Decisione UE In vigore

Decisione UE 1802/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1802 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

Pubblicato: 19/11/2018 In vigore dal: 19/11/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2018/1802 riguardo allo scambio di dati dattiloscopici in Croazia?

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La Decisione di esecuzione UE 2018/1802 del Consiglio, adottata il 19 novembre 2018, autorizza la Croazia a partecipare pienamente al sistema automatizzato di scambio di dati dattiloscopici tra gli Stati membri dell'Unione europea. Questo provvedimento consente alla Croazia di ricevere e trasmettere dati personali relativi alle impronte digitali a partire dal 23 novembre 2018, in conformità all'articolo 9 della Decisione 2008/615/GAI sulla cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità. La decisione è stata adottata dopo che la Croazia ha completato con successo un processo di valutazione rigoroso, che ha incluso la compilazione di questionari specifici sulla protezione dei dati, una visita di valutazione sul territorio e un'esperienza pilota condotta con la Lituania e la Slovacchia. Il Consiglio ha verificato che la Croazia aveva pienamente implementato le disposizioni generali sulla protezione dei dati previste dal capitolo 6 della Decisione 2008/615/GAI, soddisfacendo così tutte le condizioni preliminari necessarie per l'avvio dello scambio automatizzato.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1802 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1802 of 19 November 2018 on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Croatia

Testo normativo

22.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296/33 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1802 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2018 relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( 1 ) , in particolare l'articolo 33, visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali forniti ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ( 3 ) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. (4) La Croazia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici. (5) La Croazia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Lituania e la Slovacchia. (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Croazia e il gruppo di valutazione della Lituania e della Slovacchia ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo competente del Consiglio. (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici. (8) Il 16 luglio 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Croazia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Croazia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI. (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione. (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI. (12) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Croazia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 23 novembre 2018. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . La presente decisione si applica conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018 Per il Consiglio La presidente E. KÖSTINGER ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 . ( 2 ) Parere del 24 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ).

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La Decisione UE 2018/1802 riguarda lo scambio automatizzato di dati dattiloscopici, la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e la protezione dei dati personali secondo la Decisione 2008/615/GAI. Autorità di polizia e agenzie di sicurezza consultano questa normativa per comprendere le modalità di accesso ai database biometrici europei, le garanzie sulla privacy e i protocolli di trasmissione dati tra paesi, con particolare riferimento alle impronte digitali e ai sistemi di identificazione automatizzata.

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