Decisione UE In vigore

Decisione UE 1882/2021

Decisione (UE) 2021/1882 del Consiglio del 25 ottobre 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021

Pubblicato: 25/10/2021 In vigore dal: 25/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli importi che gli Stati membri e il Regno Unito devono versare a titolo di terza quota 2021 per il Fondo europeo di sviluppo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2021/1882 stabilisce i contributi finanziari che ciascuno Stato membro dell'UE e il Regno Unito devono versare per finanziare l'11º Fondo europeo di sviluppo (FES) nel 2021, specificamente per la terza rata annuale. La decisione si applica a tutti i 27 Stati membri più il Regno Unito, che rimane parte del FES fino alla sua chiusura in base all'accordo di recesso. I contributi totali ammontano a 1 miliardo di euro, suddivisi tra 300 milioni destinati alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e 900 milioni alla Commissione europea. Ogni Stato versa una quota proporzionale calcolata secondo una percentuale specifica: ad esempio, la Germania contribuisce con 205,8 milioni di euro, la Francia con 178,1 milioni, l'Italia con 125,3 milioni, mentre gli Stati più piccoli come Malta versano 380.100 euro. La ripartizione riflette il peso economico e la capacità contributiva di ciascun Paese, e i fondi sono destinati a finanziare programmi di sviluppo e cooperazione con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e i territori d'oltremare.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1882 del Consiglio del 25 ottobre 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021 EN: Council Decision (EU) 2021/1882 of 25 October 2021 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that Fund, as regards the third instalment for 2021

Testo normativo

27.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 380/20 DECISIONE (UE) 2021/1882 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2021 una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2021. (2) A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11 o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11 o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio ( 4 ) fissa l’importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2021, conformemente all’allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente G. DOVŽAN ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 4 ) Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 ( GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13 ). ALLEGATO STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 11 o FES % Terza quota 2021 (EUR) Totale BEI 11 o FES Commissione 11 o FES BELGIO 3,24927 3 249 270,00 29 243 430,00 32 492 700,00 BULGARIA 0,21853 218 530,00 1 966 770,00 2 185 300,00 CECHIA 0,79745 797 450,00 7 177 050,00 7 974 500,00 DANIMARCA 1,98045 1 980 450,00 17 824 050,00 19 804 500,00 GERMANIA 20,57980 20 579 800,00 185 218 200,00 205 798 000,00 ESTONIA 0,08635 86 350,00 777 150,00 863 500,00 IRLANDA 0,94006 940 060,00 8 460 540,00 9 400 600,00 GRECIA 1,50735 1 507 350,00 13 566 150,00 15 073 500,00 SPAGNA 7,93248 7 932 480,00 71 392 320,00 79 324 800,00 FRANCIA 17,81269 17 812 690,00 160 314 210,00 178 126 900,00 CROAZIA 0,22518 225 180,00 2 026 620,00 2 251 800,00 ITALIA 12,53009 12 530 090,00 112 770 810,00 125 300 900,00 CIPRO 0,11162 111 620,00 1 004 580,00 1 116 200,00 LETTONIA 0,11612 116 120,00 1 045 080,00 1 161 200,00 LITUANIA 0,18077 180 770,00 1 626 930,00 1 807 700,00 LUSSEMBURGO 0,25509 255 090,00 2 295 810,00 2 550 900,00 UNGHERIA 0,61456 614 560,00 5 531 040,00 6 145 600,00 MALTA 0,03801 38 010,00 342 090,00 380 100,00 PAESI BASSI 4,77678 4 776 780,00 42 991 020,00 47 767 800,00 AUSTRIA 2,39757 2 397 570,00 21 578 130,00 23 975 700,00 POLONIA 2,00734 2 007 340,00 18 066 060,00 20 073 400,00 PORTOGALLO 1,19679 1 196 790,00 10 771 110,00 11 967 900,00 ROMANIA 0,71815 718 150,00 6 463 350,00 7 181 500,00 SLOVENIA 0,22452 224 520,00 2 020 680,00 2 245 200,00 SLOVACCHIA 0,37616 376 160,00 3 385 440,00 3 761 600,00 FINLANDIA 1,50909 1 509 090,00 13 581 810,00 15 090 900,00 SVEZIA 2,93911 2 939 110,00 26 451 990,00 29 391 100,00 REGNO UNITO 14,67862 14 678 620,00 132 107 580,00 146 786 200,00 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 100 000 000,00 900 000 000,00 1 000 000 000,00

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La Decisione UE 2021/1882 riguarda i contributi al Fondo europeo di sviluppo, uno strumento di finanziamento esterno dell'UE disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1877. I professionisti che operano in ambito di diritto dell'UE, cooperazione internazionale e bilancio pubblico consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di versamento degli Stati membri, la ripartizione delle quote di finanziamento, il ruolo della Commissione europea e della BEI, nonché le modalità di gestione dei fondi destinati alla cooperazione con i Paesi partner.

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