Decisione UE In vigore

Decisione UE 1994/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione del 15 novembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 15/11/2021 In vigore dal: 15/11/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 sui certificati COVID-19 della Repubblica di Moldova?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione europea del 15 novembre 2021 riconosce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova rispetto a quelli emessi secondo il regolamento (UE) 2021/953 (certificato COVID digitale dell'UE). Questo riconoscimento facilita la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, nonché dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri.

La decisione si applica ai certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dalla Moldova attraverso il sistema "COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)". La Commissione ha verificato che questo sistema è interoperabile con il quadro di fiducia dell'UE e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati, garantendo che contengono i dati necessari secondo gli standard europei.

I certificati moldavi sono accettati alle stesse condizioni di quelli UE: per la vaccinazione includono i vaccini riconosciuti (Comirnaty, Vaxzevria, Janssen, Spikevax, BBIBP-CorV, CoronaVac e Sputnik V); per i test sono riconosciuti i test molecolari e antigenici rapidi approvati; per la guarigione la validità è limitata a 180 giorni dal primo test positivo.

La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE (16 novembre 2021) e la Repubblica di Moldova è stata collegata al quadro di fiducia europeo. La Commissione si riserva il diritto di sospendere o abrogare la decisione qualora non fossero più soddisfatte le condizioni di equivalenza, in particolare per motivi di sanità pubblica.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione del 15 novembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1994 of 15 November 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Moldova to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

16.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405/23 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1994 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Esso contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 14 settembre 2021 la Repubblica di Moldova ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)». La Repubblica di Moldova ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tal proposito la Repubblica di Moldova ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) La Repubblica di Moldova ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (5) Il 26 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di Moldova, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità di un sistema, il «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» contengono i dati necessari. (6) La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, Tra questi ultimi figurano attualmente Соmirnаtу, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, Spikevax, ВВIВР-СоrV, СоrоnаVас e Sputnik V. (7) La Repubblica di Moldova ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ( 4 ) . (8) La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. (9) La Repubblica di Moldova ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Moldova dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica di Moldova al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova in conformità del sistema «COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Repubblica di Moldova è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ( GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE ( GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1 ).

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La Decisione 2021/1994 riguarda il riconoscimento dell'equivalenza dei certificati COVID-19 moldavi secondo il regolamento (UE) 2021/953, interessando cittadini UE, familiari e cittadini di paesi terzi in libera circolazione. I professionisti che operano nel settore sanitario, turistico e della mobilità consultano questa normativa per comprendere l'interoperabilità dei sistemi di certificazione, la validità dei documenti di vaccinazione, test e guarigione, e le condizioni di accettazione nei diversi Stati membri dell'Unione.

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