Decisione UE In vigore

Decisione UE 1947/2025

Decisione (UE) 2025/1947 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardo a una decisione di modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amm

Pubblicato: 18/09/2025 In vigore dal: 18/09/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate al Protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo UE-Marocco in materia di origine dei prodotti e quali prodotti beneficiano di regimi transitori?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1947 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare il Protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo con il Marocco, che disciplina la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa nel commercio bilaterale. La modifica introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che le norme di origine applicate siano sempre allineate alla versione più recente della convenzione in vigore. Ciò consente all'UE e al Marocco di applicare automaticamente gli aggiornamenti delle norme di origine senza dover rinegoziare l'accordo ogni volta. La decisione prevede inoltre norme di origine transitorie bilaterali applicabili fino al 31 dicembre 2027, che corrispondono a quelle della convenzione modificata, permettendo una fase di adattamento graduale. Infine, su richiesta del Marocco, quantità limitate di oli vegetali e prodotti del tabacco provenienti dall'UE possono beneficiare del trattamento preferenziale per cinque anni a decorrere dall'applicazione della decisione, secondo un sistema di quote specifiche.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1947 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardo a una decisione di modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2025/1947 of 18 September 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, with regard to a decision amending Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and method

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1947 24.9.2025 DECISIONE (UE) 2025/1947 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardo a una decisione di modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra ( 2 ) («accordo»). Il protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»), costituisce parte integrante dell’accordo. (2) A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 78 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. (3) Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere, il Consiglio di associazione, è chiamato ad adottare una decisione di modifica del protocollo n. 4 dell’accordo. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 3 ) («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 4 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Anche il Regno del Marocco («Marocco») è una parte contraente della convenzione. (6) La convenzione stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. La convenzione si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali pertinenti accordi. (7) La convenzione è stata modificata dalle decisioni n. 1/2023del 7 dicembre 2023 ( 5 ) e n. 1/2024 ( 6 ) e n. 2/2024 ( 7 ) del 12 dicembre 2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. (8) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine il Consiglio di associazione dovrebbe adottare una decisione che introduca nel protocollo n. 4 un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da garantire che sia sempre richiamata la versione più recente della convenzione in vigore. (9) L’Unione e il Marocco hanno convenuto di applicare una serie di norme di origine transitorie corrispondenti a quelle della convenzione modificata, che possono essere utilizzate bilateralmente fino al 31 dicembre 2027 o, se anteriore, fino alla pubblicazione della convenzione, quale modificata da ultimo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , nella Gazzetta ufficiale del Marocco. (10) Inoltre, a seguito di una richiesta del Marocco relativa alle esportazioni dall’Unione verso il Marocco, quantità limitate di taluni oli vegetali e di prodotti del tabacco possono beneficiare del trattamento preferenziale a determinate condizioni per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione che modifica il protocollo n. 4. (11) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 4 al fine di includere una serie alternativa di norme di origine e un sistema di quote per taluni oli vegetali e prodotti del tabacco. (12) La posizione dell’Unione nel Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardo alla modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. AAGAARD ( 1 ) Decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra ( GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj ). ( 2 ) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2 . ( 3 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ( 4 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj ). ( 5 ) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2024/390] ( GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj ). ( 6 ) Decisione n. 1/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto con riguardo all’uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2025 [2025/16] ( GU L, 2025/16, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/16/oj ). ( 7 ) Decisione n. 2/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2025 [2025/17] ( GU L, 2025/17, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/17/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1947/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda le norme di origine preferenziali, l'accordo euromediterraneo UE-Marocco e la Convenzione paneuromediterranea. Gli operatori commerciali e i consulenti doganali devono conoscere i criteri di origine dei prodotti, le disposizioni transitorie, il sistema di quote per oli vegetali e tabacco, e il riferimento dinamico alla convenzione per gestire correttamente le esportazioni e importazioni bilaterali. La normativa è rilevante per le aziende che operano nel commercio estero con il Marocco e per chi gestisce la certificazione dell'origine delle merci.

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