Decisione di esecuzione (UE) 2025/1922 della Commissione, del 19 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2025) 6506
Quali sono le misure di emergenza introdotte dalla Decisione UE 2025/1922 contro la peste dei piccoli ruminanti in Romania e fino a quando rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1922 modifica e prolunga le misure di emergenza già stabilite dalla Decisione UE 2025/638 per contrastare l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti (PPR), una malattia infettiva che colpisce capre e pecore. Il provvedimento estende fino al 31 dicembre 2025 il divieto di movimentazione di caprini e ovini dall'intero territorio della Romania verso altri Stati membri o attraverso i loro territori, misura che era precedentemente fissata al 30 settembre 2025. La decisione si applica a seguito del focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor e riflette l'insufficienza dei dati epidemiologici disponibili per valutare adeguatamente la situazione della malattia nello Stato membro. Le restrizioni interessano sia la zona di protezione e sorveglianza che ulteriori zone sottoposte a limitazioni, con particolare focus sul distretto di Bihor dove l'intero territorio rimane sottoposto a misure di controllo fino alla fine dell'anno. La Romania è obbligata ad applicare tutte le misure previste dal regolamento delegato UE 2020/687 nelle aree specificate, garantendo il contenimento della diffusione della malattia verso altri stabilimenti e Stati membri.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1922 della Commissione, del 19 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 6506]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1922 of 19 September 2025 amending Implementing Decision (EU) 2025/638 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2025) 6506)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1922
25.9.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1922 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania
[notificata con il numero C(2025) 6506]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione
(
4
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta al focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor.
(5)
Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni che devono essere istituite dalla Romania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I della medesima decisione di esecuzione. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 vieta inoltre fino al 30 settembre 2025 i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio di tale Stato membro verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri.
(6)
Inoltre l’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che la Romania deve applicare le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II di tale decisione di esecuzione e conformemente ai termini indicati in tale allegato. L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce altresì che i movimenti di caprini e ovini dalle aree elencate nell’allegato II di tale decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino alle date indicate per ciascuna area in tale allegato.
(7)
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 i dati disponibili sulla sorveglianza delle malattie nel distretto di Bihor, come anche nel resto della Romania, restano insufficienti ai fini della valutazione della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in tale Stato membro.
(8)
Visto il perdurare dell’incertezza e vista la mancanza di informazioni sull’attuale situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nel distretto di Bihor e nel resto della Romania, è necessario che il divieto di movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri, di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638, sia prorogato fino al 31 dicembre 2025. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 1 di detta decisione di esecuzione.
(9)
È inoltre opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2025 l’attuazione delle misure attualmente in vigore nelle aree del territorio della Romania elencate nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638. Tale allegato dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
(10)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(11)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è così modificata:
1.
all’articolo 1, lettera c), la data «30 settembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;
2.
L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 (
GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj
).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Paese
Area amministrativa
Aree di cui all'articolo 2
Termine ultimo di applicazione
Romania
Distretto di Bihor
The entire territory of Bihor county
31.12.2025
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1922/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2025/1922 riguarda sanità animale, malattie trasmissibili e controllo veterinario secondo il regolamento UE 2016/429. I professionisti del settore zootecnico e gli operatori commerciali nel comparto ovicaprino devono conoscere le restrizioni ai movimenti di animali, le zone di protezione e sorveglianza, e i divieti di esportazione verso paesi terzi. Commercialisti e consulenti aziendali che assistono allevamenti devono considerare l'impatto economico delle limitazioni ai movimenti, le misure di biosicurezza obbligatorie e la documentazione sanitaria richiesta per la commercializzazione di prodotti derivati.
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