Decisione UE In vigore

Decisione UE 1831/2020

Decisione (UE) 2020/1831 del Consiglio del 30 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, per quanto riguarda l’adeguamento di determinati quantitativi di riferimento fissati nell’allegato IV dell’accordo

Pubblicato: 30/11/2020 In vigore dal: 30/11/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/1831 riguardo all'adeguamento dei quantitativi di riferimento nell'accordo di partenariato economico con gli Stati SADC?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1831 del Consiglio del 30 novembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio congiunto istituito dall'Accordo di partenariato economico (APE) con gli Stati della SADC (Southern African Development Community). L'accordo, firmato il 10 giugno 2016 e applicato provvisoriamente dal 2016-2018, disciplina le relazioni commerciali tra l'UE e i paesi SADC aderenti (Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa, Eswatini e Mozambico). La decisione riguarda specificamente l'adeguamento proporzionale di determinati quantitativi di riferimento per i prodotti agricoli elencati nell'Allegato IV dell'accordo, contrassegnati da asterisco. Questo adeguamento è necessario perché la Nota 1 dell'Allegato IV prevede un aggiustamento proporzionale qualora la data di entrata in vigore dell'accordo sia successiva al 2015. L'articolo 35 dell'accordo consente all'Unione doganale SACU di applicare misure di salvaguardia sotto forma di dazio all'importazione quando il volume delle importazioni di prodotti agricoli originari dell'UE supera i quantitativi di riferimento stabiliti. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e vincola l'Unione alle determinazioni del Consiglio congiunto in materia.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1831 del Consiglio del 30 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, per quanto riguarda l’adeguamento di determinati quantitativi di riferimento fissati nell’allegato IV dell’accordo EN: Council Decision (EU) 2020/1831 of 30 November 2020 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Council established by the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part, as regards the adjustment of certain reference quantities set out in Annex IV to that Agreement

Testo normativo

4.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409/36 DECISIONE (UE) 2020/1831 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, per quanto riguarda l’adeguamento di determinati quantitativi di riferimento fissati nell’allegato IV dell’accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra ( 1 ) («accordo») è stato firmato dall’Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. (2) In attesa dell’entrata in vigore, l’accordo è stato applicato a titolo provvisorio tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica di Namibia, Repubblica del Sud Africa ed ex Regno dello Swaziland, ora Regno di Eswatini, dall’altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Repubblica del Mozambico, dall’altra, dal 4 febbraio 2018. (3) A norma dell’articolo 102, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all’APE-UE («Consiglio congiunto») ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall’accordo. (4) L’articolo 35 dell’accordo stabilisce che l’Unione doganale dell’Africa australe («SACU») possa applicare una misura di salvaguardia sotto forma di dazio all’importazione se, nel corso di un periodo di dodici mesi, il volume delle importazioni nella SACU di un prodotto agricolo originario dell’Unione di cui all’allegato IV dell’accordo supera il quantitativo di riferimento indicato per tale prodotto nel medesimo allegato. (5) La nota 1 dell’allegato IV dell’accordo prevede l’adeguamento proporzionale di determinati quantitativi di riferimento per le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco nel caso in cui la data di entrata in vigore dell’accordo sia successiva al 2015. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio congiunto, poiché la decisione del Consiglio congiunto relativa all’adeguamento proporzionale di determinati quantitativi di riferimento di cui all’allegato IV dell’accordo sarà vincolante per l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all’APE-UE («Consiglio congiunto») istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra («accordo») per quanto riguarda l’adeguamento, ai fini dell’articolo 35 dell’accordo, di determinati quantitativi di riferimento dei prodotti figuranti nell’allegato IV dell’accordo e contrassegnati da un asterisco si basa sul relativo progetto di decisione del Consiglio congiunto ( 2 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3 . ( 2 ) Cfr. documento ST 12376/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1831/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2020/1831 è rilevante per operatori commerciali e importatori che operano nel settore agricolo con i paesi SADC, in particolare per quanto riguarda contingenti tariffari, misure di salvaguardia commerciale e accordi di partenariato economico. Consulenti del commercio estero e esperti di diritto doganale la consultano per comprendere i quantitativi di riferimento, le tariffe preferenziali e le regole di origine applicabili agli scambi commerciali con Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa, Eswatini e Mozambico.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Cambio valute del mese di febbraio 2020 Provvedimento AdE 2369228 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →