Decisione (UE) 2018/1859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia
Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE a favore della Lettonia con la Decisione 2018/1859?
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La Decisione (UE) 2018/1859 autorizza la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza finanziaria alla Lettonia a seguito di gravi inondazioni verificatesi nell'estate e autunno 2017. L'importo stanziato è di 17.730.519 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento, destinati a coprire i danni causati dal lungo periodo di forti piogge che ha saturato il suolo e provocato successive inondazioni. Il Fondo di solidarietà è uno strumento dell'UE progettato per rispondere rapidamente ed efficientemente alle situazioni di emergenza derivanti da catastrofi naturali, dimostrando solidarietà con le popolazioni colpite. Dal punto di vista finanziario, la mobilitazione è stata realizzata mediante riassegnazione degli stanziamenti precedentemente mobilitati per il versamento degli anticipi nel bilancio 2018, riducendo così i tempi di erogazione dell'aiuto. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (28 novembre 2018) con effetto retroattivo dal 14 novembre 2018.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/1859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia
EN: Decision (EU) 2018/1859 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia
Testo normativo
28.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
LI 302/1
DECISIONE (UE) 2018/1859 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2018
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(
1
)
, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
2
)
, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)
Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 14 novembre 2017 la Lettonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un lungo periodo di forti piogge nel corso dell'estate e dell'autunno 2017 che hanno causato la saturazione del suolo e susseguenti inondazioni.
(4)
La domanda della Lettonia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(5)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Lettonia.
(6)
Con decisione (UE) 2018/508 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, il Fondo è stato mobilitato per fornire l'importo di 50 000 000 EUR, in stanziamenti di impegno e di pagamento, per il versamento di anticipi per l'esercizio finanziario 2018. Tali stanziamenti sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza, vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della presente mobilitazione mediante la riassegnazione degli stanziamenti mobilitati per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018.
(7)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per fornire alla Lettonia l'importo di 17 730 519 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
L'importo della mobilitazione di cui al primo comma è finanziato dagli stanziamenti mobilitati per il versamento degli anticipi disponibili a titolo del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018. Gli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi sono ridotti di conseguenza.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 14 novembre 2018.
Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La presidente
K. EDTSTADLER
(
1
)
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3
.
(
2
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
(
4
)
Decisione (UE) 2018/508 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018 (
GU L 83 del 27.3.2018, pag. 13
).
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Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è lo strumento normativo di riferimento per la gestione delle catastrofi naturali e l'assistenza finanziaria agli Stati membri, disciplinato dal regolamento (CE) n. 2012/2002. La mobilitazione del Fondo, i criteri di ammissibilità, gli stanziamenti di bilancio e la procedura di riassegnazione delle risorse sono elementi chiave per chi segue le politiche di coesione e i finanziamenti europei. Consulenti e amministratori pubblici consultano queste decisioni per comprendere le modalità di accesso ai fondi di emergenza e la gestione dei bilanci pluriennali dell'UE.
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