Decisione UE In vigore

Decisione UE 1970/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1970 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, recante modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato notificata con il numero C(2018) 8240

Pubblicato: 11/12/2018 In vigore dal: 11/12/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2018/1970 riguardo all'importazione di legno di frassino dal Canada nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1970 della Commissione europea, del 11 dicembre 2018, modifica e prolunga una precedente deroga temporanea che consente agli Stati membri dell'UE di importare legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato, derogando a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE sulla protezione fitosanitaria. La deroga, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2018, viene estesa fino al 30 giugno 2020 per permettere una revisione alla luce dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici. La normativa riguarda principalmente operatori del settore forestale, segherie, importatori e distributori di legno che commerciano con il Canada. La decisione introduce condizioni specifiche e più stringenti: il legno deve essere tracciato mediante numeri di fascio, le segherie autorizzate devono sottoporsi ad audit semestrali condotti dalla CFIA (Canadian Food Inspection Agency) o da agenzie da essa approvate, e tutto il legno destinato all'UE deve essere ispezionato prima dell'esportazione per garantire il rispetto dei requisiti fitosanitari. Queste misure mirano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali, in particolare il coleottero dello smeraldo del frassino, mantenendo al contempo i flussi commerciali con il Canada.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1970 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, recante modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2018) 8240] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1970 of 11 December 2018 amending and extending Implementing Decision (EU) 2016/412 authorising Member States to provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in Canada (notified under document C(2018) 8240)

Testo normativo

13.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316/19 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1970 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2018 recante modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2018) 8240] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ) , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino; considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 ( 2 ) della Commissione ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, che prevede requisiti particolari per l'introduzione nell'Unione del legno di frassino ( Fraxinus L.) originario del Canada. (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/412, prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione ( 3 ) , scade il 31 dicembre 2018. In considerazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 e in base alle informazioni ottenute durante un audit effettuato dalla Commissione in Canada nel giugno 2018, è opportuno continuare ad applicare i suoi requisiti nell'ambito della presente decisione. (3) È pertanto opportuno prorogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/412 fino al 30 giugno 2020 al fine di riesaminarla alla luce dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici. (4) In base alle informazioni ottenute durante un audit effettuato dalla Commissione in Canada nel giugno 2018 e alle informazioni fornite dall'organizzazione canadese National Plant Protection Organization, è opportuno stabilire condizioni specifiche per il controllo dei registri e delle procedure, l'etichettatura, le ispezioni pre-imbarco e il monitoraggio nelle segherie autorizzate. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 è così modificata: 1) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;»; 2) all'articolo 5, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «30 giugno 2020»; 3) l'allegato è così modificato: a) al punto 2, lettera c), è aggiunto il paragrafo seguente: «Qualora tale audit sia eseguito da un'agenzia approvata dalla CFIA, quest'ultima deve effettuare audit semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;»; b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dalla CFIA o da un'agenzia approvata dalla CFIA, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.». Articolo 2 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato ( GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato ( GU L 307 del 23.11.2017, pag. 57 ).

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La Decisione UE 2018/1970 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio di legno di frassino canadese verso l'UE, disciplinando deroga fitosanitaria, tracciabilità dei fasci di legno e controlli pre-imbarco. Importatori, segherie e operatori del settore forestale devono conformarsi ai requisiti di audit semestrali, ispezioni CFIA e documentazione secondo la direttiva 2000/29/CE sulla protezione fitosanitaria.

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