Decisione UE In vigore

Decisione UE 1990/2021

Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

Pubblicato: 15/11/2021 In vigore dal: 15/11/2021 Documento ufficiale

Quali nuove misure restrittive introduce la Decisione UE 2021/1990 nei confronti della Bielorussia e a chi si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio del 15 novembre 2021 modifica e amplia le sanzioni già previste dalla decisione 2012/642/PESC contro la Bielorussia, introducendo nuovi criteri di designazione per colpire persone fisiche e giuridiche, entità e organismi coinvolti in attività illegittime del regime di Lukashenko. Le misure si applicano specificamente a coloro che organizzano o contribuiscono all'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'UE e al trasferimento di merci vietate o soggette a restrizioni, incluse merci pericolose, nel territorio degli Stati membri. In pratica, la decisione prevede due tipi di sanzioni: il divieto di ingresso o transito nel territorio dell'UE (articolo 3) e il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche (articolo 4) delle persone e entità designate. Questa modifica risponde agli attacchi ibridi lanciati dal regime bielorusso, in particolare alla strumentalizzazione dei migranti a fini politici sulle frontiere dell'UE, come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 21-22 ottobre 2021.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia EN: Council Decision (CFSP) 2021/1990 of 15 November 2021 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus

Testo normativo

16.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405/10 DECISIONE (PESC) 2021/1990 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ( 1 ) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. (2) Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha dichiarato che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, ha condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell’UE e ha affermato che risponderà di conseguenza. Ha sottolineato che l’UE continuerà a contrastare l’attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d’urgenza. (3) Considerata la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC debbano essere modificati per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell’elenco allegato che: a) sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona loro associata; b) traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; oppure c) organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare: i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.»; 2) l’articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell’elenco allegato che soddisfano uno dei criteri seguenti: a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi; b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; c) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare: i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività; d) dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a), b) o c).». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 ).

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La Decisione 2021/1990 riguarda sanzioni PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), misure restrittive mirate, congelamento di fondi e risorse economiche, e criteri di designazione contro persone e entità del regime bielorusso. È rilevante per chi opera nel commercio internazionale, nel trasporto di merci e nelle relazioni commerciali con la Bielorussia, poiché introduce obblighi di compliance e divieti di transito su frontiere esterne dell'UE.

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