Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione del 15 novembre 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono le norme armonizzate europee per la sicurezza dei giocattoli e quali modifiche introduce questa decisione del 2021?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione europea pubblica l'elenco ufficiale delle norme armonizzate EN 71 che i produttori di giocattoli devono rispettare per garantire la conformità alla Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Questa decisione riguarda tutti i fabbricanti, importatori e distributori di giocattoli nell'Unione europea, imponendo il rispetto di standard tecnici specifici relativi a proprietà meccaniche, infiammabilità, migrazione di elementi chimici, giochi sperimentali e altri aspetti della sicurezza. La decisione introduce quattro norme aggiornate (EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021) che sostituiscono le versioni precedenti, con un periodo transitorio fino al 15 maggio 2022 per consentire ai produttori di adeguare i propri prodotti. Le principali novità riguardano specifiche più rigorose per l'infiammabilità dei costumi da maschera, limiti più severi per l'alluminio, requisiti aggiornati per i contenitori a prova di bambino e migliori indicazioni sulle avvertenze per i giocattoli chimici.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione del 15 novembre 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1992 of 15 November 2021 on harmonised standards for toys drafted in support of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
16.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 405/14
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1992 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2021
relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2)
La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte I, requisiti specifici in materia di proprietà fisico-meccaniche (comprese disposizioni volte a garantire che i giocattoli siano costruiti in modo da evitare che provochino ustioni, scottature o altre lesioni) e, nel suo allegato II, parte II, requisiti specifici al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i pericoli di infiammabilità. La direttiva 2009/48/CE stabilisce inoltre, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non sussistano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo a seguito dell'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenute. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 2, stabilisce requisiti generali di sicurezza, l'articolo 11, paragrafo 2, requisiti per le avvertenze sui giocattoli e l'allegato V della direttiva 2009/48/CE avvertenze per i giocattoli, comprese avvertenze specifiche per i giocattoli chimici.
(3)
Con lettera M/445
(
3
)
del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.
(4)
Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-2:2011+A1:2014 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione
(
4
)
. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-2:2020.
(5)
La norma armonizzata EN 71-2:2020 è più chiara e precisa rispetto alla precedente norma EN 71-2:2011+A1:2014. Essa reca: ulteriori definizioni, che descrivono meglio a quali giocattoli si applicano le specifiche della norma; formulazioni più chiare e precise; nuove specifiche per i costumi da maschera contenenti imbottiture rimovibili; specifiche aggiuntive per il lavaggio o la pulitura (o l'astensione da tali operazioni) dei costumi da maschera prima della prova; specifiche relative alla prova delle parti più piccole dei giocattoli mediante combinazione delle stesse nonché specifiche relative alla prova di materiali di riempimento, finiture e decorazioni; esempi illustrativi di giocattoli da indossare sul volto o sul capo (quali maschere o caschi) e di costumi da maschera nonché indicazioni su come sottoporli a prova; diagrammi di flusso che indicano come ottenere campioni di prova dai costumi da maschera.
(6)
Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2019 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021.
(7)
La norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021 aggiorna l'elenco dei valori limite fissati per legge, ripreso dalla direttiva 2009/48/CE, per gli elementi presenti nei giocattoli. L'aggiornamento riguarda l'alluminio, per il quale devono essere applicati valori limite più severi a decorrere dal 20 maggio 2021
(
5
)
. Esso riguarda anche il cromo VI, per il quale è stato soppresso un precedente valore limite. La formula matematica per calcolare la migrazione di cromo VI di un campione di giocattolo è stata adattata alla procedura di prova. Tutte le altre modifiche sono di natura redazionale.
(8)
Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-4:2013 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-4:2020.
(9)
Grazie a un certo numero di modifiche redazionali, la norma armonizzata EN 71-4:2020 è più chiara rispetto alla precedente norma EN 71-4:2013. I pittogrammi e le avvertenze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
sono stati altresì utilizzati in modo più ricco e coerente. Inoltre le specifiche per i contenitori a prova di bambino si basano ora su una norma internazionale consolidata, ripresa dal CEN. Per determinati set sperimentali è ora necessaria la protezione degli occhi. Sono state infine inserite ulteriori spiegazioni sulla logica alla base delle specifiche.
(10)
Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2014 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021.
(11)
Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021 sono collegate più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, le specifiche relative alle avvertenze specifiche e indicazioni di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2009/48/CE sono state integrate e si riferiscono più chiaramente ai giochi olfattivi da tavolo, ai kit cosmetici e ai giochi gustativi che contengono determinate fragranze allergizzanti. Inoltre le specifiche per le chiusure dei contenitori a prova di bambino nei giochi e nei kit in questione si basano ora sulla norma internazionale denominata EN ISO 8317:2015 Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili. Il metodo di prova di cui alla norma EN ISO 8317:2015 sostituisce il precedente metodo di prova di cui alla norma EN 71-13:2014. Sono stati infine aggiornati i riferimenti alla legislazione dell'Unione, in particolare alla normativa sulla sicurezza alimentare.
(12)
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 redatte dal CEN siano conformi alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. Le quattro norme armonizzate sono risultate soddisfare i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(13)
Le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste delle norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014.
(14)
Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nelle decisioni di esecuzione (UE) 2021/867 e (UE) 2019/1728 della Commissione
(
7
)
. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/867 con una nuova decisione.
(15)
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2021/867 è abrogata.
L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/867 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato II della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.
L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 continua inoltre ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato III della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12
.
(
2
)
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (
GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1
).
(
3
)
Lettera M/445 del 9 luglio 2009 relativa a un mandato di normazione, indirizzata al CEN e al CENELEC, nel quadro della direttiva 2009/48/CE in revisione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli.
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione, del 28 maggio 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 190 del 31.5.2021, pag. 96
).
(
5
)
Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, del 18 novembre 2019, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l'alluminio (
GU L 298 del 19.11.2019, pag. 5
).
(
6
)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1
).
(
7
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 263 del 16.10.2019, pag. 32
).
ALLEGATO I
N.
Riferimento della norma
1.
EN 71-1:2014+A1:2018
Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche
2.
EN 71-2:2020
Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità
3.
EN 71-3:2019+A1:2021
Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi
4.
EN 71-4:2020
Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse
5.
EN 71-5:2015
Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica
6.
EN 71-7:2014+A3:2020
Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova
7.
EN 71-8:2018
Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico
8.
EN 71-12:2016
Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili
Nota informativa:
i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:
Sostanza
Norma EN 71-12:2016
Direttiva 2009/48/CE
N-nitrosammine
0,01 mg/kg
0,05 mg/kg
Sostanze N-nitrosabili
0,1 mg/kg
1 mg/kg.
9.
EN 71-13:2021
Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi
10.
EN 71-14:2018
Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico
11.
EN IEC 62115:2020
Giocattoli elettrici — Sicurezza
EN IEC 62115:2020/A11:2020
ALLEGATO II
N.
Riferimento della norma
Data del ritiro
1.
EN 71-2:2011+A1:2014
Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità
15 maggio 2022
2.
EN 71-3:2019
Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi
15 maggio 2022
3.
EN 71-4:2013
Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse
15 maggio 2022
4.
EN 71-13:2014
Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi
15 maggio 2022
ALLEGATO III
N.
Riferimento della norma
Data del ritiro
1.
EN 71-7:2014+A2:2018
Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova
Nota:
per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, di tale norma) la presunzione di conformità si applica fino a una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento "ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13" del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN;
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf
28 novembre 2021
2.
EN 71-12:2013
Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili
28 novembre 2021
3.
EN 62115:2005
Sicurezza dei giocattoli elettrici (IEC 62115:2003 (modificata) + A1:2004)
EN 62115:2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (modificata)
EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011
EN 62115:2005/A11:2012
EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013
EN 62115:2005/A12:2015
21 febbraio 2022
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La Decisione 2021/1992 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei giocattoli e deve garantire conformità alle norme armonizzate EN 71, migrazione di elementi chimici, infiammabilità, sicurezza meccanica e presunzione di conformità. Produttori, importatori e consulenti tecnici la consultano per comprendere i requisiti essenziali di sicurezza, i periodi di transizione tra norme, la marcatura CE e le responsabilità del fabbricante secondo la Direttiva 2009/48/CE.
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