Decisione UE In vigore

Decisione UE 1811/2024

Decisione (UE) 2024/1811 del Consiglio, del 20 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a due metodi di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

Pubblicato: 20/06/2024 In vigore dal: 20/06/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2024/1811 e cosa stabilisce in merito alle norme commerciali degli oli d'oliva?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1811 del Consiglio del 20 giugno 2024 definisce la posizione ufficiale dell'Unione europea presso il Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adozione di tre modifiche tecniche fondamentali: la revisione della norma commerciale per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva, l'aggiornamento del metodo di valutazione organolettica degli oli d'oliva vergini e la correzione del metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici mediante gascromatografia. Queste decisioni sono vincolanti per l'UE negli scambi internazionali con gli altri membri del COI e incidono direttamente sulle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva adottate dalla Commissione europea secondo il regolamento (UE) n. 1308/2013.

La decisione riguarda principalmente gli operatori del settore oleicolo europeo, i produttori, gli esportatori e gli importatori di oli d'oliva, nonché le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo e della certificazione. L'obiettivo principale è armonizzare le norme internazionali per garantire la concorrenza leale negli scambi commerciali e stabilire standard comuni di qualità e analisi riconosciuti a livello mondiale.

In pratica, la decisione autorizza i rappresentanti dell'UE a votare a favore delle tre modifiche tecniche durante la 119ª sessione del COI (18-25 giugno 2024) o attraverso una procedura di scambio di lettere prima di novembre 2024. Consente inoltre ai rappresentanti dell'UE di approvare adattamenti tecnici di altri metodi COI derivanti da queste modifiche senza richiedere ulteriori decisioni del Consiglio, purché non emergano nuove informazioni scientifiche che mettano in discussione la posizione dell'Unione.

Un aspetto rilevante è la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 3, che permette ai rappresentanti dell'UE di chiedere il rinvio dell'adozione qualora nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la sessione possano compromettere la posizione dell'Unione, garantendo così una protezione degli interessi europei in caso di sviluppi imprevisti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1811 del Consiglio, del 20 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a due metodi di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva EN: Council Decision (EU) 2024/1811 of 20 June 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council (IOC), as regards two methods of analyses and the IOC trade standard for olive oils and olive pomace oils

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1811 27.6.2024 DECISIONE (UE) 2024/1811 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a due metodi di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato concluso a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 1 ) . (2) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo il consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») è tenuto a prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo. (3) Nel corso della sua 119 a sessione, che si terrà dal 18 al 25 giugno 2024, il consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica la norma commerciale relativa agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, una decisione volta ad aggiornare i metodi di valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini e una decisione volta a correggere il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare. (4) Le decisioni da adottare durante la 119 a sessione del consiglio dei membri sono state oggetto di ampie discussioni dagli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Le decisioni contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano gli oli d’oliva oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. L’Unione dovrebbe pertanto appoggiare l’adozione delle decisioni. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri, poiché le decisioni da adottare saranno vincolanti per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (6) Qualora, in occasione della 119 a sessione del consiglio dei membri, l’adozione delle decisioni sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell’allegato della presente decisione dovrebbe essere assunta a nome dell’Unione nell’ambito della procedura di adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima della prossima sessione ordinaria del consiglio dei membri di novembre 2024. (7) Tuttavia, i rappresentanti dell’Unione nel consiglio dei membri dovrebbero poter concordare gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale, del metodo per la valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini o del metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare. (8) Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione delle decisioni a una sessione successiva del consiglio dei membri, se la posizione da adottare a nome dell’Unione potrebbe essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 119 a sessione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) nella sua 119 a sessione, che si terrà dal 18 al 25 giugno 2024, o nell’ambito di una procedura di adozione del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2024, in merito alle decisioni che modificano la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e il metodo di valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini e il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di consiglio dei membri del COI («consiglio dei membri») senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale relativa agli oli d’oliva e agli oli di sansa di oliva o da modifiche relative ai metodi di valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini e il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare. Articolo 3 Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 119 a sessione del consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione chiedono che l’adozione delle decisioni che modificano la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e il metodo di valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini e il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente M.-C. LEROY ( 1 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ). ALLEGATO L’Unione europea sostiene le seguenti modifiche alla norma commerciale e ai metodi di analisi del COI in occasione della 119 a sessione del consiglio dei membri del COI che si terrà dal 18 al 25 giugno 2024 o nell’ambito di una procedura di adozione del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2024: — la revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva COI/T.15/NC n. 3/Rev. 19 per inserire la nuova revisione del metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini; — la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 15/Rev. 10 ( Analisi sensoriale dell’olio di oliva – Metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini ) in merito alle relazioni dei panel di assaggiatori; — la correzione del metodo COI/T.20/Doc. n. 28/Rev. 3 ( Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare ) per quanto riguarda l’espressione dei risultati. Gli adattamenti tecnici apportati ad altri metodi o documenti del COI possono essere accettati dai rappresentanti dell’Unione in sede di consiglio dei membri del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio se essi risultano dalle modifiche di cui al primo comma. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1811/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/1811 è il riferimento normativo per operatori del settore oleicolo che devono conformarsi alle norme commerciali internazionali, standard di qualità degli oli d'oliva, metodi di analisi sensoriale e determinazione analitica. Esportatori, importatori e certificatori consultano questa decisione per comprendere i requisiti di conformità alle norme COI, le procedure di valutazione organolettica, i parametri analitici e le modalità di commercializzazione internazionale degli oli d'oliva e degli oli di sansa.

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