Decisione UE In vigore

Decisione UE 1851/2022

Decisione (UE) 2022/1851 del Consiglio del 29 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, riguardo all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo

Pubblicato: 29/09/2022 In vigore dal: 29/09/2022 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2022/1851 e quale posizione deve adottare l'Unione europea nel comitato misto con la Mongolia?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1851 del Consiglio del 29 settembre 2022 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve assumere nel comitato misto istituito dall'Accordo quadro di partenariato e cooperazione con la Mongolia. L'oggetto specifico riguarda l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato dedicato alla cooperazione allo sviluppo tra le due parti. Questo gruppo di lavoro avrà il compito di formalizzare e approfondire la collaborazione nel settore dello sviluppo, presentando relazioni dettagliate al comitato misto in occasione di ogni sua riunione. La decisione si applica ai rappresentanti dell'Unione che operano all'interno del comitato misto e vincola l'Unione stessa alle determinazioni che verranno assunte. In pratica, l'Unione si impegna a sostenere l'istituzione di questo gruppo di lavoro e ad adottare il mandato che verrà definito, permettendo così una strutturazione più formale della cooperazione allo sviluppo con la Mongolia. La decisione consente inoltre ai rappresentanti dell'Unione di concordare modifiche minori al progetto di decisione senza necessità di ulteriori deliberazioni del Consiglio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/1851 del Consiglio del 29 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, riguardo all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo EN: Council Decision (EU) 2022/1851 of 29 September 2022 on the position to be taken on behalf of the Union within the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part, concerning the establishment of a specialised working group on development cooperation

Testo normativo

5.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 257/8 DECISIONE (UE) 2022/1851 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, riguardo all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra ( 2 ) («accordo»), entrato in vigore il 1 o novembre 2017. (2) A norma dell’accordo, il comitato misto istituito dall’accordo («comitato misto») può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto tali gruppi di lavoro sono tenuti a presentargli relazioni dettagliate sulle loro attività. (3) L’Unione e la Mongolia hanno entrambe manifestato interesse per l’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato sulla cooperazione allo sviluppo al fine di formalizzare e approfondire la cooperazione allo sviluppo tra le parti e offrire inoltre un contributo al comitato misto. (4) Il comitato misto, nella sua quarta sessione o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta a norma del suo regolamento interno, deve adottare una decisione relativa all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato sulla cooperazione allo sviluppo e all’adozione del suo mandato. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto vincolerà l’Unione. (6) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quarta sessione del comitato misto o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. SÍKELA ( 1 ) Decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra ( GU L 326 del 9.12.2017, pag. 5 ). ( 2 ) GU L 326 del 9.12.2017, pag. 7 .

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La Decisione UE 2022/1851 rappresenta un atto di diritto internazionale dell'Unione europea che disciplina le relazioni esterne e la cooperazione allo sviluppo con paesi terzi come la Mongolia, operando nel quadro degli accordi quadro di partenariato e cooperazione. Professionisti del diritto internazionale e della cooperazione allo sviluppo consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di governance dei comitati misti, l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e le procedure decisionali nelle relazioni bilaterali UE-paesi terzi.

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