Decisione di esecuzione (UE) 2018/1839 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici
Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2018/1839 riguardo allo scambio di dati dattiloscopici in Irlanda?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1839 del Consiglio, adottata il 19 novembre 2018, autorizza l'Irlanda a partecipare allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici (impronte digitali) con gli altri Stati membri dell'Unione europea a partire dal 24 novembre 2018. Questa decisione si basa sulla decisione 2008/615/GAI, che disciplina la cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. L'Irlanda ha dovuto completare una procedura rigorosa di valutazione che includeva la compilazione di questionari sulla protezione dei dati, una visita di valutazione effettuata da esperti austriaci e un'esperienza pilota di scambio dati con l'Austria.
La normativa prevede che l'Irlanda possa ricevere e trasmettere dati personali (impronte digitali) secondo l'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI, garantendo il pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati previste dal capitolo 6 di tale decisione. Il Consiglio ha verificato che l'Irlanda avesse implementato completamente tutte le misure di protezione dei dati richieste prima di autorizzare lo scambio automatizzato. Questa decisione riguarda principalmente le autorità di polizia e gli organismi di sicurezza degli Stati membri che utilizzano sistemi di identificazione dattiloscopica per scopi investigativi e di sicurezza pubblica.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1839 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici
EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1839 of 19 November 2018 on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Ireland
Testo normativo
23.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 298/15
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1839 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018
relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera
(
1
)
, in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali forniti ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
(2)
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio
(
3
)
dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
(3)
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
(4)
L'Irlanda ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.
(5)
L'Irlanda ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.
(6)
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Irlanda e il gruppo di valutazione austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo competente del Consiglio.
(7)
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
(8)
Il 16 luglio 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l'Irlanda aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
(9)
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l'Irlanda dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
(10)
L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
(11)
Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
(12)
La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l'Irlanda può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 24 novembre 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1
.
(
2
)
Parere del 24 ottobre 2018.
(
3
)
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12
).
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La Decisione UE 2018/1839 disciplina lo scambio automatizzato di dati dattiloscopici e la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, applicando i principi di protezione dei dati personali previsti dalla decisione 2008/615/GAI. Professionisti del diritto dell'Unione europea, esperti di sicurezza e protezione dati consultano questa normativa per comprendere le modalità di trasmissione di dati biometrici, i requisiti di conformità normativa e le procedure di valutazione per l'accesso ai sistemi informativi europei di identificazione.
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