Decisione UE In vigore

Decisione UE 1854/2024

Decisione (UE) 2024/1854 del Consiglio, del 21 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

Pubblicato: 21/06/2024 In vigore dal: 21/06/2024 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2024/1854 e quali sono gli obiettivi dell'Allegato IV sul memorandum di cooperazione UE-ICAO?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1854 del Consiglio del 21 giugno 2024 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso il comitato misto UE-ICAO per approvare un nuovo Allegato IV al memorandum di cooperazione tra l'UE e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. L'Allegato IV riguarda lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nel settore dell'aviazione civile internazionale. Si applica ai rapporti tra l'Unione europea e l'ICAO, coinvolgendo gli Stati membri dell'UE, la Commissione europea, l'AESA (Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea) e gli uffici regionali dell'ICAO. In pratica, l'Allegato IV prevede l'istituzione di un dialogo regolare tra le parti per coordinare le attività di formazione, assistenza tecnica e sviluppo delle capacità nei settori dell'aviazione, al fine di realizzare sinergie e garantire il rispetto degli standard e delle pratiche raccomandate (SARP) dell'ICAO a livello mondiale. Gli aspetti rilevanti includono riunioni annuali tra i direttori competenti, scambi tecnici trimestrali, possibili attività congiunte, messa a disposizione di esperti, sviluppo di corsi di formazione e cooperazione regionale per accelerare l'attuazione degli standard internazionali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1854 del Consiglio, del 21 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata EN: Council Decision (EU) 2024/1854 of 21 June 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-ICAO Joint Committee, concerning the Decision on the adoption of an Annex IV, on capacity building, technical assistance and implementation support, to the Memorandum of Cooperation between the European Union and the International Civil Aviation Organization providing a framework for enhanced cooperation

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1854 5.7.2024 DECISIONE (UE) 2024/1854 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sull'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). Gli Stati membri dell'Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e sono membri dell'ICAO. (2) Il memorandum di cooperazione tra l'Unione e l'ICAO che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata ( 1 ) («memorandum di cooperazione») è entrato in vigore il 29 marzo 2012. (3) A norma del memorandum di cooperazione, il comitato misto ivi istituito può adottare allegati dello stesso memorandum di cooperazione. (4) Nella sua prossima riunione il comitato misto UE-ICAO dovrebbe adottare una decisione relativa all'adozione di un allegato IV del memorandum di cooperazione sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione. Tale nuovo allegato IV prevede l'istituzione di un dialogo regolare sulle attività di sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, comprese le attività di formazione, nei settori contemplati dal memorandum di cooperazione, al fine di realizzare sinergie e, se del caso, coordinare tali attività. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del nuovo allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione, sostenendone l'adozione, poiché vincolerà l'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO per quanto riguarda l'adozione del nuovo «allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione» del memorandum di cooperazione, a norma dell'articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, si basa sul progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente V. VAN PETEGHEM ( 1 ) GU L 232 del 9.9.2011, pag. 2 . PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ICAO del … relativa all'adozione di un allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata IL COMITATO MISTO UE-ICAO, visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione»), entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 7.3, lettera c), considerando che è opportuno includere nel memorandum di cooperazione un allegato sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nei settori contemplati da detto memorandum, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del memorandum di cooperazione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, … Per il comitato misto UE-ICAO I presidenti Per l'Unione europea Per l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ALLEGATO ALLEGATO IV del MOC SVILUPPO DELLE CAPACITÀ, ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE 1.   OBIETTIVI 1.1 Le parti convengono di cooperare per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione nel settore dell'aviazione, fatte salve le rispettive politiche e decisioni, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'ICAO a livello mondiale nei settori che rientrano nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l'Unione europea (UE) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, entrato in vigore il 29 marzo 2012, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 7.3, lettera c). 1.2 Riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle capacità, dell'assistenza tecnica e del supporto all'attuazione per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'ICAO a livello mondiale e per fare in modo che gli standard e le pratiche raccomandate (SARP) dell'ICAO siano rispettati a livello mondiale, le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, al fine di individuare possibili sinergie e attività di cooperazione. 2.   AMBITO DI APPLICAZIONE 2.1 Nel perseguire gli obiettivi di cui ai punti 1.1 e 1.2 e a integrazione della cooperazione di cui agli allegati I, II e III del MOC, le parti convengono di cooperare: — nell'istituzione di un dialogo regolare sulle attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, comprese le attività di formazione, nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, al fine di realizzare sinergie e, se del caso, coordinare tali attività; — nel sostenere e agevolare lo svolgimento delle attività delle parti in tema di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione, tra l'altro: — svolgendo, ove opportuno, attività congiunte nell'ambito dello sviluppo delle capacità, dell'assistenza tecnica e del supporto all'attuazione; — mettendo a disposizione esperti in materia e qualsiasi altro supporto in natura, a seconda dei casi; — sviluppando e offrendo prodotti e corsi di formazione relativi allo sviluppo delle capacità, all'assistenza tecnica e al supporto all'attuazione; — partecipando a progetti tecnici, ove lo si ritenga opportuno; — nel promuovere la cooperazione regionale; — nel promuovere le attività delle parti nei modi opportuni, anche fornendo informazioni agli organismi competenti delle parti in merito alle attività svolte. 3.   ATTUAZIONE 3.1 Come previsto all'articolo 3.3 e all'articolo 4.1, lettera a), del MOC, le parti istituiscono gli accordi di lavoro necessari per l'efficace applicazione delle attività di cooperazione di cui ai punti 2.1 e 5 del presente allegato. Tali accordi sono adottati dal comitato misto conformemente all'articolo 7.3, lettera c), del MOC. 4.   DIALOGO 4.1 Le parti si riuniscono almeno una volta all'anno, al livello del direttore dell'Ufficio dell'ICAO per lo sviluppo delle capacità e il supporto all'attuazione, assistito se del caso da altri direttori dell'ICAO, e del rappresentante dell'Unione europea presso l'ICAO, assistito se del caso dal rappresentante dell'AESA e dai servizi competenti della Commissione europea, e riferiscono in merito a tali scambi alle riunioni del comitato misto UE-ICAO. I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il Consiglio dell'ICAO e altre entità possono essere invitati a partecipare al dialogo. 4.2 Nell'ambito del dialogo di cui al punto 4.1, le parti si scambiano informazioni sulle rispettive attività di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione nei settori contemplati dal MOC UE-ICAO, individuano possibili sinergie e, se del caso, si adoperano per coordinare le rispettive attività come specificato all'articolo 5. 4.3 Il dialogo di cui al punto 4.2 è integrato, almeno una volta ogni trimestre, da uno scambio a livello tecnico tra i punti di contatto designati da ciascuna parte. 5.   SOSTEGNO E AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 5.1 Le parti convengono, anche a seguito del dialogo di cui al punto 4, di sostenere e agevolare le attività da loro svolte per lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione. 5.2 Se del caso, possono essere intraprese attività congiunte in materia di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e supporto all'attuazione. 5.3 Tale sostegno può assumere la forma di messa a disposizione di esperti in materia con comprovate competenze tecniche nei settori pertinenti. 5.4 Tale sostegno può anche assumere la forma di sviluppo e fornitura di prodotti e corsi di formazione relativi allo sviluppo delle capacità, all'assistenza tecnica e al supporto all'attuazione nonché di partecipazione a progetti tecnici, ove lo si ritenga opportuno. 5.5 Tale sostegno comprende, se del caso, la cooperazione in loco tra gli uffici regionali competenti dell'ICAO e le squadre inviate nell'ambito delle attività di sostegno allo sviluppo delle capacità, di assistenza tecnica o di supporto all'attuazione finanziate dall'UE. 5.6 L'uso dei rispettivi loghi deve essere preso in considerazione se pertinente per l'attività, nel rispetto delle norme e delle procedure di ciascuna parte. 6.   COOPERAZIONE REGIONALE 6.1 Nelle loro attività volte ad accelerare l'attuazione delle SARP dell'ICAO, le parti privilegiano gli approcci regionali che offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza in termini di costi, la sorveglianza e/o i processi di normazione. 7.   PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ 7.1 Le parti promuovono le rispettive attività nel modo appropriato. Ciò può includere, in particolare, la fornitura di informazioni sulle attività svolte in applicazione del presente allegato ai rispettivi organi competenti, quali il Consiglio dell'ICAO, i servizi competenti della Commissione europea o gli organi competenti dell'AESA. 8.   RIESAME 8.1. Le parti riesaminano periodicamente l'applicazione del presente allegato e, qualora necessario, tengono conto di eventuali sviluppi strategici o regolamentari. 8.2. Ogni eventuale riesame del presente allegato è approvata dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 7 del MOC. 9.   ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E DENUNCIA 9.1 Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti. La denuncia non pregiudica l'attuazione delle attività in corso, salvo diverso accordo tra le parti. 9.2 Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione da parte del comitato misto. 9.3 Le modifiche agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia sono concordate con il comitato misto. 9.4 Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia non sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine. 9.5 Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il MOC sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità allo stesso. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1854/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1854/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2024/1854 è il riferimento per chi opera nel settore dell'aviazione civile internazionale e necessita di comprendere la cooperazione UE-ICAO su sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e standard SARP. Consulenti, esperti di aviazione e funzionari della Commissione europea la consultano per coordinamento regionale, accordi di lavoro, dialogo istituzionale e implementazione degli standard internazionali nel trasporto aereo.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →