Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America notificata con il numero C(2018) 8235
Quali sono le restrizioni imposte dalla Decisione UE 2018/1959 all'importazione di legname da Canada e Stati Uniti nell'Unione europea?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione europea del 10 dicembre 2018 introduce una deroga alle norme ordinarie per il controllo fitosanitario del legname proveniente da Canada e Stati Uniti, al fine di prevenire l'introduzione dell'Agrilus planipennis (un insetto nocivo per le piante). La normativa riguarda specificamente il legname di cinque specie arboree: Fraxinus, Juglans ailantifolia, Juglans Mandshurica, Ulmus davidiana e Pterocarya rhoifolia. A partire dalla data di entrata in vigore, questo legname può essere importato nell'UE solo se accompagnato da certificazioni ufficiali più rigorose rispetto a quelle precedentemente richieste, in particolare le certificazioni previste dalle opzioni a) e c) dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE, escludendo l'opzione b) che era stata ritenuta insufficiente. La decisione si applica a importatori, commercianti di legname e operatori del settore forestale che operano con questi paesi terzi. La misura è stata adottata a seguito di audit della Commissione che hanno evidenziato carenze nei controlli pre-esportazione effettuati da Canada e Stati Uniti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2018) 8235]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1959 of 10 December 2018 derogating from Council Directive 2000/29/EC as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Agrilus planipennis (Fairmaire) through wood originating in Canada and in the United States of America (notified under document C(2018) 8235)
Testo normativo
12.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 315/27
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1959 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2018
recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo
Agrilus planipennis
(Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America
[notificata con il numero C(2018) 8235]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
(
1
)
, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L'
Agrilus planipennis
(Fairmaire) è un organismo nocivo figurante nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 1.2, della direttiva 2000/29/CE quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'Unione.
(2)
Le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE stabiliscono requisiti particolari per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo
Agrilus planipennis
(Fairmaire) tramite legname originario di alcuni paesi terzi.
(3)
In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti d'America, l'applicazione delle condizioni stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non viene verificata sufficientemente prima dell'esportazione.
(4)
È pertanto opportuno non consentire l'introduzione nell'Unione di legname di
Fraxinus
L.,
Juglans ailantifolia
Carr.,
Juglans Mandshurica
Maxim.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya rhoifolia
Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America accompagnato da una constatazione ufficiale come previsto in detta opzione b).
(5)
La presente decisione dovrebbe scadere il 30 giugno 2020, al fine di consentire il riesame dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE sulla base degli sviluppi scientifici e tecnici.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE, l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di
Fraxinus
L.,
Juglans ailantifolia
Carr.,
Juglans Mandshurica
Maxim.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya rhoifolia
Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 2.3.
Articolo 2
La presente decisione scade il 30 giugno 2020.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1959/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2018/1959 rappresenta un intervento di protezione fitosanitaria nel commercio internazionale di legname, disciplinando le certificazioni fitosanitarie, i requisiti di tracciabilità e i controlli alle frontiere per le importazioni da paesi terzi. Operatori del settore forestale, spedizionieri e importatori devono consultare questa normativa per comprendere gli obblighi di documentazione, le procedure doganali e le sanzioni per il mancato rispetto delle certificazioni ufficiali richieste.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.