Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione del 18 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono le norme armonizzate per gli impianti a fune e quando entrano in vigore secondo la Decisione UE 2019/1923?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione europea del 18 novembre 2019 pubblica i riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune (funivie, seggiovie, sciovie) a supporto del Regolamento (UE) 2016/424. Questa decisione riguarda i fabbricanti di impianti a fune, i gestori di impianti e gli organismi di controllo che devono garantire la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. La decisione introduce tre nuove norme tecniche: EN 17064:2018 (prevenzione e lotta contro l'incendio), EN 1709:2019 (prove e manutenzione) e EN 12927:2019 (specifiche per le funi), che sostituiscono le versioni precedenti del 2004. La conformità a queste norme armonizzate conferisce una presunzione legale di conformità ai requisiti di sicurezza del Regolamento, semplificando il processo di certificazione e commercializzazione degli impianti nell'Unione europea. La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre le norme precedenti rimangono valide fino al 30 aprile 2021 per consentire ai fabbricanti di adeguarsi gradualmente.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione del 18 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1923 of 18 November 2019 on the harmonised standards for cableway installations drafted in support of Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
19.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 298/8
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1923 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2019
relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, i sottosistemi e i componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune, che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all’allegato II di tale regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)
Con il mandato M/300, del 15 febbraio 2000, la Commissione ha chiesto a CEN, Cenelec ed ETSI di redigere norme per i componenti di sicurezza di impianti adibiti al trasporto di persone a sostegno della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
. Tale direttiva è stata sostituita dal regolamento (UE) 2016/424 senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza.
(3)
Sulla base del mandato M/300, il CEN ha redatto varie norme armonizzate relative ai requisiti di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. In particolare il CEN ha redatto la norma EN 17064:2018 e rivisto le norme EN 1709:2004, EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 e EN 12927-8:2004 sostituendole con le norme EN 1709:2019 e EN 12927:2019.
(4)
La Commissione ha valutato, insieme al CEN, se le norme EN 17064:2018, EN 1709:2019 e EN 12927:2019 redatte dal CEN siano conformi al mandato M/300.
(5)
Le norme EN 17064:2018, EN 1709:2019 e EN 12927:2019 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/424. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)
La norma EN 1709:2019 sostituisce la norma EN 1709:2004 e la norma EN 12927:2019 sostituisce le norme EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 e EN 12927-8:2004. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme EN 1709:2019 e EN 12927:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme che vengono sostituite.
(7)
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatti a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, elencati nell’allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 2
I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatti a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, elencati nell’allegato II della presente decisione, sono ritirati dalla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKERSS
(
1
)
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (
GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (
GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21
).
ALLEGATO I
N.
Riferimento della norma
1.
EN 17064:2018
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prevenzione e lotta contro l’incendio
Avvertenza
: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata
EN 17064:2018
sono da intendersi come EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, EN 1838:2013, EN 1907:2017, EN 12929-1:2015, EN 13243:2015, EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 50172:2004, EN 50272-1:2010, EN 50272-2:2001, EN 60204-1:2006, EN 60695-11-10:2013, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007, EN ISO 7010:2012, EN ISO 8528-13:2016
2.
EN 1709:2019
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove e istruzioni per manutenzione e controlli di esercizio
Avvertenza:
i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata
EN 1709:2019
sono da intendersi come EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929:2015 (tutte le parti), EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13796:2017 (tutte le parti)
3.
EN 12927:2019
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi
Avvertenza:
i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata
EN 12927:2019
sono da intendersi come EN 1559-2:2014, EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 10228-1:2016, EN 12385-2:2002+A1:2008, EN 12385-4:2002+A1:2008, EN 12385-8:2002, EN 12385-9:2002, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2002+A1:2008, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017, EN 13796-3:2017, EN ISO 148-1:2016, EN ISO 5579:2013, EN ISO 9554:2019, EN ISO 10547:2009
ALLEGATO II
N.
Riferimento della norma
Data di ritiro
1.
EN 1709:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove e istruzioni per manutenzione e controlli di esercizio
30 aprile 2021
2.
EN 12927-1:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 1: Criteri di selezione delle funi e dei loro attacchi di estremità
30 aprile 2021
3.
EN 12927-3:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli
30 aprile 2021
4.
EN 12927-4:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 4: Attacchi di estremità
30 aprile 2021
5.
EN 12927-5:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione
30 aprile 2021
6.
EN 12927-8:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi (MRT)
30 aprile 2021
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La Decisione UE 2019/1923 è il riferimento normativo per chi opera nel settore degli impianti a fune e deve applicare norme armonizzate, conformità tecnica e requisiti essenziali di sicurezza secondo il Regolamento (UE) 2016/424. Fabbricanti, gestori di impianti e organismi notificati consultano questa decisione per comprendere le specifiche tecniche relative a funi, prevenzione incendi, prove di manutenzione e controlli di esercizio, nonché per gestire la transizione dalle norme EN 1709:2004 e EN 12927:2004 alle versioni aggiornate del 2019.
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