Decisione UE In vigore

Decisione UE 1939/2018

Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

Pubblicato: 10/12/2018 In vigore dal: 10/12/2018 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità di attuazione della Decisione UE 2018/1939 sul sostegno alla Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 10 dicembre 2018, rappresenta uno strumento di politica estera e di sicurezza comune volto a promuovere l'universalizzazione e l'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (ICSANT). La decisione si applica a livello dell'Unione Europea e riguarda tutti gli Stati membri, nonché i paesi terzi destinatari dei progetti di assistenza tecnica e legislativa. In pratica, l'UE stanzia un importo di riferimento di circa 5 milioni di euro per finanziare undici progetti specifici, implementati dall'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine) e dall'UNCCT (Centro antiterrorismo dell'UNOCT), volti ad aumentare le adesioni all'ICSANT e a rafforzare le capacità nazionali di contrasto al terrorismo nucleare. I progetti includono seminari regionali, assistenza legislativa, sviluppo di materiali formativi, creazione di piattaforme informative e potenziamento delle capacità degli operatori della giustizia penale. L'attuazione è sottoposta a monitoraggio semestrale da parte dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con relazioni periodiche al Consiglio, e la decisione rimane in vigore per trentasei mesi dalla conclusione degli accordi di finanziamento.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare EN: Council Decision (CFSP) 2018/1939 of 10 December 2018 on Union support for the universalisation and effective implementation of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

Testo normativo

11.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/41 DECISIONE (PESC) 2018/1939 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2018 sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che recita: «La non proliferazione, il disarmo e il controllo degli armamenti possono portare un contributo essenziale alla lotta globale contro il terrorismo, riducendo il rischio di accesso ad armi di distruzione di massa, materiali radioattivi e vettori da parte di attori non governativi». Il capitolo III della strategia contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi per combattere tale proliferazione. (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare adoperandosi per l'universalizzazione e, là dove necessario, per il rafforzamento dei principali trattati, accordi e strumenti di verifica sul disarmo e la non proliferazione, nonché liberando risorse finanziarie per sostenere progetti specifici condotti da istituzioni multilaterali, come l'Ufficio delle Nazioni Unite (ONU) contro la droga e il crimine (UNODC) e l'Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT). (3) Nell'agenda per il disarmo intitolata «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), lanciata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU ha osservato che gli attuali rischi nucleari sono inaccettabili e che sono in crescita. (4) Il 13 aprile 2005 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, aperta alla firma il 14 settembre 2005. (5) L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'ONUDC e al Centro antiterrorismo (UNCCT) dell'UNOCT. (6) La presente decisione dovrebbe essere attuata conformemente all'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione europea con l'ONU riguardo alla gestione dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi o ai progetti gestiti dall'ONU, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Al fine di assicurare l'attuazione costante e concreta di alcuni elementi della strategia, l'Unione promuove il carattere universale e l'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare («ICSANT») fornendo sostegno alle attività condotte dall'UNODC, in particolare dalla Sottodivisione «Prevenzione del terrorismo» (TPB), che sostiene fra l'altro gli sforzi degli Stati per aderire ai pertinenti strumenti giuridici internazionali e rafforzare i quadri giuridici e di giustizia penale nazionali e la capacità istituzionale di contrastare il terrorismo nucleare, e dall'UNCCT nell'ambito del programma per la prevenzione e la reazione ad attacchi terroristici perpetrati con armi di distruzione di massa («ADM»)/materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari («CBRN»), che si adopera tra l'altro per aiutare gli Stati e le organizzazioni internazionali a impedire ai gruppi terroristici di accedere e utilizzare ADM/materiali CBRN e per far sì che tali Stati e organizzazioni siano meglio preparati e in grado di reagire efficacemente in caso di attacco terroristico con impiego di ADM/materiali CBRN. 2.   I progetti destinati a essere finanziati dall'Unione sono diretti a: a) aumentare il numero degli Stati parti dell'ICSANT; b) stimolare la sensibilizzazione sull'ICSANT dei beneficiari - politici e decisori nazionali, compresi i membri del Parlamento - e nelle sedi internazionali; c) migliorare le legislazioni nazionali integrando tutti i requisiti dell'ICSANT; d) sviluppare l'apprendimento elettronico e altro pertinente materiale di formazione e integrarli nella prestazione di assistenza tecnico-giuridica, compresi fra l'altro gli studi di casi; e) sviluppare e mantenere un sito web di riferimento contenente tutte le informazioni pertinenti sull'ICSANT, comprese le buone pratiche; f) potenziare la capacità degli operatori della giustizia penale e delle altre parti interessate nazionali di indagare, perseguire e giudicare casi; g) sviluppare sinergie con altri strumenti giuridici internazionali pertinenti, come ad esempio la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e la relativa modifica, e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza ONU (UNSC); h) potenziare la capacità degli Stati di individuare e reagire alla minaccia rappresentata dall'acquisizione di materiali nucleari o altri materiali radioattivi da parte dei terroristi. I progetti sono attuati dall'UNODC e dall'UNCCT in stretta collaborazione con i competenti uffici sul campo dell'UNODC e altri esperti e istituzioni competenti, compresa l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo, il gruppo di esperti del comitato dell'UNSC istituito a norma della Risoluzione UNSC 1540 (2004) e i centri di eccellenza dell'UE sull'attenuazione dei rischi CBRN. In sede di attuazione dei progetti saranno assicurate sia la visibilità dell'Unione che la gestione adeguata dei programmi. Tutte le componenti dei progetti sono supportate da attività di sensibilizzazione pubblica proattive e innovative, e le risorse sono assegnate di conseguenza. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato. Articolo 2 1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è svolta dall'UNODC e dall'UNCCT. Essi svolgono tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l'UNODC e l'UNCCT. Articolo 3 1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4 999 986 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 5 223 907 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento. 2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude accordi di finanziamento con l'UNODC e l'UNCCT. Gli accordi di finanziamento dispongono che l'UNODC e l'UNCCT assicurino la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione degli accordi di finanziamento. Articolo 4 1.   L'alto rappresentante riferisce due volte all'anno al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dall'UNODC e dall'UNCCT. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. 2.   La Commissione fornisce due volte all'anno informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. La presente decisione cessa di produrre effetti trentasei mesi dopo la data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è stato concluso entro tale periodo. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018 Per il Consiglio La presidente F. MOGHERINI ALLEGATO Progetto 1 : Promozione dell'adesione mediante un evento ad alto livello da organizzare a New York in stretta collaborazione con l'Ufficio ONU per gli affari legali Dettagli relativi al progetto: a margine della conferenza 2020 di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari o a margine dell'evento annuale sul trattato, e in parallelo al dibattito generale dell'Assemblea generale, si terrà un evento ad alto livello organizzato dal segretario generale dell'ONU. L'evento ad alto livello potrebbe essere tenuto anche durante uno dei forum speciali dell'ONU su specifici trattati, intesi a favorire la partecipazione degli Stati al quadro del trattato multilaterale. Organismo incaricato dell'attuazione: UNCCT Progetto 2 : Promozione dell'adesione tramite seminari regionali e visite nei paesi Dettagli relativi al progetto: organizzazione di un massimo di sei workshop regionali, interregionali e subregionali per politici e decisori degli Stati che non sono parte dell'ICSANT ( 1 ) nelle seguenti regioni: — Africa; — Asia centrale e meridionale; — Europa; — Asia sud-orientale e Pacifico. Nei seminari si utilizzeranno materiali pertinenti elaborati a titolo del progetto (studi di casi e questionari di autovalutazione). Oltre a concentrarsi sull'ICSANT, i seminari affronteranno le sinergie con la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e relative modifiche, nonché con la Risoluzione UNSC 1540 (2004). Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC Progetto 3 : Prestazione di assistenza legislativa pertinente Dettagli relativi al progetto: prestazione di assistenza legislativa pertinente agli Stati che ne fanno richiesta tramite esami documentali o seminari di redazione legislativa (fino a 10 Stati). Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC Progetto 4 : Sviluppo di capacità delle parti interessate pertinenti, compresi gli operatori della giustizia penale che potrebbero essere coinvolti nell'indagare, perseguire e giudicare casi riguardanti materiali nucleari e altri materiali radioattivi contemplati dall'ICSANT Dettagli relativi al progetto: verranno organizzati tre seminari regionali per procuratori di Stati selezionati parti dell'ICSANT in Africa, Europa e Asia. Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC Progetto 5 : Promozione dell'adesione attraverso il dialogo con l'Unione interparlamentare Dettagli relativi al progetto: si terranno consultazioni con l'Unione interparlamentare al fine di organizzare eventi a sostegno della rapida adesione all'ICSANT e rivolgere appelli congiunti agli Stati che non sono ancora parte dell'ICSANT. Organismo incaricato dell'attuazione: UNCCT Progetto 6 : Studio delle ragioni per cui gli Stati non aderiscono all'ICSANT e delle relative sfide affrontate da tali Stati Dettagli relativi al progetto: studio delle ragioni per cui gli Stati non aderiscono all'ICSANT e delle sfide affrontate da tali Stati. L'UNCCT condurrà uno studio accademico volto ad approfondire le ragioni per cui gli Stati non aderiscono all'ICSANT e le sfide affrontate da tali Stati, formulerà raccomandazioni sui modi per far fronte a tali ragioni e sfide in modo da garantire un aumento delle adesioni, e indicherà i requisiti e le misure legislativi per un'efficace attuazione. Organismo incaricato dell'attuazione: UNCCT Progetto 7 : Sviluppo e manutenzione di un sito web protetto da password e aggiornato sistematicamente su tutte le risorse relative all'ICSANT, compresi esempi di legislazione nazionale Dettagli relativi al progetto: il sito conterrà tutte le risorse disponibili riguardo all'ICSANT, compresa una raccolta di tutta la normativa nazionale vigente che attua l'ICSANT in tutti gli Stati parte, una raccolta di buone pratiche e di legislazione modello, articoli accademici, informazioni e un calendario sulle attività di sensibilizzazione, un indirizzo email dedicato per i quesiti, informazioni sull'assistenza disponibile, un questionario con risposte sull'ICSANT e la pubblicazione di dodici webinar della durata di un'ora su vari aspetti dell'ICSANT (quattro in inglese, quattro in francese e quattro in spagnolo). Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC Progetto 8 : Elaborazione e pubblicazione di un manuale di formazione su studi di casi fittizi relativi all'ICSANT Dettagli relativi al progetto: verrà elaborato un manuale di formazione sull'ICSANT basato su studi di casi fittizi. Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC Progetto 9 : Sviluppo di un modulo di apprendimento elettronico sull'ICSANT Dettagli relativi al progetto: il modulo sarà tradotto in almeno quattro lingue ufficiali dell'ONU e sarà ospitato sul sito web «UNODC Global e-learning»: https://www.unodc.org/elearning. Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC Progetto 10 : Sviluppo di capacità relativa al terrorismo nucleare in materia di sicurezza e gestione delle frontiere Dettagli relativi al progetto: l'UNCCT ospiterà eventi di sviluppo delle capacità in materia di sicurezza e gestione delle frontiere in sei regioni: — Sahel; — Asia meridionale e sud-orientale; — Corno d'Africa; — Asia centrale e Caucaso; — Europa orientale e sud-orientale; — Medio Oriente e Africa settentrionale. Organismo incaricato dell'attuazione: UNCCT Progetto 11 : Elaborazione di volantini e materiale didattico Dettagli relativi al progetto: elaborazione di volantini promozionali sull'ICSANT nelle sei lingue ufficiali dell'ONU e un questionario di autovalutazione per gli Stati che considerano la possibilità di aderire. Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC Esiti attesi dai progetti di cui sopra: 1) Aumento del numero di Stati parte dell'ICSANT; 2) Maggiore sensibilizzazione sull'ICSANT dei beneficiari - politici e decisori nazionali, compresi i membri del Parlamento - e nelle sedi internazionali; 3) Miglioramento della legislazione nazionale grazie all'integrazione di tutti i requisiti dell'ICSANT; 4) Sviluppo dell'apprendimento elettronico e di altro pertinente materiale di formazione e loro integrazione nella prestazione di assistenza tecnico-giuridica, compresi fra l'altro gli studi di casi; 5) Sviluppo e mantenimento di un sito web di riferimento contenente tutte le informazioni pertinenti sull'ICSANT, comprese le buone pratiche; 6) Potenziamento della capacità degli operatori della giustizia penale e delle altre parti interessate a livello nazionale di indagare, perseguire e giudicare casi; 7) Sviluppo di sinergie con altri strumenti giuridici internazionali pertinenti come la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e relative modifiche e la Risoluzione UNSC 1540 (2004); 8) Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare e reagire alla minaccia rappresentata dall'acquisizione di materiali nucleari o altri materiali radioattivi da parte dei terroristi. ( 1 ) Gli inviti potrebbero essere estesi a Stati parte dell'ICSANT caso per caso se la loro partecipazione presenta un valore aggiunto.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1939/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2018/1939 rappresenta un intervento di politica estera e sicurezza comune (PESC) nel settore della non proliferazione nucleare e della prevenzione del terrorismo, collegato alla strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Professionisti del diritto internazionale, esperti di sicurezza e funzionari pubblici consultano questo strumento per comprendere gli obblighi dell'UE in materia di universalizzazione dei trattati internazionali, assistenza tecnico-legislativa agli Stati terzi, e coordinamento con organismi multilaterali come l'ONU, l'AIEA e i centri di eccellenza europei sulla mitigazione dei rischi CBRN.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 296845 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →