Decisione (UE) 2021/1981 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle p
Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2021/1981 e quali regolamenti ONU intende modificare?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1981 del Consiglio del 9 novembre 2021 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea presso il Forum mondiale dell'UNECE (WP.29) per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli. In pratica, l'UE si impegna a votare a favore di 39 proposte di modifica dei regolamenti ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) che riguardano l'omologazione e la sicurezza dei veicoli a motore, dai sistemi di illuminazione alle emissioni. Questa decisione è rilevante perché i regolamenti ONU approvati vincolano direttamente l'Unione e influenzano il diritto europeo in materia di omologazione veicoli, come stabilito dal Regolamento UE 2018/858.
La decisione autorizza inoltre l'UE a supportare la modifica del GTR ONU (Global Technical Regulation) sulla sicurezza dei pedoni e l'elaborazione di nuovi GTR sulle emissioni reali di guida e sulle emissioni di particolato dai freni. Le modifiche proposte rispondono all'evoluzione tecnica e all'esperienza pratica accumulata, come nel caso della nuova serie 08 del regolamento ONU n. 48 (dispositivi di illuminazione), dove è stato necessario estendere il periodo transitorio dal 1° settembre 2023 al 1° settembre 2024 per garantire un'implementazione adeguata.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/1981 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni
EN: Council Decision (EU) 2021/1981 of 9 November 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle R
Testo normativo
15.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 402/77
DECISIONE (UE) 2021/1981 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)
Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio
(
2
)
l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)
Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.
(4)
A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
(5)
Nella 185
a
sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, il WP.29 dell’UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE per quanto concerne l’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l’Unione e, unitamente alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.
(7)
Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, correggere o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159. Per quanto riguarda la proposta di una nuova serie 08 di modifiche del regolamento ONU n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), appare insufficiente il periodo di un anno nelle disposizioni transitorie proposte, per cui sembra opportuno sostenere anche la modifica della data delle disposizioni transitorie dal 1
o
settembre 2023 al 1
o
settembre 2024, come proposto nel documento WP.29-185-05.
(8)
Occorre inoltre modificare alcune disposizioni delle risoluzioni ONU R.E.3, R.E.5, M.R.1 e M.R.2,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 185
a
sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, è quella di votare a favore delle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, delle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, delle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché delle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni
(
4
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il president
A. ŠIRCELJ
(
1
)
Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (
GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78
).
(
2
)
Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (
GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (
GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1
).
(
4
)
Cfr. documento ST 13161/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1981/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione 2021/1981 è il riferimento per chi opera nel settore automotive e omologazione veicoli, in quanto coordina l'adesione dell'UE agli accordi UNECE del 1958 riveduto e all'accordo parallelo del 2000. Costruttori, enti di certificazione e consulenti tecnici la consultano per comprendere i regolamenti ONU, i GTR ONU, le risoluzioni consolidate e i requisiti tecnici uniformi applicabili a livello mondiale per l'omologazione di veicoli, sistemi e componenti.
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