Decisione UE In vigore

Decisione UE 1996/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1996 della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito notificata con il numero C(2020) 8763 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 04/12/2020 In vigore dal: 04/12/2020 Documento ufficiale

Quali sono le zone di protezione e sorveglianza istituite nel Regno Unito per contenere l'influenza aviaria H5N8 e quali sono i termini di applicazione delle restrizioni?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1996 modifica le misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 nel Regno Unito, aggiornando le zone di protezione e sorveglianza già stabilite dalla precedente decisione 2020/1742. La normativa si applica alle aziende in cui sono tenuti pollame e altri volatili in cattività, e riguarda gli operatori del settore avicolo e gli scambi commerciali di animali e prodotti di origine animale all'interno dell'Unione europea. In pratica, la decisione definisce quattro nuove zone di protezione (in Cheshire, Herefordshire, Leicestershire e North Yorkshire) con raggio di 3 chilometri intorno ai focolai confermati, e corrispondenti zone di sorveglianza con raggio di 10 chilometri. Ogni zona ha un termine massimo di applicazione delle restrizioni, variabile da fine novembre a fine dicembre 2020, dopo il quale le misure decadono automaticamente. Per gli operatori commerciali e le autorità veterinarie, è rilevante che queste zone determinano quali aziende devono applicare restrizioni agli spostamenti di animali e prodotti, prevenendo così la diffusione del virus e evitando ostacoli ingiustificati agli scambi intracomunitari.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1996 della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 8763] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1996 of 4 December 2020 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1742 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in the United Kingdom (notified under document C(2020) 8763) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

7.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 410/100 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1996 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 8763] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo di recesso, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione ( 3 ) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nel Regno Unito e in seguito all’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell’autorità competente del Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ( 4 ) . (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell’allegato di tale decisione di esecuzione. (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situate nelle contee di Leicester (Leicestershire) e del North Yorkshire e ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai. (4) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con il Regno Unito, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per il Regno Unito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742. (6) L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1742. (8) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 prendano effetto il prima possibile. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito ( GU L 392 del 23.11.2020, pag. 60 ). ( 4 ) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ( GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16 ). ALLEGATO «ALLEGATO PARTE A Zona di protezione di cui all’articolo 1: Regno Unito Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81 27.11.2020 Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81 8.12.2020 Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86 16.12.2020 Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47 23.12.2020 PARTE B Zona di sorveglianza di cui all’articolo 1: Regno Unito Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81 6.12.2020 Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81 Dal 28.11.2020 al 6.12.2020 Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81 17.12.2020 Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81 Dal 9.12.2020 al 17.12.2020 Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86 25.12.2020 Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86 Dal 17.12.2020 al 25.12.2020 Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47 31.12.2020 Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30and W1.47 Dal 24.12.2020 al 31.12.2020 »

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La Decisione UE 2020/1996 disciplina le zone di protezione e sorveglianza per l'influenza aviaria H5N8, applicando la direttiva 2005/94/CE sulla lotta contro l'HPAI. Gli operatori del settore avicolo devono rispettare i vincoli di regionalizzazione, le restrizioni agli spostamenti di volatili e prodotti di origine animale, e i termini di applicazione delle misure veterinarie nelle aree interessate dai focolai.

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