Decisione UE In vigore

Decisione UE 1976/2025

Decisione (UE) 2025/1976 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)

Pubblicato: 08/07/2025 In vigore dal: 08/07/2025 Documento ufficiale

Quali sono i motivi della risoluzione dell'accordo FLEGT tra l'Unione europea e il Camerun e quali sono le conseguenze per il commercio del legname?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1976 approva la risoluzione dell'Accordo Volontario di Partenariato (AVP) FLEGT tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun, accordo che era entrato in vigore il 1° dicembre 2011. Il motivo principale della risoluzione è che il Camerun non è stato in grado di adempiere agli obblighi previsti dall'accordo, in particolare l'istituzione del sistema di licenze FLEGT necessario a verificare e certificare che il legname e i suoi derivati esportati verso l'UE siano stati prodotti e acquisiti legalmente. Questa inadempienza impedisce al legname camerunense di beneficiare delle disposizioni di esenzione previste dal Regolamento UE 995/2010 e, a partire dal 30 dicembre 2025, dal nuovo Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione. L'accordo cesserà di applicarsi il 1° dicembre 2025, in seguito a una dichiarazione comune sottoscritta dalle due parti il 30 novembre 2025. Le conseguenze pratiche riguardano gli operatori che commercializzano legname camerunense nell'UE, i quali non potranno più beneficiare delle facilitazioni previste dall'AVP e dovranno conformarsi pienamente alle normative UE sulla tracciabilità e la legalità del legname, con maggiori oneri di compliance e controllo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1976 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) EN: Council Decision (EU) 2025/1976 of 8 July 2025 on the termination of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cameroon on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1976 26.9.2025 DECISIONE (UE) 2025/1976 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2025 relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» a sostegno dell’azione globale per affrontare il problema dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname. Il Consiglio ha adottato conclusioni sul piano d’azione FLEGT («piano d’azione») il 13 ottobre 2003 ( 1 ) e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul piano d’azione l’11 luglio 2005 ( 2 ) . (2) Fulcro del piano d’azione era fra l’altro la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname per garantire che il legname e i suoi derivati esportati nell’Unione fossero prodotti e acquisiti legalmente. (3) Conformemente alla decisione 2011/200/UE del Consiglio ( 3 ) , l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («AVP») è stato firmato il 6 ottobre 2010. (4) Conformemente alla decisione 2011/201/UE del Consiglio ( 4 ) , l’AVP è stato concluso a nome dell’Unione. In seguito alla sua conclusione da parte della Repubblica del Camerun, il VPA è entrato in vigore il 1 o dicembre 2011 per un periodo di sette anni, rinnovabile con tacito accordo per periodi di pari durata a meno che una delle parti non notifichi l’intenzione di non rinnovarlo almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo in corso. (5) La Repubblica del Camerun non è stata in grado di adempiere gli obblighi sanciti dall’AVP, in particolare per quanto riguarda i progressi nell’istituzione del sistema di licenze FLEGT volto a verificare e attestare mediante licenze FLEGT che il legname e i suoi derivati esportati nell’Unione sono prodotti o acquisiti legalmente. Pertanto, la Commissione ritiene che l’AVP non consentirà al legname e ai suoi derivati della Repubblica del Camerun di beneficiare delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 995/2010 ( 5 ) e, a decorrere dal 30 dicembre 2025, dell’articolo 10, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . (6) È pertanto opportuno che l’AVP cessi di applicarsi. È opportuno che non sia rinnovato oltre il 30 novembre 2025 o che vi si ponga termine il prima possibile dopo tale data. (7) Ai sensi dell’articolo 27 dell’AVP, sarebbe stato possibile non rinnovare l’accordo a partire dal 1 o dicembre 2025 se tale decisione fosse stata notificata da una delle parti anteriormente al 1 o dicembre 2024. A causa di tali vincoli temporali, l’Unione non può più avvalersi della possibilità di notificare l’intenzione di non rinnovare l’AVP oltre il 30 novembre 2025 a norma dell’articolo 27 dell’accordo stesso. (8) A norma dell’articolo 28 dell’AVP, ciascuna delle parti può denunciare l’AVP dandone notifica all’altra parte. In tal caso, l’AVP cesserebbe di applicarsi dopo 12 mesi dalla data di tale notifica. (9) Ai sensi dell’articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la risoluzione di un accordo internazionale può aver luogo in ogni momento, con il consenso di tutte le parti. La risoluzione dell’AVP potrebbe quindi avvenire, ai sensi di tale disposizione, mediante la formulazione di una dichiarazione comune tra l’Unione e la Repubblica del Camerun nella quale le due parti convengano di risolvere l’accordo il 30 novembre 2025. In tal caso, l’AVP non sarebbe più in vigore a decorrere dal 1 o dicembre 2025. (10) È opportuno che la risoluzione dell’AVP per effetto di una delle azioni di cui sopra sia approvata a nome dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («AVP»), entrato in vigore il 1 o dicembre 2011, è approvata a nome dell’Unione. L’AVP cessa di applicarsi al più tardi 12 mesi dopo la data della notifica alla Repubblica del Camerun. Articolo 2 La dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Camerun relativa al mancato rinnovo nel 2025 dell’AVP è approvata a nome dell’Unione. Il testo della dichiarazione comune figura nell’allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. LOSE ( 1 ) GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1 . ( 2 ) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482 . ( 3 ) Decisione 2011/200/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) ( GU L 92 del 6.4.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/200/oj ). ( 4 ) Decisione 2011/201/UE del Consiglio, del 28 febbraio 2011, relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) ( GU L 92 del 6.4.2011, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/201/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ( GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 ( GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj ). ALLEGATO Dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Camerun relativa al mancato rinnovo nel 2025 dell’accordo volontario di partenariato sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) Riconoscendo l’intenzione notificata dall’Unione europea di risolvere l’accordo volontario di partenariato sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («AVP»), le due parti convengono, in conformità dell’articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, di risolvere l’AVP il 30 novembre 2025. Pertanto, l’AVP non sarà rinnovato oltre il 30 novembre 2025 e non sarà più in vigore a decorrere dal 1 o dicembre 2025. La presente dichiarazione comune è vincolante per le parti ed entrerà in vigore una volta che ogni parte avrà notificato all’altra l’avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie a tal fine, e al più tardi il 30 novembre 2025. La presente dichiarazione comune è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a …, il … Per il governo della Repubblica del Camerun Per l’Unione europea ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1976/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1976/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La risoluzione dell'accordo FLEGT riguarda il commercio internazionale di legname e i sistemi di certificazione della legalità forestale. Operatori del settore legno, importatori e trader devono prestare attenzione alle normative sulla deforestazione (Regolamento UE 995/2010 e 2023/1115), alle licenze FLEGT, alla governance forestale e agli obblighi di due diligence nel commercio di prodotti forestali. La dichiarazione comune tra UE e Camerun rappresenta un caso di risoluzione consensuale di accordi internazionali secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →