Decisione UE In vigore

Decisione UE 1830/2024

Decisione (UE) 2024/1830 del Consiglio, del 17 giugno 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Pubblicato: 17/06/2024 In vigore dal: 17/06/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2024/1830 sulla conservazione della biodiversità marina nelle zone internazionali?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1830 del Consiglio, adottata il 17 giugno 2024, approva a nome dell'Unione europea l'Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (oltre le 200 miglia nautiche). L'accordo, negoziato nel quadro della Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS), mira a proteggere gli ecosistemi marini internazionali e regolamentare l'accesso alle risorse genetiche marine e ai dati digitali di sequenziamento. La decisione consente all'Unione di depositare lo strumento di approvazione presso le Nazioni Unite, impegnandosi così al rispetto degli obblighi previsti dall'accordo. Allo stesso tempo, la decisione non pregiudica la competenza dei singoli Stati membri, che mantengono la facoltà di ratificare autonomamente l'accordo secondo le loro procedure costituzionali.

La decisione include tre elementi fondamentali: l'approvazione dell'accordo stesso, l'approvazione di una dichiarazione di competenza che specifica quali materie rientrano nella competenza dell'Unione e quali negli Stati membri, e l'approvazione di un'eccezione di non retroattività che limita l'applicazione dell'accordo alle sole attività successive alla sua entrata in vigore per l'Unione. Inoltre, è stato redatto un codice di condotta interno tra l'Unione e i suoi Stati membri per chiarire le rispettive responsabilità nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo, rispettando i diritti e gli interessi legittimi di ciascuna parte.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1830 del Consiglio, del 17 giugno 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale EN: Council Decision (EU) 2024/1830 of 17 June 2024 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1830 19.7.2024 DECISIONE (UE) 2024/1830 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2024 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Con decisione 98/392/CE del Consiglio ( 2 ) , la Comunità europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS») e l'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione per quanto riguarda le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Attualmente, l'Unione è l'unica organizzazione internazionale che è parte dell'UNCLOS ai sensi dell'articolo 305, paragrafo 1, lettera f), dell'UNCLOS e dell'articolo 1 del relativo allegato IX. (2) L'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo») è stato adottato a New York il 19 giugno 2023. (3) Nelle conclusioni del 20 luglio 2023 il Consiglio ha rilevato che l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a ratificare e attuare rapidamente l'accordo e ha esortato tutti gli Stati a fare altrettanto. (4) L'Unione e i suoi Stati membri mirano a ratificare l'accordo prima della conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani che avrà luogo nel 2025. (5) Conformemente alla decisione (UE) 2023/1974 del Consiglio ( 3 ) , l'accordo è stato firmato il 20 settembre 2023, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva. (6) A norma dell'articolo 66 dell'accordo, quest'ultimo è sottoposto alla ratifica, all'approvazione o all'accettazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, come l'Unione. (7) L'accordo è in linea con agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), segnatamente: la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. (8) La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall'accordo che rientrano nella competenza concorrente. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui l'accordo non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata, comprese le loro prevedibili prospettive di sviluppo. (9) La conclusione dell'accordo da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica, l'approvazione o l'accettazione dell'accordo. (10) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione hanno redatto un codice di condotta recante disposizioni interne tra l'Unione e i suoi Stati membri che riflettono le rispettive responsabilità per l'adempimento dei loro obblighi e l'esercizio dei diritti derivanti dall'accordo e che deve essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Tali disposizioni tengono debitamente conto degli interessi legittimi dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, nel debito rispetto dei loro diritti e obblighi nel quadro dell'UNCLOS. (11) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo, l'Unione deve dichiarare, nel suo strumento di approvazione, il proprio ambito di competenza riguardo alle materie disciplinate dall'accordo stesso («dichiarazione di competenza»). (12) Ai sensi dell'articolo 70 dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, l'Unione dovrebbe prevedere un'eccezione per escludere gli effetti retroattivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo («eccezione relativa alla non retroattività»). Pertanto, le disposizioni dell'accordo dovrebbero applicarsi, per l'Unione, soltanto alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l'entrata in vigore dell'accordo per l'Unione. (13) La presente decisione non pregiudica la sovranità, i diritti sovrani e la giurisdizione degli Stati membri conformemente all'UNCLOS. (14) È opportuno approvare l'accordo, la dichiarazione di competenza e l'eccezione relativa alla non retroattività, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo») ( 4 ) . 2.   La conclusione dell'accordo da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dell'accordo. Articolo 2 È approvata, a nome dell'Unione, la dichiarazione di competenza di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo («dichiarazione di competenza») ( 5 ) . Articolo 3 È approvata, a nome dell'Unione, l'eccezione relativa alla non retroattività ai sensi dell'articolo 70 dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1 («eccezione relativa alla non retroattività») ( 6 ) . Articolo 4 Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 66 dell'accordo, nonché la dichiarazione di competenza e l'eccezione relativa alla non retroattività. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente A. MARON ( 1 ) Parere del 24 aprile 2024. ( 2 ) Decisione del Consiglio 98/392/CE, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione ( GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2023/1974 del Consiglio, del 18 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ( GU L 235 del 25.9.2023, pag. 1 ). ( 4 ) Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L, 2024/1831, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1831/oj . ( 5 ) Il testo della dichiarazione di competenza è pubblicato in GU L, 2024/1832, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1832/oj . ( 6 ) Il testo dell'eccezione relativa alla non retroattività è pubblicato in GU L, 2024/1833, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1833/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1830/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/1830 rappresenta il principale strumento attraverso cui l'Unione europea ratifica l'Accordo sulla biodiversità marina internazionale, disciplinando competenze concorrenti, risorse genetiche marine e benefit-sharing. Esperti di diritto ambientale e diritto del mare consultano questa decisione per comprendere l'ambito di applicazione territoriale, la dichiarazione di competenza dell'UE, le eccezioni di non retroattività e il coordinamento tra istituzioni europee e Stati membri nella governance della biodiversità marina oltre la giurisdizione nazionale.

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