Decisione UE In vigore

Decisione UE 1872/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1872 della Commissione del 25 ottobre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2021) 7728 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 25/10/2021 In vigore dal: 25/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza stabilite dalla Decisione UE 2021/1872 in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1872 del 25 ottobre 2021 modifica le misure di controllo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'Unione europea, aggiornando l'allegato della precedente Decisione 2021/641. Si applica agli Stati membri e riguarda specificamente la gestione dei focolai di HPAI nel pollame e nei volatili in cattività, con particolare riferimento a un nuovo focolaio del sottotipo H5N1 segnalato in Italia nella regione Veneto. La normativa prevede l'istituzione di zone di protezione e zone di sorveglianza attorno ai focolai confermati, con perimetri definiti da coordinate geografiche precise e raggi di circonferenza (3 km per la zona di protezione, 10 km per quella di sorveglianza). Queste misure sono essenziali per prevenire la diffusione del virus attraverso gli uccelli migratori e proteggere gli allevamenti avicoli, evitando al contempo perturbazioni ingiustificate negli scambi commerciali intra-UE e verso paesi terzi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1872 della Commissione del 25 ottobre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 7728] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1872 of 25 October 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 7728) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

26.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379/53 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1872 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 7728] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), considerando quanto segue: (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ( 3 ) , adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI. (4) Più specificamente, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/1766 della Commissione ( 4 ) a seguito della comparsa di un focolaio di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. (6) Successivamente alla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1766, l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione Veneto di tale Stato membro. (7) Tale focolaio in Italia è localizzato al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e l'autorità competente di detto Stato membro ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio. (8) La Commissione, in collaborazione con l'Italia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detto Stato membro e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità competente italiana si trovano a una distanza sufficiente dallo stabilimento in cui è stata confermata la presenza del recente focolaio di HPAI. (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con l'Italia, le nuove zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. (10) È pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative all'Italia. (11) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dall'Italia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle restrizioni in esse applicabili. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1766 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L 358 dell'8.10.2021, pag. 1 ). ALLEGATO «ALLEGATO PARTE A Zone di protezione di cui agli articoli 1 e 2 Stato membro: Cechia Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Region: Central Bohemian Bratkovice (609595); Drahlín (631604); Dubno (633682); Hluboš (639681); Kardavec (639699); Lhota u Příbramě (681211); Občov (708526); Pičín (720551); Sádek (745839); Liha (759198); Trhové Dušníky (768146); část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území Příbram po hranici silnice č. 18. 19.10.2021 Stato membro: Italia Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Regione: Veneto L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306 12.11.2021 PARTE B Zone di sorveglianza di cui agli articoli 1 e 3 Stato membro: Cechia Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Region: Central Bohemian Baština (990019); Běřín (603180); Běštín (603368); Bohutín (606685); Brod u Příbramě (612634); Březové Hory (735515); Buková u Příbramě (615811); Bytíz (633356); Čenkov u Příbramě (619451); Dlouhá Lhota u Dobříše (626392); Dominikální Paseky (609609); Drásov u Příbramě (632074); Dubenec u Příbramě (633364); Háje u Příbramě (636550); Hostomice pod Brdy (645885); Hrachoviště (990591); Jince (660281); Konětopy u Příbramě (669083); Kotenčice (671045); Kozičín (671576); Křešín (676101); Lazec (671584); Lešetice (680435); Milín (694975); Narysov (701629); Obecnice (708569); Obořiště (708682); Ohrazenice u Jinec (709310); Orlov (712272); Oseč (712698); Ostrov u Ouběnic (717037); Podlesí nad Litavkou (723886); Radětice (737585); Rejkovice (740047); Rosovice (741370); Stěžov (755486); Suchodol (759201); Tisová u Bohutína (606693); Višňová (782548); Vysoká Pec u Bohutína (606707); Zavržice (662704); Zdaboř (735566); Žežice (796689); část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – jižní část katastrálního území od hranice tvoření silnicí č. 18. 28.10.2021 Bratkovice (609595); Drahlín (631604); Dubno (633682); Hluboš (639681); Kardavec (639699); Lhota u Příbramě (681211); Občov (708526); Pičín (720551); Sádek (745839); Liha (759198); Trhové Dušníky (768146); část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území Příbram po hranici silnice č. 18. Dal 20.10.2021 al 28.10.2021 Stato membro: Italia Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Regione: Veneto L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza del raggio di dieci chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306 21.11.2021 L'area delle parti della regione Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) situate entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N45.331231 E11.209306 Dal 13.11.2021 al 21.11.2021 ».

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La Decisione UE 2021/1872 è il riferimento normativo per le misure di emergenza sanitaria relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità, applicando il regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e il regolamento delegato (UE) 2020/687 sulle norme di prevenzione e controllo. Veterinari, autorità competenti regionali e operatori del settore avicolo consultano questa normativa per comprendere le restrizioni territoriali, i termini di applicazione delle zone di protezione e sorveglianza, e gli obblighi di notifica dei focolai.

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