Decisione UE In vigore

Decisione UE 1990/2019

Decisione (UE) 2019/1990 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla delega al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea di determinati poteri di ordinatore per il pagamento delle retribuzioni e del pagamento delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate

Pubblicato: 28/11/2019 In vigore dal: 28/11/2019 Documento ufficiale

Quali poteri di ordinatore vengono delegati al direttore del PMO della Commissione europea con la Decisione UE 2019/1990?

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La Decisione UE 2019/1990 del Consiglio del 28 novembre 2019 delega al direttore dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea specifici poteri di ordinatore per autorizzare e convalidare pagamenti a favore del personale e dei titolari di alte cariche del Segretariato generale del Consiglio (SGC). Questi poteri riguardano il pagamento delle retribuzioni, delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate, operando secondo le regole finanziarie dell'Unione europea stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

La delega si applica ai pagamenti imputati a specifici capitoli e voci del bilancio generale dell'UE, in particolare il capitolo 10, il capitolo 11, la voce 1200, l'articolo 133 e la voce 2201 della sezione II dedicata al Consiglio europeo e al Consiglio. Il PMO acquisisce anche i poteri necessari per elaborare stati di previsione e autorizzare le entrate collegate a tali spese.

L'obiettivo della delega è realizzare risparmi sui costi e migliorare l'efficienza amministrativa attraverso un accordo a livello di servizi tra il PMO e l'SGC. La decisione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ma si applica effettivamente dal momento in cui il PMO comunica l'accettazione dei poteri delegati o dal primo esercizio di tali poteri, se anteriore.

La delega non si applica nei casi in cui il PMO rinunci all'esercizio dei poteri, secondo quanto previsto dalla Decisione UE 2019/792, che rappresenta il fondamento normativo per l'attribuzione iniziale di competenze al PMO in materia di gestione dei diritti pecuniari individuali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1990 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla delega al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea di determinati poteri di ordinatore per il pagamento delle retribuzioni e del pagamento delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate EN: Council Decision (EU) 2019/1990 of 28 November 2019 delegating to the Director of the Office for the Administration and Payment of the Individual Entitlements of the European Commission certain powers of the authorising officer concerning the payment of remunerations and the payment of mission and authorised travel expenses

Testo normativo

29.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 308/103 DECISIONE (UE) 2019/1990 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2019 relativa alla delega al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea di determinati poteri di ordinatore per il pagamento delle retribuzioni e del pagamento delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( 1 ) , in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Con la decisione (UE) 2019/792 del Consiglio ( 2 ) , il Consiglio ha affidato all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea l'esercizio di alcuni poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 3 ) all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale del Segretariato generale del Consiglio (SGC), in relazione alla gestione dei diritti pecuniari individuali. (2) L'SGC ha firmato un accordo a livello di servizi con il PMO per la gestione dei diritti pecuniari individuali del personale e dei titolari di alte cariche dell'SGC. (3) La decisione 2003/522/CE della Commissione ( 4 ) , in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, consente al PMO di esercitare le sue funzioni su richiesta e per conto di un altro organo istituito dai trattati o in base ad essi. Conformemente all'accordo a livello di servizi tra il PMO e l'SGC, quest'ultimo può chiedere al PMO di convalidare e autorizzare il pagamento delle retribuzioni al personale e ai titolari di alte cariche dell'SGC, come anche il pagamento delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate. Tenuto conto dei vantaggi che ciò comporterà in termini di risparmi sui costi e di efficienza, è opportuno delegare al direttore del PMO pertinenti poteri di ordinatore a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea sono delegati poteri di ordinatore per la convalida e l'autorizzazione del pagamento al personale e ai titolari di alte cariche delle retribuzioni nonché delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2019/792. Tali pagamenti sono imputati agli articoli e alle voci seguenti della sezione II del bilancio generale dell'Unione europea intitolata "Consiglio europeo e Consiglio": — il capitolo 10, tranne le sottovoci 1004-02 e 1004-05; — il capitolo 11; — la voce 1200, tranne la sottovoce 1200-36; — l'articolo 133; — la voce 2201. La delega di cui al primo comma comprende anche i poteri necessari a elaborare uno stato di previsione , nonché a stabilire e ad autorizzare le entrate collegate alle spese di cui al secondo comma. 2.   La delega di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui il PMO rinunci, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2019/792, all'esercizio dei poteri ad esso delegati dal Consiglio a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Segretariato generale del Consiglio di una lettera che confermi l'accettazione da parte del PMO dei poteri delegati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, o all'atto dell'esercizio da parte del PMO di tali poteri delegati, se anteriore. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019 Per il Consiglio Il presidente T. HARAKKA ( 1 ) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 . ( 2 ) Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio del 13 maggio 2019 che affida alla Commissione europea - Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) - l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ( GU L 129 del 17.5.2019, pag. 3 ). ( 3 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . ( 4 ) Decisione 2003/522/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali ( GU L 183 del 22.7.2003, pag. 30 ).

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