Decisione UE In vigore

Decisione UE 1989/2021

Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

Pubblicato: 15/11/2021 In vigore dal: 15/11/2021 Documento ufficiale

Quali eccezioni sono previste al divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione alla Bielorussia secondo la Decisione UE 2021/1989?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 novembre 2021 modifica le misure restrittive nei confronti della Bielorussia, introducendo specifiche eccezioni al divieto generale di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione. Il divieto si applica al governo bielorusso, ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie, nonché a qualsiasi soggetto che agisca per loro conto. Tuttavia, la normativa prevede due importanti eccezioni: la fornitura di assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile verso terzi per rischi situati nell'Unione Europea, e l'assicurazione delle missioni diplomatiche e consolari bielorusse presenti nell'UE. Inoltre, i divieti non pregiudicano l'esecuzione di contratti stipulati prima del 25 giugno 2021 e dei contratti accessori necessari per la loro esecuzione. Questa disciplina riguarda direttamente le compagnie assicurative europee e i broker che operano nel settore, richiedendo loro di verificare attentamente la natura del cliente e del rischio assicurato prima di fornire coperture.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia EN: Council Decision (CFSP) 2021/1989 of 15 November 2021 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus

Testo normativo

16.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405/8 DECISIONE (PESC) 2021/1989 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ( 1 ) , relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. (2) Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 ( 2 ) che modifica la decisione 2012/642/PESC con cui si introducono una serie di restrizioni economiche, compreso il divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia. (3) In tale contesto è opportuno introdurre alcune eccezioni al divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia. (4) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare determinate misure. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 2 undecies della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente: «Articolo 2 undecies 1.   È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione: a) al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; oppure b) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a). 2.   I divieti nel paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità o organismi bielorussi qualora il rischio assicurato sia situato nell'Unione né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione. 3.   I divieti nel paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ( GU L 224 I del 24.6.2021, pag. 15 ).

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La Decisione 2021/1989 rappresenta un aggiornamento delle sanzioni PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) nei confronti della Bielorussia, disciplinando specificamente i servizi di assicurazione e riassicurazione. Professionisti del settore assicurativo, compliance officer e consulenti legali devono conoscere le eccezioni relative alle assicurazioni obbligatorie, alla responsabilità civile, alle missioni diplomatiche e alla grandfathering clause per i contratti preesistenti, al fine di garantire l'adeguamento alle misure restrittive dell'Unione Europea.

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