Decisione UE In vigore

Decisione UE 1939/2021

Decisione (UE) 2021/1939 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa alla posizione da adottarea nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II di tale accordo

Pubblicato: 09/11/2021 In vigore dal: 09/11/2021 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2021/1939 e quali modifiche apporta all'accordo commerciale con Colombia, Perù ed Ecuador?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1939 del Consiglio del 9 novembre 2021 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale con Colombia, Perù ed Ecuador. L'oggetto specifico riguarda le modifiche alle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo, che contengono le regole di origine specifiche per prodotto. Queste regole determinano quando un prodotto può essere considerato "originario" e quindi beneficiare dei vantaggi tariffari previsti dall'accordo.

Le modifiche si rendono necessarie perché le regole di origine contenute nelle appendici erano basate sul Sistema Armonizzato (SA) 2007, mentre occorre allinearle alle versioni aggiornate dell'SA 2012 e SA 2017. Dato il numero considerevole di modifiche da apportare, le appendici vengono sostituite integralmente anziché modificate parzialmente, per garantire maggiore chiarezza e coerenza normativa.

La decisione riguarda principalmente le imprese esportatrici verso questi tre paesi andini e gli operatori doganali, poiché le regole di origine determinano se i prodotti possono accedere ai dazi preferenziali. L'allineamento al Sistema Armonizzato aggiornato assicura che la classificazione dei prodotti rimanga coerente con gli standard internazionali e facilita i controlli doganali.

La Decisione entra in vigore il giorno dell'adozione (9 novembre 2021) e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021, poiché la sua funzione era di autorizzare il Consiglio a rappresentare l'Unione nella procedura scritta del comitato per il commercio prevista entro fine 2021.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1939 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa alla posizione da adottarea nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2021/1939 of 9 November 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established by the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru, and Ecuador, of the other part, as regards modifications to Appendices 2, 2A and 5 to Annex II to that Agreement

Testo normativo

10.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 396/56 DECISIONE (UE) 2021/1939 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 2021 relativa alla posizione da adottarea nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra («accordo»), è stato firmato dall’Unione il 26 giugno 2012 a norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio ( 1 ) per quanto riguarda la Colombia e il Perù e l’11 novembre 2016 a norma della decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio ( 2 ) per quanto riguarda l’Ecuador. L’accordo, a norma dell’articolo 330, paragrafo 3, è stato applicato in via provvisoria dal 1 o marzo 2013 tra l’Unione e il Perù, dal 1 o agosto 2013 tra l’Unione e la Colombia e dal 1 o gennaio 2017 tra l’Unione e l’Ecuador. (2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell’accordo, il comitato per il commercio può modificare le regole di origine specifiche stabilite nell’allegato II dell’accordo (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa). (3) Il comitato per il commercio è tenuto ad adottare, mediante procedura scritta che si prevede avere luogo entro la fine del 2021, una decisione di modifica dell’appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario), dell’appendice 2 A (Addendum all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e dell’appendice 5 (Prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell’Unione europea concernente l’articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell’Ecuador e del Perù) dell’allegato II, che sono basate sul sistema armonizzato (SA) 2007. Le regole di origine specifiche per prodotto contenute in tali appendici devono essere allineate alle regole di origine specifiche per prodotto previste dall’SA aggiornato applicabile dal 2017. Tale allineamento dovrebbe comprendere le modifiche introdotte dall’SA 2012 e dall’SA 2017 alle regole specifiche per prodotto delle appendici 2, 2 A e 5. Considerato il numero di modifiche da apportare alle appendici, per motivi di chiarezza tali appendici devono essere sostituite integralmente. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato per il commercio in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II dell’accordo, poiché la decisione del comitato per il commercio avrà effetti giuridici nell’Unione. (5) La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra («accordo») in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente A. ŠIRCELJ ( 1 ) Decisione del Consiglio 2012/735/UE, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra ( GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell’11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di adesione all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador ( GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1 ). ( 3 ) Cfr. documento ST 11373/21.

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La Decisione 2021/1939 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale con paesi andini e necessita di comprendere le regole di origine, la classificazione doganale secondo il Sistema Armonizzato e i criteri di cumulo di origine. Esportatori, spedizionieri e consulenti doganali la consultano per verificare l'eleggibilità dei prodotti ai benefici tariffari preferenziali e per gestire la documentazione di origine (certificati EUR.1 e dichiarazioni di origine).

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