Decisione UE In vigore

Decisione UE 1836/2021

Decisione (UE) 2021/1836 del Consiglio del 15 ottobre 2021 relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione di una decisione che modifica detto accordo

Pubblicato: 15/10/2021 In vigore dal: 15/10/2021 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2021/1836 e quali modifiche apporta all'accordo di recesso del Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1836 del Consiglio del 15 ottobre 2021 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve assumere presso il Comitato misto istituito dall'accordo di recesso del Regno Unito. Si applica alle relazioni tra UE e Regno Unito in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La decisione riguarda principalmente l'integrazione nell'Allegato I, parte I, dell'accordo di recesso di cinque decisioni e due raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che erano state omesse per svista. Queste riguardano aspetti tecnici e procedurali come il rilascio di attestati, lo scambio elettronico di dati (EESSI), la proroga dei termini dovuta al COVID-19, e le procedure di rimborso per l'assistenza malattia. La decisione sostituisce inoltre due decisioni precedenti (H8 e S9) con versioni aggiornate (H10 e S11), garantendo così la certezza giuridica e l'applicabilità corretta della normativa sulla sicurezza sociale tra i due ordinamenti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1836 del Consiglio del 15 ottobre 2021 relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione di una decisione che modifica detto accordo EN: Council Decision (EU) 2021/1836 of 15 October 2021 establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the adoption of a decision to amend the Agreement

Testo normativo

20.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 372/16 DECISIONE (UE) 2021/1836 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2021 relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione di una decisione che modifica detto accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), concluso dall’Unione con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ( 1 ) , è entrato in vigore il 1 o febbraio 2020. (2) A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito, e l’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuarle; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. (3) Per una svista non figurano nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso una decisione e una raccomandazione della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Altre quattro decisioni e una raccomandazione sono state adottate prima della fine del periodo di transizione. È pertanto opportuno che tali decisioni e raccomandazioni siano aggiunte a detto allegato. (4) Per rettificare tali omissioni e carenze il comitato misto dovrebbe adottare una decisione ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso. (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di comitato misto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso riguardo a una decisione da adottare a norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d) di detto accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021 Per il Consiglio Il president J. CIGLER KRALJ ( 1 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 . PROGETTO DECISIONE N. …/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA del … che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica IL COMITATO MISTO, visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 1 ) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo stesso («comitato misto») ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo stesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. (2) Ai fini della certezza giuridica è opportuno modificare l’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso integrando cinque decisioni e due raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non vi figuravano in precedenza, sopprimendo e sostituendo due decisioni. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo di recesso è così modificato: (1) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Legislazione applicabile (serie A)» è aggiunta la raccomandazione n. A1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ; (2) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Scambio elettronico di dati (serie E)» è aggiunta la decisione n. E6 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale ( Electronic Exchange of Social Security Information ) ( 3 ) ; (3) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Legislazione applicabile (serie H)» è aggiunta la decisione n. H9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a seguito della pandemia di COVID-19 ( 4 ) ; (4) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 5 ) ; (5) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H11 relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 ( 6 ) ; (6) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la raccomandazione n. H2 relativa all’inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) ; (7) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Assistenza malattia (serie S)» è aggiunta la decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 8 ) ; (8) nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso sono rimossi e sostituiti gli atti seguenti: a) decisione n. H8 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione Tecnica per l’Elaborazione Elettronica dei Dati presso la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale ( 9 ) , sostituita dalla decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 10 ) ; b) decisione n. S9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 11 ) , sostituita dalla decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 12 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione. Fatto a …, Per il comitato misto I copresidenti ( 1 ) GU UE L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 2 ) GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5 . ( 3 ) GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5 . ( 4 ) GU C 259 del 7.8.2020, pag. 9 . ( 5 ) GU UE C 89 del 16.3.2021, pag. 6 . ( 6 ) GU UE C 170 del 6.5.2021, pag. 4 . ( 7 ) GU UE C 147 del 29.4.2019, pag. 6 . ( 8 ) GU UE C 236 del 18.6.2021, pag. 4 . ( 9 ) GU UE C 263, 20.7.2016, pag. 3 . ( 10 ) GU UE C 89 del 16.3.2021, pag. 6 . ( 11 ) GU UE C 279 del 27.9.2013, pag. 8 . ( 12 ) GU UE C 236 del 18.6.2021, pag. 4 .

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