . ( 5 ) GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/379/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2015/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione BCE 2025/2015 disciplina l'applicazione delle riserve minime obbligatorie (minimum reserve requirements) per le istituzioni creditizie bulgare in seguito all'adozione dell'euro, regolando il periodo di mantenimento transitorio, l'aggregato soggetto a riserva e le detrazioni per passività interbancarie. Banche centrali nazionali, enti creditizi e consulenti di compliance devono considerare le disposizioni sulla raccolta di informazioni statistiche, il calcolo delle riserve minime secondo il regolamento (UE) 2021/378 e 2021/379, e le modalità di segnalazione alle autorità competenti durante la fase di transizione verso l'integrazione nel sistema Eurosistema.

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