Decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2019, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza all’Austria, all’Italia e alla Romania
Quali sono gli importi erogati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea alle tre nazioni colpite da calamità naturali nel 2019?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1817 disciplina la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, uno strumento finanziario destinato a fornire assistenza rapida ed efficiente alle regioni colpite da catastrofi naturali. Il Fondo, istituito dal regolamento CE 2012/2002, ha un massimale annuo di 500 milioni di euro (a prezzi 2011) e si applica quando gli Stati membri presentano domande formali di mobilitazione a seguito di fenomeni meteorologici estremi. In questo caso specifico, Romania, Italia e Austria hanno presentato richieste tra settembre 2018 e gennaio 2019 a causa di alluvioni e fenomeni meteorologici estremi che hanno causato danni significativi. La decisione autorizza l'erogazione di 8.192.300 euro alla Romania, 277.204.595 euro all'Italia e 8.154.899 euro all'Austria, per un totale di circa 293,5 milioni di euro nel bilancio 2019. Gli importi sono stati determinati sulla base della valutazione dei danni e del rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4 del regolamento istitutivo del Fondo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2019, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza all’Austria, all’Italia e alla Romania
EN: Decision (EU) 2019/1817 of the European Parliament and of the Council of 18 September 2019 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Austria, Italy and Romania
Testo normativo
7.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 287/1
DECISIONE (UE) 2019/1817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2019
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza all’Austria, all’Italia e alla Romania
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
2
)
, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)
Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 7 settembre 2018 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi che hanno provocato grandi alluvioni.
(4)
Il 20 dicembre 2018 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi.
(5)
Il 14 gennaio 2019 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi.
(6)
Le domande presentate da Romania, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(7)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, all’Italia e all’Austria.
(8)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
a)
l’importo di 8 192 300 EUR è erogato alla Romania;
b)
l’importo di 277 204 595 EUR è erogato all’Italia;
c)
l’importo di 8 154 899 EUR è erogato all’Austria.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 18 settembre 2019.
Fatto a Strasburgo, il 18 settembre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
T. TUPPURAINEN
(
1
)
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3
.
(
2
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
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Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea rappresenta uno strumento di protezione finanziaria per calamità naturali, disciplinato dal regolamento CE 2012/2002 e dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Professionisti che operano in ambito di gestione dei fondi europei e assistenza post-disastro consultano questa normativa per comprendere i criteri di mobilitazione, i massimali annuali, le procedure di richiesta e l'erogazione dei contributi agli Stati membri colpiti da eventi calamitosi.
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