Decisione UE In vigore

Decisione UE 1918/2019

Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2

Pubblicato: 08/11/2019 In vigore dal: 08/11/2019 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2019/1918 riguardo all'accordo di pesca tra l'Unione europea e la Mauritania?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1918 del Consiglio dell'8 novembre 2019 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania. L'accordo riguarda la proroga del protocollo di pesca che era in scadenza il 15 novembre 2019, il quale fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Mauritania, originariamente approvato nel 2006.

L'accordo si applica a tutti i pescherecci dell'Unione europea che operano nelle acque mauritane e mira a garantire la continuità delle attività di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche. La proroga è stata negoziata in attesa della finalizzazione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile, per un periodo massimo di un anno.

La decisione autorizza l'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dal 16 novembre 2019 (o da qualsiasi data successiva alla firma), in modo da evitare interruzioni nelle attività di pesca delle flotte europee. Questo meccanismo di applicazione provvisoria consente di mantenere la continuità operativa mentre si completano le procedure formali necessarie all'entrata in vigore definitiva dell'accordo.

Per i soggetti coinvolti nel settore della pesca (armatori, società di pesca, operatori commerciali), la decisione garantisce certezza giuridica e continuità nelle operazioni di pesca nelle acque mauritane durante il periodo di transizione verso il nuovo accordo di partenariato.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 EN: Council Decision (EU) 2019/1918 of 8 November 2019 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania on an extension to the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 Novembe

Testo normativo

18.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 297/1 DECISIONE (UE) 2019/1918 DEL CONSIGLIO dell’8 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, considerando quanto segue: vista la proposta della Commissione europea, (1) L’accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ( 1 ) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio ( 2 ) , è entrato in vigore l’8 agosto 2008. (2) Il protocollo dell’accordo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo, entrato in vigore il medesimo giorno per un periodo di due anni, è stato più volte sostituito. (3) Il protocollo dell’accordo attualmente in vigore ( 3 ) giunge a scadenza il 15 novembre 2019. (4) L’8 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un protocollo di attuazione di tale accordo. (5) In attesa di finalizzare tali negoziati, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per un periodo massimo di un anno, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo («accordo in forma di scambio di lettere»). In seguito a tali negoziati l’accordo in forma di scambio di lettere è stato siglato il 4 settembre 2019. (6) Obiettivo dell’accordo in forma di scambio di lettere è consentire all’Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque. (7) Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell’Unione nelle acque mauritane, è opportuno applicare l’accordo in forma di scambio di lettere in via provvisoria a partire dal 16 novembre 2019 o qualsiasi altra data successiva a partire dalla firma, conformemente al punto 6). (8) È opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere e di applicarlo in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019, è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di detto accordo. Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome dell’Unione. Articolo 3 L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria a partire dal 16 novembre 2019 o da qualsiasi altra data successiva a partire dalla sua firma ( 4 ) , in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019 Per il Consiglio Il presidente L. ANDERSSON ( 1 ) GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 4 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ( GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni ( GU L 315 dell’1.12.2015, pag. 3 ). ( 4 ) La data a partire dalla quale l’accordo in forma di scambio di lettere sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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