Decisione (UE) 2021/1920 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra
Cosa autorizza la Decisione UE 2021/1920 riguardo all'accordo sul trasporto aereo con il Qatar?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1920 del Consiglio del 28 giugno 2021 autorizza l'Unione europea a firmare e applicare provvisoriamente l'accordo sul trasporto aereo stipulato con lo Stato del Qatar. L'accordo era stato negoziato a partire dal 2016 e sottoscritto il 4 marzo 2019, rappresentando un importante strumento di liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo tra l'UE e il Qatar. La decisione consente l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa del completamento delle procedure formali necessarie per la sua entrata in vigore definitiva.
La firma viene autorizzata a nome dell'Unione europea nel suo complesso, con il presidente del Consiglio incaricato di designare i firmatari. L'applicazione provvisoria avviene secondo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo stesso, permettendo così di avviare i benefici commerciali e operativi senza attendere i tempi più lunghi della ratifica formale da parte di tutti gli Stati membri.
Un aspetto rilevante è che la decisione chiarisce esplicitamente che la firma e l'applicazione provvisoria non alterano la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri nel settore del trasporto aereo, dove coesistono competenze concorrenti. Ciò significa che gli Stati membri mantengono i loro poteri nelle materie non ancora armonizzate a livello europeo.
La decisione è entrata in vigore il giorno stesso dell'adozione (28 giugno 2021) e rappresenta uno strumento procedurale essenziale per dare effettività agli accordi internazionali nel settore dei trasporti aerei, settore strategico per l'economia e la mobilità europea.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/1920 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra
EN: Council Decision (EU) 2021/1920 of 28 June 2021 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement on air transport between the European Union and its Member States, of the one part, and the State of Qatar, of the other part
Testo normativo
5.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 391/1
DECISIONE (UE) 2021/1920 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2021
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 7 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato del Qatar relativi ad un accordo sul trasporto aereo. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo sul trasporto aereo tra e l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra («accordo») il 4 marzo 2019.
(2)
La firma dell’accordo a nome dell’Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.
(3)
È opportuno firmare e applicare l’accordo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell’Unione dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, è autorizzata, con riserva della conclusione dell’accordo stesso
(
1
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo è applicato dall’Unione su base provvisoria, conformemente al suo articolo 29, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
M. do Céu ANTUNES
(
1
)
Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1920/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2021/1920 riguarda accordi internazionali sul trasporto aereo, competenze concorrenti tra Unione e Stati membri, e applicazione provvisoria di trattati secondo l'articolo 218 TFUE. Professionisti del diritto commerciale e consulenti che operano nel settore aereo consultano questa normativa per comprendere il quadro normativo degli accordi bilaterali UE, la ripartizione delle competenze normative, e i tempi di entrata in vigore degli accordi internazionali nel settore dei trasporti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.