Decisione UE In vigore

Decisione UE 1958/2022

Decisione (UE) 2022/1958 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord

Pubblicato: 13/10/2022 In vigore dal: 13/10/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/1958 riguardo alle operazioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1958 del Consiglio del 13 ottobre 2022 autorizza la firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord per regolamentare le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) nel territorio macedone. L'accordo è necessario per consentire ai membri delle squadre di gestione delle frontiere di esercitare poteri esecutivi in un paese terzo, come previsto dal regolamento UE 2019/1896. La decisione si applica a tutte le operazioni di controllo e gestione delle frontiere che Frontex intende svolgere in Macedonia del Nord, coinvolgendo sia le autorità dell'UE che quelle macedoni. In pratica, l'accordo definisce lo status giuridico, i diritti e gli obblighi del personale Frontex operante nel territorio macedone, garantendo chiarezza normativa e protezione legale. La decisione esclude dalla partecipazione l'Irlanda (per scelta storica rispetto all'acquis di Schengen) e la Danimarca (per il suo regime speciale), mentre invita Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein a concludere accordi bilaterali paralleli con la Macedonia del Nord.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/1958 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord EN: Council Decision (EU) 2022/1958 of 13 October 2022 on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of North Macedonia on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of North Macedonia

Testo normativo

18.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270/1 DECISIONE (UE) 2022/1958 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 ( 1 ) , in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall’Unione con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (2) Il 29 luglio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Macedonia del Nord per un accordo relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord («accordo»). (3) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo. (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 2 ) ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai norma dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (6) È opportuno firmare l’accordo e approvare la dichiarazione acclusa all’accordo relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein, a nome dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord («accordo»), con riserva della sua conclusione ( 3 ) . Articolo 2 La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente P. BLAŽEK ( 1 ) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ( GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 3 ) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN Le parti dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea all’Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di tali paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto auspicabile che le autorità dell’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Macedonia del Nord, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord.

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La Decisione UE 2022/1958 riguarda l'accordo di status tra l'Unione europea e paesi terzi per le operazioni di Frontex, disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1896 sulla guardia di frontiera e costiera europea. Professionisti del diritto amministrativo e della cooperazione internazionale consultano questa normativa per comprendere i poteri esecutivi del personale UE, l'acquis di Schengen, le deroghe per Irlanda e Danimarca, e gli accordi associativi con paesi Schengen non-UE come Norvegia e Svizzera.

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