Decisione UE In vigore

Decisione UE 2007/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2007 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Selezione Etica dei Rappresentanti Europei a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 6500

Pubblicato: 29/09/2025 In vigore dal: 29/09/2025 Documento ufficiale

Quali sono i motivi per cui la Commissione europea ha respinto la registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei "Selezione Etica dei Rappresentanti Europei"?

Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha respinto la richiesta di registrazione dell'iniziativa perché ha ritenuto che le misure proposte esulano dalla sua competenza di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione. L'iniziativa chiedeva alla Commissione di emanare una raccomandazione agli Stati membri e ai partiti politici per introdurre standard etici e di competenza nella selezione dei candidati, di adottare un Codice etico europeo volontario e di avviare campagne di sensibilizzazione. La Commissione ha concluso che nessuna di queste misure costituisce una proposta di atto giuridico dell'Unione secondo i trattati, requisito essenziale previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) 2019/788. Inoltre, per quanto riguarda specificamente la raccomandazione sulla selezione dei candidati, la Commissione ha sottolineato che l'articolo 223 TFUE attribuisce al Consiglio, su proposta del Parlamento europeo, la competenza esclusiva in materia di elezioni europee, senza alcun ruolo per la Commissione. Di conseguenza, la Commissione non possiede la competenza legale per presentare proposte su questo tema.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2007 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Selezione Etica dei Rappresentanti Europei a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 6500] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2007 of 29 September 2025 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled Ethical selection of European representatives, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 6500)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2007 2.10.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2007 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2025 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 6500] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 30 giugno 2025 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei». Lo scopo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori era chiedere alla Commissione europea di proporre una normativa che introducesse «criteri comuni per la selezione etica, trasparente e basata su competenze verificabili dei candidati alle cariche pubbliche europee». (2) Con lettera del 28 luglio 2025 (C(2025) 5234 final), a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per la richiesta di registrazione presentata il 30 giugno 2025 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha anche spiegato che l’iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, precisando di non avere la competenza di proporre atti legislativi che introducano criteri comuni per la selezione dei candidati alle cariche pubbliche europee, dato che i membri delle istituzioni dell’Unione sono nominati secondo le procedure previste dal diritto primario. (3) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l’iniziativa per tener conto della sua valutazione oppure di mantenere o ritirare l’iniziativa originaria conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento. (4) Il 29 agosto 2025 il gruppo di organizzatori ha presentato un’iniziativa modificata. (5) Gli scopi dell’iniziativa modificata così come formulati dagli organizzatori prevedono di invitare la Commissione a: i) emanare, ai sensi dell’art. 292 TFUE, «una raccomandazione agli Stati membri e ai partiti politici per introdurre standard minimi etici, psicologici e di competenza nella selezione interna dei candidati alle elezioni europee e nazionali», ii) adottare un «Codice etico europeo volontario» per i candidati e iii) avviare «una campagna di sensibilizzazione ed educazione civica rivolta ai cittadini». Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa. Nel quadro della richiesta di registrazione gli organizzatori hanno inoltre presentato una bozza di atto giuridico. (6) Per quanto riguarda la prima misura, con cui si invita la Commissione a emanare una «raccomandazione agli Stati membri e ai partiti politici per introdurre standard minimi etici, psicologici e di competenza nella selezione interna dei candidati alle elezioni europee e nazionali», la Commissione conclude che l’iniziativa non le chiede di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. Tale misura non soddisfa pertanto il requisito giuridico di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. Peraltro, anche laddove la richiesta di registrazione fosse interpretata in modo da contemplare la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di raccomandazione del Consiglio volta a introdurre tali standard minimi, le disposizioni menzionate dagli organizzatori non conferiscono all’Unione la competenza di adottare una siffatta raccomandazione. Oltretutto, l’articolo 223 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che conferisce al Consiglio, su proposta del Parlamento europeo, la competenza di stabilire le disposizioni necessarie per l’elezione dei membri del Parlamento europeo, non attribuisce alcun ruolo alla Commissione. Ne consegue che la Commissione non ha la competenza di presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio volta a introdurre standard minimi nella selezione dei candidati alle elezioni. (7) Analogamente, la Commissione conclude che la seconda e la terza misura, con cui gli organizzatori le chiedono di adottare «un Codice etico europeo volontario» per i candidati e di avviare «una campagna di sensibilizzazione ed educazione civica rivolta ai cittadini», non la invitano a presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. Tali misure non soddisfano dunque il requisito giuridico di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. (8) Pertanto l’iniziativa dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei» esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. (9) La richiesta di registrazione dovrebbe pertanto essere respinta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei» non è registrata. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Selezione Etica dei Rappresentanti Europei», rappresentato da Gian Elio DE MARCO e Jean-Pierre SAULNIER in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2007/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2007/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'iniziativa dei cittadini europei è disciplinata dal Regolamento (UE) 2019/788 e richiede che le proposte rientri nella competenza della Commissione di presentare atti giuridici dell'Unione secondo i trattati. La decisione di esecuzione applica i criteri di ammissibilità previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), escludendo misure amministrative, raccomandazioni non vincolanti e campagne informative che non costituiscono proposte normative formali. Commercialisti e consulenti che assistono organizzazioni civiche devono comprendere che le iniziative devono richiedere atti legislativi o delegati, non semplici azioni amministrative o raccomandazioni.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →