Decisione di esecuzione (UE) 2018/1892 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativa a una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA notificata con il numero C(2018) 7656 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1892 riguardo al divieto di commercializzazione del rasaerba Stiga Collector 35 EL?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1892 della Commissione europea del 3 dicembre 2018 dichiara ingiustificato il divieto adottato dalla Lettonia nel 2013 nei confronti del rasaerba Stiga Collector 35 EL (modello C350) fabbricato da GGP Italy SpA. La Lettonia aveva vietato la commercializzazione del prodotto ritenendolo non conforme alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010, ma il Tribunale dell'UE aveva annullato la precedente decisione della Commissione (2015/902) evidenziando un errore procedurale: nel periodo rilevante (settembre 2012-agosto 2013), era applicabile la norma EN 60335-2-77:2006, non la versione 2010.
La decisione riguarda direttamente i produttori e distributori di macchine agricole e i costruttori di attrezzature che operano nel mercato UE, nonché le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza dei prodotti. La Commissione ha ritenuto che la misura lettone non potesse essere considerata giustificata poiché basata su una norma armonizzata non ancora applicabile al momento della valutazione del prodotto. Inoltre, il fabbricante aveva già ritirato il rasaerba dal mercato a partire dal settembre 2013 e dai rivenditori lettoni all'inizio del 2014.
In pratica, la decisione stabilisce che le misure nazionali di divieto di commercializzazione devono essere fondate su una corretta applicazione delle norme armonizzate vigenti nel periodo pertinente e su una dimostrazione concreta del mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. L'errore della Lettonia è stato applicare retroattivamente una norma più recente a un prodotto già valutato secondo la normativa precedente, che gli conferiva presunzione di conformità.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1892 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativa a una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA [notificata con il numero C(2018) 7656] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1892 of 3 December 2018 on a measure taken by Latvia in accordance with Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council to prohibit the placing on the market of a lawnmower manufactured by GGP Italy SpA (notified under document C(2018) 7656) (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
5.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 309/40
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1892 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2018
relativa a una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA
[notificata con il numero C(2018) 7656]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(
1
)
, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il 1
o
luglio 2014 la Lettonia ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un rasaerba del tipo Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia.
(2)
La Lettonia ha adottato detta misura il 3 dicembre 2013 ritenendo che il rasaerba non fosse conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, in quanto non conforme alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010.
(3)
Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione
(
2
)
, la Commissione ha ritenuto che la misura adottata dalla Lettonia fosse giustificata.
(4)
Con la sentenza del 26 gennaio 2017
(
3
)
, il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 in quanto non fondata sulla dimostrazione concreta del mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42/CE, ma sulla mera non conformità del tagliaerba alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010, allorché la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 conferisse ancora allo stesso, nel corso del periodo di tempo pertinente (cioè dal 3 settembre 2012 al 31 agosto 2013), una presunzione di conformità ai citati requisiti
(
4
)
.
(5)
Al fine di ottemperare all'obbligo prescritto all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta.
(6)
A tal fine, la Commissione ha consultato le parti interessate.
(7)
Il fabbricante ha confermato che il rasaerba non è più stato fabbricato né immesso sul mercato in nessuno Stato membro dell'UE dal 1
o
settembre 2013. Il fabbricante ha confermato che il rasaerba è stato ritirato dai rivenditori e dai distributori in Lettonia all'inizio del 2014 e ha fornito informazioni indicanti che la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 era applicata correttamente.
(8)
La Lettonia ha fornito informazioni che indicano che la misura nazionale era ancora in vigore. Ha inoltre confermato che tale misura era basata sull'applicazione della norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 e sulla valutazione effettuata esclusivamente ai sensi di detta norma armonizzata. Le informazioni supplementari fornite dalla Lettonia non erano sufficienti a dimostrare un'applicazione scorretta della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006.
(9)
Alla luce di tutte le informazioni disponibili e rilevando, in particolare, che la misura lettone era basata sulla valutazione di conformità alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 allorché risulta dalla sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2017 che, nel periodo in questione, era applicabile al prodotto la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, la misura nazionale non può essere considerata giustificata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura adottata dalla Lettonia per vietare l'immissione sul mercato del rasaerba del tipo Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia, non è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, del 10 giugno 2015, concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA (
GU L 147 del 12.6.2015, pag. 22
).
(
3
)
Causa T-474/15,
Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) contro Commissione europea
, ECLI:EU:T:2017:36.
(
4
)
ECLI:EU:T:2017:36, punti 70 e 71.
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La Decisione UE 2018/1892 è rilevante per chi opera nel settore delle macchine agricole e della sicurezza dei prodotti, in particolare riguardo all'applicazione delle norme armonizzate EN 60335-2-77, ai requisiti essenziali di sicurezza secondo la direttiva 2006/42/CE, e alle procedure di valutazione della conformità nel mercato unico europeo. Produttori, distributori e autorità nazionali devono considerare il principio della presunzione di conformità alle norme armonizzate vigenti al momento della commercializzazione e il divieto di applicazione retroattiva di normative più stringenti.
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