Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione del 22 novembre 2019 che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2019/1942 riguardo al carbendazim nei biocidi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione europea del 22 novembre 2019 non approva il carbendazim come principio attivo per l'uso nei biocidi di tipo 9, ovvero i preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati. La decisione si applica a livello europeo e riguarda tutti i produttori e distributori di biocidi che operano nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo.
La non approvazione è stata decisa sulla base della valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha rilevato rischi inaccettabili per l'ambiente negli scenari valutati, senza la possibilità di identificare alcun uso sicuro del principio attivo. Ciò significa che i biocidi contenenti carbendazim per questa categoria di prodotto non soddisfano i criteri di sicurezza ambientale stabiliti dal Regolamento (UE) n. 528/2012.
In pratica, questa decisione comporta il divieto di commercializzazione e utilizzo di biocidi a base di carbendazim per le applicazioni di tipo 9 nell'UE. Le aziende che producevano o distribuivano tali prodotti devono cessare le attività commerciali e ritirare dal mercato i prodotti già immessi. La decisione è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (25 novembre 2019).
Per le imprese del settore chimico e della produzione di biocidi, questa normativa rappresenta un vincolo normativo vincolante che richiede l'adeguamento immediato dei portafogli produttivi e la comunicazione ai clienti della cessazione della disponibilità di questi prodotti.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione del 22 novembre 2019 che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1942 of 22 November 2019 not approving carbendazim as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 9 (Text with EEA relevance)
Testo normativo
25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 303/29
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1942 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2019
che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
(
1
)
, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione
(
2
)
stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7).
(2)
Il carbendazim è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, corrispondente al tipo di prodotto 9 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)
L’autorità di valutazione competente della Germania ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 2 agosto 2013.
(4)
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
(
4
)
è stato adottato il 27 febbraio 2019 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
(5)
In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti carbendazim potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché gli scenari ambientali valutati hanno rivelato rischi inaccettabili per l’ambiente e non è stato possibile individuare alcun uso sicuro.
(6)
Tenuto conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare il carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(7)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (
GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1
).
(
4
)
Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo carbendazim, tipo di prodotto 9, ECHA/BPC/218/2019, adottato il 27 febbraio 2019.
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La Decisione UE 2019/1942 riguarda l'approvazione di principi attivi nei biocidi secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012, con particolare riferimento alla valutazione ambientale e ai criteri di sicurezza per i preservanti. Aziende chimiche e distributori di biocidi devono consultare questa normativa per verificare la conformità normativa dei loro prodotti e comprendere i vincoli sulla commercializzazione di sostanze attive nel settore dei biocidi.
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