Decisione UE In vigore

Decisione UE 1875/2018

Decisione (UE) 2018/1875 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioi tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)

Pubblicato: 26/11/2018 In vigore dal: 26/11/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2018/1875 riguardo alle prescrizioni tecniche uniformi per i trasporti ferroviari internazionali?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1875 del Consiglio del 26 novembre 2018 definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso il comitato di esperti tecnici dell'OTIF (Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia) in merito a modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi. In particolare, la decisione riguarda l'allineamento delle definizioni dei sottosistemi ferroviari tra la normativa OTIF e la direttiva UE 2016/797 sull'interoperabilità ferroviaria, includendo nella categoria "infrastruttura" i passaggi a livello e altre opere di ingegneria come i ponti.

La normativa si applica a tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro e Malta) che sono parti contraenti della convenzione COTIF del 1980. Le modifiche riguardano tre punti specifici delle UTP GEN-B: la definizione di infrastruttura, il sottosistema energia e il controllo-comando e segnalamento a terra, limitando l'applicazione della COTIF alle interfacce con i veicoli. Inoltre, la decisione prevede l'aggiornamento delle applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) per allinearle alle specifiche tecniche di interoperabilità dell'Unione.

L'obiettivo pratico è armonizzare la normativa tecnica internazionale con quella europea, facilitando l'interoperabilità dei sistemi ferroviari e riducendo gli ostacoli tecnici al trasporto ferroviario internazionale. Una volta adottate dal CTE, le decisioni diventano vincolanti per l'Unione e vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale europea.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1875 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioi tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) EN: Council Decision (EU) 2018/1875 of 26 November 2018 establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) as regards certain amendments to the Uniform Technical Prescriptions — General Provisions — Subsystems (UTP GEN-B) and the Uniform Technical Prescriptions — Telematics applications for freight services (UTP TAF)

Testo normativo

30.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306/50 DECISIONE (UE) 2018/1875 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioi tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF») ( 1 ) . (2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF. (3) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della convenzione COTIF e agli articoli 6 e 8 bis dell'appendice F (APTU), il CTE è competente per le decisioni relative all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi (UTP) o di disposizioni che modificano le UTP sulla base dell'appendice F (APTU) e dell'appendice G (ATMF) della convenzione COTIF. (4) A seguito della sua undicesima sessione, tenutasi il 12 e 13 giugno 2018, il CTE ha deciso di adottare, mediante procedura scritta, le modifiche dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle UTP GEN-B al fine di includere i passaggi a livello e altre opere di ingegneria, quali i ponti, nella definizione dei sottosistemi infrastruttura, conformemente all'allegato della presente decisione. (5) L'obiettivo di tali modifiche è quello di allineare la definizione dei sottosistemi nella UTP GEN-B alla definizione dei sottosistemi dell'Unione di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , introducendo i passaggi a livello e altre opere di ingegneria, quali i ponti, nella definizione dei sottosistemi infrastruttura. (6) Le modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alla pertinente normativa dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE, poiché le modifiche dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'UTP GEN-B in base all'appendice F (APTU) della convenzione COTIF saranno vincolanti per l'Unione, inoltre è opportuno sostenere tutti gli allineamenti delle applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) con le specifiche tecniche di interoperabilità nell'Unione (TAF TSI), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato di esperti tecnici della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, riguardante la modifica dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioni tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) è stabilita nel testo accluso alla presente decisione. Articolo 2 Le decisioni del CTE, una volta adottate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data dell'entrata in vigore. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018. Per il Consiglio La presidente J. BOGNER-STRAUSS ( 1 ) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ( GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 ). ALLEGATO Modifiche proposte per l'adozione mediante procedura scritta da parte del comitato di esperti tecnici dell'OTIF 1. Votare a favore delle modifiche proposte dal CTE dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle prescrizioni tecniche uniformi UTP GEN B, che figurano nel documento di lavoro TECH-18010-CTE11-5 del CTE e sono elencate qui seguito: «2.1   Infrastruttura La COTIF comprende […] le infrastrutture che riguardano le interfacce con i veicoli. […] 2.2   Energia La COTIF comprende il sottosistema energia solo se riguarda le interfacce con i veicoli. Pertanto il sottosistema energia comprende solo le linee aeree (catenarie) e la qualità dell'energia elettrica fornita. 2.3   Controllo-comando e segnalamento a terra La COTIF comprende il controllo-comando e segnalamento a terra […] che riguarda le interfacce con i veicoli.» 2. Votare a favore delle modifiche proposte dal CTE dell'UTP TAF che prevedono l'aggiornamento dell'elenco dei documenti tecnici dell'UTP TAF in base al corrispondente nuovo elenco rivisto delle STI TAF (appendice I).

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La Decisione 2018/1875 è il riferimento principale per chi opera nel settore ferroviario internazionale e necessita di informazioni su prescrizioni tecniche uniformi (UTP), interoperabilità ferroviaria e allineamento normativo OTIF-UE. Esperti di trasporti, ingegneri ferroviari e operatori logistici la consultano per comprendere le modifiche ai sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando, nonché l'aggiornamento delle applicazioni telematiche TAF in conformità alle specifiche tecniche di interoperabilità dell'Unione.

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